ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11926

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 838 del 20/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2017
MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2017
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2017
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 20/07/2017
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 20/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/07/2017
Stato iter:
03/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/08/2017
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/07/2017

DISCUSSIONE IL 03/08/2017

SVOLTO IL 03/08/2017

CONCLUSO IL 03/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11926
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 20 luglio 2017, seduta n. 838

   GNECCHI, BERRETTA, MINNUCCI, DAMIANO, SCHULLIAN e ANDREA MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'unica gradualità per l'accesso a pensione nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (la cosiddetta manovra «Salva Italia») è definita dal comma 15-bis: «15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni»;
   le circolari dell'Inps 35 del 2012 e 196 del 2016 ne hanno limitato la possibilità di utilizzo; è stato previsto obbligatoriamente l'essere occupati nel privato il 28 dicembre 2011; con la successiva circolare è stato stabilito che per il raggiungimento del requisito contributivo sono esclusi dal computo i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa, limitazioni che non sono presenti nel testo della norma e quindi non corrispondono alla volontà del legislatore;
   di seguito si riportano casi concreti di respingimento di domanda di pensione presentata in via eccezionale e di revoche:
    signora P.I. – domanda n. 2186728100113 – età 64 anni – 20 anni di contribuzione (1041 settimane), esclusa perché ha 10 settimane di contribuzione volontaria, ha solo contribuzione da lavoratrice dipendente nel privato e contribuzione volontaria conseguente alla contribuzione obbligatoria nel settore privato;
    signor C.G. – n. richiesta 2002728800075 – età 64 anni – 38 anni di contribuzione, tutti nel settore privato, escluso perché ha 65 settimane di contribuzione per servizio militare obbligatorio;
    signor M.R. – Pensione VO 12581681 – ex dipendente Fondazione Policlinico Gemelli: in data 8 maggio 2017 l'Inps comunica la revoca della pensione liquidata con decorrenza dicembre 2016, chiedendo il recupero delle somme indebitamente percepite, con la motivazione che nei confronti del personale della suddetta Fondazione non trovano applicazione le disposizioni richiamate in premessa, nonostante nella circolare dell'Inps n. 149 del 2004 – punto 1.1 – inserisca le università private nel settore privato e la stessa fondazione dichiari si tratti di contratti di lavoro privati;
    signora C.M – Pensione VO 10076552 – in data 10 gennaio 2017 l'Inps comunica la liquidazione della pensione di vecchiaia (546 euro mensili) e, con successiva comunicazione del 28 giugno 2017, l'istituto comunica la revoca della pensione e l'indebito, motivando l'esclusione dal beneficio della norma in quanto non può essere presa in considerazione la contribuzione figurativa per disoccupazione, ovvia conseguenza del lavoro nel privato –:
   se intenda urgentemente assumere le iniziative di competenza nei confronti dell'Inps, affinché sia applicata correttamente la norma, posto che le liquidazioni delle pensioni e le revoche mostrano uno scostamento delle circolari applicative dalla norma primaria che comporta insostenibili sofferenze, soprattutto per coloro ai quali, la pensione prima è stata liquidata e poi revocata dallo stesso Istituto, lasciando persone senza alcuna fonte di reddito e chiedendo altresì la restituzione delle somme percepite. (5-11926)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 agosto 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11926

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e altri, relativo alle circolari interpretative delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) in materia di riduzione dei requisiti per l'accesso al pensionamento di dipendenti del settore privato, è opportuno ricordare, in via preliminare che su iniziativa governativa, in sede di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 24, è stata inserita una disposizione (il comma 15-bis) che, al fine di mitigare seppur parzialmente gli effetti del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici previsto dall'intervento di riforma, ha istituito un canale agevolato di accesso alla pensione. Nello specifico, tale disposizione consente in via eccezionale:
   ai lavoratori dipendenti del settore privato di conseguire il trattamento della pensione anticipata all'età di 64 anni se, alla data del 31 dicembre 2012, siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni e maturino i requisiti per il trattamento pensionistico secondo il previgente sistema delle quote;
   alle lavoratrici dipendenti del settore privato di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia all'età di 64 anni qualora maturino, entro il 31 dicembre 2012, almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

  La predetta disposizione consente dunque a una specifica platea di soggetti – che al momento dell'approvazione della legge di riforma del sistema pensionistico era vicina al conseguimento del diritto a pensione – di evitare un lungo periodo di «rincorsa» al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici. L'anticipo medio del pensionamento rispetto ai nuovi requisiti risulta infatti di circa due anni.
  Ciò posto, occorre precisare che, in sede di stesura delle istruzioni applicative del decreto-legge n. 201 del 2011, l'INPS, in considerazione del tenore letterale del comma 15-bis, ha emanato la circolare n. 35 del 2012. Tale circolare, condivisa dai Ministeri vigilanti, ha previsto l'utilizzo della predetta disposizione esclusivamente in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che – al momento dell'entrata in vigore della norma (ossia il 28 dicembre 2011) – svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.
  L'attività volta a dare una corretta interpretazione al comma 15-bis è successivamente proseguita con una serie di riunioni tra INPS e i Ministeri vigilanti ed è culminata nella riconosciuta esigenza di riconsiderare la limitazione dello svolgimento di attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011 da parte dei beneficiari della disposizione in parola. Al riguardo, il Ministero del lavoro – con nota 13672 del 26 ottobre 2016 – ha fornito una interpretazione del comma 15-bis per effetto della quale anche i soggetti che alla data del 28 dicembre 2011 non prestavano attività di lavoro dipendente nel settore privato possono usufruire dei benefici di cui al predetto comma a condizione che l'anzianità contributiva richiesta in tale disposizione normativa sia riconducibile all'attività di lavoro dipendente del settore privato. Ne è conseguito dunque un ampliamento della platea dei beneficiari della disposizione in parola.
  Successivamente, l'INPS – con circolare n. 196 del 2016 – pur recependo la predetta indicazione ministeriale ha tuttavia precisato che – per i soggetti che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato – l'anzianità contributiva richiesta dalla norma deve essere «maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato» con esclusione dei periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, di contribuzione da riscatto non correlato ad attività lavorativa, nonché di contribuzione da lavoro dipendente svolta presso un datore di lavoro non privato. I predetti periodi di contribuzione, ad avviso dell'INPS, vanno esclusi dal computo dell'anzianità richiesta dal comma 15-bis, in quanto contribuzione non versata/accreditata in costanza di rapporto di lavoro dipendente del settore privato. A titolo esemplificativo:
   la contribuzione per il servizio di leva obbligatoria, sospensivo del rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata, è utile ai fini del computo dell'anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis in quanto contribuzione figurativa in costanza di rapporto di lavoro dipendente del settore privato. Diversamente, non è utile a tali fini la contribuzione per servizio di leva obbligatoria accreditata fuori dal rapporto di lavoro;
   la contribuzione volontaria è esclusa in quanto, presupponendo la cessazione dell'attività lavorativa, non è maturata in costanza di rapporto di lavoro dipendente;
   la contribuzione per disoccupazione, presupponendo la cessazione del rapporto di lavoro, non può considerarsi maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato. Diversamente, la contribuzione relativa ad eventi che sospendono il rapporto di lavoro, quale ad esempio la cassa integrazione, è utile per l'accesso al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis.

  Con specifico riferimento poi a quanto evidenziato dall'interrogante relativamente a un ex dipendente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, occorre precisare che tale Fondazione è divenuta soggetto giuridico di diritto privato a decorrere dal 1o agosto 2015 allorquando alla stessa sono state trasferite le attività del Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ne consegue che il personale della Fondazione non può rientrare tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis non avendo maturato nella gestione privata i requisiti minimi di contribuzione richiesti dalla norma.
  In considerazione del fatto che l'interpretazione offerta dall'INPS con la circolare n. 196 ha generato lamentele anche da parte degli Istituti di patronato, il Ministero del lavoro – con nota del 6 dicembre dello scorso anno – ha sollecitato l'Istituto a riconsiderare la sua posizione evidenziato testualmente che «si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, di contribuzione da riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011».
  Ad oggi tuttavia l'Istituto non ha espresso ulteriori avvisi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

impresa privata

salariato