ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11842

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 833 del 13/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
DI VITA GIULIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 13/07/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/07/2017
Stato iter:
14/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 14/09/2017
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/07/2017

DISCUSSIONE IL 14/09/2017

SVOLTO IL 14/09/2017

CONCLUSO IL 14/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11842
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Giovedì 13 luglio 2017, seduta n. 833

   GRILLO, VALLASCAS, L'ABBATE, BARONI, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, MANTERO e NESCI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   dal sito del Giornale di Sicilia del 6 luglio 2017 si apprende che uno studio legale di Merano, difensore di una società veronese «Terre e Tradizioni Srl», ha diffidato alcuni produttori di grano della Sicilia dall'uso del nome «Timilia» sui prodotti in vendita, quali il grano sfuso e finanche sui documenti di trasporto; le stesse notizie sono riportate dal Corriere del Veneto dell'11 luglio 2017;
   la diffida della società veronese «Terre e Tradizioni Srl» sarebbe partita per affermare l'uso esclusivo del marchio «Timilia», utilizzato dall'azienda veronese nel campo della commercializzazione delle farine e dei preparati fatti di cereali, del pane e altro;
   la registrazione del marchio «Timilia» da parte della società veronese «Terre e Tradizioni Srl», avvenne il 19 luglio 2013 presso l'ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
   il Timilia è un grano antico, che ha riconquistato un posto di riguardo nella produzione del grano in Sicilia; essendo un grano molto resistente alla siccità, non richiede grandi tecniche di coltivazione e cure particolari ed è adatto a essere coltivato e certificato biologico. Il Timilia è naturalmente resistente ai parassiti, per questo non è necessario utilizzare fertilizzanti o antiparassitari per cui i suoi prodotti sono biologici al 100 per cento;
   nel maggio 1942 Ugo De Cillis in una opera dal titolo «I frumenti Siciliani», per conto della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, descriveva il grano Timilia ed alcuni suoi i campioni esaminati che provenivano da: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;
   il decreto-legge 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprietà industriale, sezione VIII — nuove varietà vegetali, all'articolo 101 prevede: «Costitutore — Ai fini del presente codice si intende per costitutore: la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà; all'articolo 102. Requisiti — prevede: Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile» –:
   quali siano state le valutazioni di merito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che hanno autorizzato la registrazione del marchio con la dicitura «Timilia», dandone l'esclusività dell'utilizzo alla società «Terre e Tradizioni Srl» di Verona;
   se il marchio Timilia utilizzato dalla società «Terre e Tradizioni Srl» di Verona per commercializzare il grano e i prodotti derivati sia riferito ad una nuova varietà vegetale, diversa dalla varietà di grano Timilia già in uso in Sicilia nel 1942;
   se non ritengano di intraprendere le iniziative di competenza per verificare l'impatto della situazione sopra descritta sulle imprese e sull'economia agricola della regione siciliana. (5-11842)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11842

  Per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.
  Dall'istruttoria condotta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sul marchio «Timilia», non è emerso l'uso comune del lemma «Timilia», il quale non è risultato di uso comune né nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
  Si rileva, altresì, che la capacità distintiva del marchio deve essere valutata a livello dell'intero territorio nazionale e non sarebbe pertanto compromessa da un uso ristretto del segno su una porzione del territorio della Regione Sicilia, in relazione ad un pubblico di riferimento circoscritto e di estrazione prettamente tecnica.
  Occorre altresì evidenziare che, posteriormente alla pubblicazione del marchio sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, nessun soggetto ha formulato osservazioni o depositato atti di opposizione alla registrazione ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lett. a) del Codice della proprietà industriale.
  Con riguardo al riferimento del marchio a nuove varietà vegetali, si evidenzia che, a valle di un'analisi della banca dati nazionale brevetti per nuove varietà vegetali, le denominazioni varietali emarginate non risultano registrate.
  Con riferimento, infine, all'avvio di iniziative volte a verificare eventuali ripercussioni negative della suddetta registrazione sull'economia della Regione Sicilia, si osserva che l'articolo 21 del Codice della proprietà industriale stabilisce che «1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale;
   a) del loro nome e indirizzo;
   b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio (...)».

  In ragione di quanto precede, non appare in alcun modo pregiudicata la perdurante possibilità, da parte dei produttori di grano della Regione, di avvalersi del termine «Timilia» per indicare la specie di grano duro utilizzato nei loro prodotti, purché tale utilizzo avvenga in modo conforme ai principi della correttezza professionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cerealicoltura

documenti di trasporto

economia regionale