ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11830

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 832 del 12/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/07/2017
Stato iter:
20/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/07/2017
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2017

DISCUSSIONE IL 20/07/2017

SVOLTO IL 20/07/2017

CONCLUSO IL 20/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11830
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Mercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI e DALL'OSSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 195, della legge di bilancio n. 232 del 2016 ha modificato l'articolo 1, comma 239, della legge 4 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, così introducendo la possibilità di cumulare i periodi assicurativi versati in diverse gestioni previdenziali;
   il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche: a) dagli iscritti alle casse professionali; b) per conseguire la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; c) dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239;
   con circolare n. 60 del 2017, l'Inps, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1706 del 13 marzo 2017, ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, rinviando ad una successiva circolare «le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali»;
   tuttavia, a tutt'oggi mancherebbero i provvedimenti attuativi e la platea dei soggetti destinatari della suddetta misura sarebbe superiore rispetto alle previsioni, cosicché la misura sarebbe a rischio e potrebbe essere rinviata sine die per mancanza di idonea copertura;
   infatti, dal sito www.money.it del 6 luglio 2017 («Cumulo gratuito per gli avvocati, approvazione a rischio: manca la copertura finanziaria») si apprende che «il Ministero del Lavoro, infatti, si è reso conto che per la messa in atto del progetto ci vorrà molto di più rispetto a quanto preventivato: 2 miliardi di euro rispetto ai 100 milioni ipotizzati inizialmente. Una spesa non sostenibile né per le casse pubbliche né tantomeno per quelle privatizzate»;
   inoltre, secondo il sito www.ilsole24ore.com del 30 giugno 2017 («Cumulo gratuito, l'allarme delle Casse dei professionisti») si apprende che il costo del cumulo contributivo potrebbe ricadere sugli iscritti alla casse professionali poiché, secondo Giuseppe Santoro, presidente di Inarcassa: «In assenza di risorse statali o si aumenta la contribuzione o si abbassano le pensioni oppure, addirittura, dovremmo intaccare il nostro patrimonio». Insomma, «posto che il principio del cumulo gratuito è sacrosanto, bisogna trovare una soluzione che non gravi sui nostri iscritti»;
   in un commento pubblicato su la Nazione-Carlino-Giorno del 4 luglio 2017 di Raffaele Marmo si chiede: «Come si fa a sbagliare addirittura in via preventiva ? Come si fa a scrivere nero su bianco in una relazione tecnica che una misura come quella indicata costa meno di cento milioni di euro, salvo scoprire, prima ancora di attuarla, che servono almeno due miliardi di euro ?» –:
   se risponda al vero quanto esposto in premessa e quali motivi abbiano impedito la piena operatività della misura del cumulo contributivo previsto dalla legge n. 232 del 2016;
   quale sia il numero complessivo dei destinatari della misura di cui in premessa e in particolare dei professionisti interessati, quali tempi preveda il Ministro per dare piena attuazione alla predetta misura e se intendano assumere iniziative per stanziare nuove risorse a beneficio dei destinatari della stessa che risulterebbero superiori alle previsioni, chiarendo inoltre su quali soggetti ricadrebbero eventuali nuovi oneri finanziari per garantirne l'applicazione. (5-11830)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11830

  Con riferimento all'atto avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo la facoltà di riunire gratuitamente i contributi previdenziali che i lavoratori hanno accumulato in differenti gestioni anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti previdenziali privati.
  Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative ma è necessario un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.
  All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (la n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi, ma ulteriori aspetti applicativi dovranno essere chiariti in quanto la questione è particolarmente complessa, coinvolgendo oltre all'INPS anche altri enti.
  Sul tema, infatti, è stata avviata un'attenta e doverosa analisi da parte del Ministero del lavoro, volta a risolvere le questioni sottese all'applicazione del cumulo pensionistico.
  Lunedì scorso si è tenuto già un incontro tra rappresentanti del Governo e delle Casse dei professionisti. Segnalo che dopo un confronto che si svolgerà anche con l'INPS, il prossimo incontro con i rappresentanti delle Casse dovrebbe tenersi giovedì 27 luglio.
  Pertanto, posso assicurare che il Ministero che rappresento, già investito della questione, farà tutto il possibile per trovare una soluzione alle problematiche inerenti i risvolti operativi di questa importante novità legislativa introdotta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

assicurazione obbligatoria

salariato