ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11817

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 832 del 12/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 12/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/07/2017
Stato iter:
13/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/07/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/07/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/07/2017

SVOLTO IL 13/07/2017

CONCLUSO IL 13/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11817
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   PELILLO e SANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha soppresso, a partire dagli atti pubblici formati dal 1o gennaio 2014 e dalle scritture private autenticate da tale data, tutte le agevolazioni e le esenzioni tributarie sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, quale è il diritto di superficie;
   tale norma ha riguardato anche la tassazione degli atti di acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree «Peep» (piano per l'edilizia economico popolare), modificando l'aliquota e fissandola al 9 per cento con un minimo, a carico dei contribuenti, di mille euro;
   successivamente, l'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha ripristinato le agevolazioni fiscali in vigore antecedentemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 23 del 2011;
   il citato ripristino delle agevolazioni appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, tuttavia la ragioneria generale dello Stato, in sede di relazione tecnica allegata al provvedimento, ha ritenuto tali effetti di entità «non apprezzabile»;
   risulta evidente che, dal 1o gennaio all'11 settembre del 2014, a coloro che hanno sottoscritto i contratti per il riscatto dell'area «Peep» è stata applicata una tassazione maggiorata, con un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento economico, rispetto ai cittadini che hanno effettuato tale operazione al di fuori da questa finestra temporale;
   il 22 dicembre 2014 è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/2679-bis-B/122, che impegnava il Governo pro tempore ad inserire, «nel prossimo provvedimento utile», una norma che ristabilisca la parità di trattamento economico tra i contribuenti, ricalcolando l'importo dovuto sulla base delle citate agevolazioni fiscali vigenti e contestualmente rimborsando ai cittadini coinvolti nel riscatto dell'area Peep le maggiori somme versate –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a sanare l'evidente disparità di trattamento economico, per i contribuenti che hanno sottoscritto contratti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nel periodo tra il 1o gennaio e l'11 settembre 2014, ricalcolando l'importo dovuto sulla base dei criteri attualmente vigenti e rimborsando ai cittadini coinvolti le maggiori somme versate, anche quantificando l'onere stimato a carico del bilancio dello Stato. (5-11817)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11817

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto, a partire dal 1o gennaio 2014, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso, riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro.
  Tale norma ha riguardato anche la tassazione degli atti d'acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree comprese nel Piano per l'edilizia economica popolare con riferimento ai quali si è fissata un'aliquota di imposta del 9 per cento.
  Successivamente, tuttavia, ai sensi dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono state ripristinate le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti lamentano una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno sottoscritto i contratti per il riscatto dell'area Peep nel periodo intercorrente tra 1o gennaio e 11 settembre 2014 e i cittadini che hanno effettuato tale operazione al di fuori di questa finestra temporale.
  Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono l'adozione di un provvedimento volto a sanare l'evidente disparità di trattamento per i contribuenti che hanno sottoscritto, tra il 1o gennaio 2014 e 11 settembre 2014, i contratti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili in argomento consentendo il rimborso delle maggiori imposte versate da parte dei contribuenti medesimi.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti ai sensi l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, è stata disposta la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, tra cui rientrano anche le agevolazioni disposte in materia di edilizia dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, qualora riferite ad atti riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (ovvero atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso).
  Deve, a tal proposito, richiamarsi l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ai sensi del quale si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra l'altro, per «gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge (...) n. 865 del 1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse».
  Nell'ambito del Titolo III della legge n. 865 del 1971 sono disciplinati, tra l'altro, i piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (piani PEEP) a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.
  La menzionata soppressione è stata successivamente esclusa ad opera dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, pertanto, dette modifiche hanno effetto per gli atti posti in essere a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, a decorrere dal 12 novembre 2014.
  Tanto premesso, in ordine alla possibilità di emanare una disposizione normativa che estenda anche agli atti di acquisto del diritto di superficie su case costruite su aree PEEP, stipulati prima del 12 novembre 2014, il regime agevolativo previsto dal citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prevedendo il rimborso delle imposte già corrisposte, deve rilevarsi che detto intervento è suscettibile di produrre effetti finanziari negativi per l'Erario.
  Questi effetti tuttavia non sono facilmente quantificabili al momento in mancanza di informazioni puntuali sui suddetti atti eventualmente interessati dalla disposizione che la ristrettezza dei tempi non ha consentito di quantificare. Ad ogni buon fine, il Governo, come peraltro già manifestato con l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno 9/2679-bis-B/122, è impegnato nella valutazione di un intervento in tal senso; valutazione che dovrà, necessariamente, anche tener conto dell'impatto economico in termini di spesa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria edile

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