ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 823 del 29/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/06/2017
Stato iter:
13/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/07/2017
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2017

DISCUSSIONE IL 13/07/2017

SVOLTO IL 13/07/2017

CONCLUSO IL 13/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11712
presentato da
COMINARDI Claudio
testo di
Giovedì 29 giugno 2017, seduta n. 823

   COMINARDI e CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   in data 25 maggio 2017 con risposta all'interrogazione 5-11391, il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali delegato confermava «l'illegittimità del licenziamento irrogato in conseguenza della cessione/retrocessione del ramo d'azienda» al centro commerciale outlet di Fidenza: con ciò viene ribadita la piena operatività dei disposti dell'articolo 2112 c.c. in recepimento della direttiva comunitaria 77/187/EEC, così come modificata dalla direttiva 98/50/EEC del 29 giugno 1998, ed a nulla rileva che la retrocessione al centro commerciale intervenga per risoluzione anticipata, ovvero per scadenza del contratto di «affitto di ramo d'azienda». Inoltre, si evidenziava il danno che deriva all'Inps nei casi di licenziamento illegittimo del personale per imposizione del centro commerciale agli affittuari e il legittimo interesse dell'Inps a costituirsi ex articolo 105 c.p.c. contro il Fidenza Village nel procedimento in cui si domandava la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo allo stesso in caso di accertamento dell'esistenza di affitto di un «vero ramo d'azienda»;
   a giudizio degli interroganti il danno subito dall'Inps consiste, da un lato, nell'arresto dei versamenti previdenziali ad ogni mensilità da parte del datore di lavoro, dall'altro nel pagamento di indennità di disoccupazione ai lavoratori licenziati illecitamente per imposizione del centro commerciale. In un articolo pubblicato il 25 giugno 2015 da Libero viene riportata la notizia che dalla «giostra» ciclica di licenziamenti e riassunzioni, nei circa 1.000 centri commerciali (fonte www.cncc.it) che operano in Italia, il danno subito dall'Inps potrebbe arrivare a sette miliardi di euro, sette milioni di danno per ognuno dei mille centri commerciali. Le sedi dell'Inps Parma e Brescia che avevano già aderito a tre cause contro i centri outlet di Franciacorta e Fidenza, riservandosi di domandare la ripetizione dei danni subiti, successivamente hanno improvvisamente invertito la rotta: a quanto consta agli interroganti, l'Inps di Brescia non ha richiesto alcun danno al Franciacorta Outlet ed allo stesso modo l'Inps Parma;
   gli interroganti sono a conoscenza che la Saldarini 1882, con una comunicazione, ha provveduto ad informare l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la direttrice dell'Agenzia delle entrate Orlandi della questione dei licenziamenti illegittimi imposti dai centri commerciali, tuttavia nessuno è intervenuto per bloccare il danno ai lavoratori ed alle casse previdenziali. È noto altresì che Inps è socia al 29 per cento del fondo di investimento immobiliare IDEA FIMIT SGR, che a sua volta gestisce il fondo MOMA – interamente sottoscritto da entità riconducibili a BLACKSTONE – per conto del quale è stato effettuato l'acquisto degli outlet di Mantova e di Molfetta al prezzo di 127 milioni di euro. Quando Saldarini segnalò per la prima volta le illegittimità commesse dai centri commerciali ed outlet, il presidente dell'Inps era Antonio Mastrapasqua, il quale ricopriva anche la carica di presidente di IDEA FIMIT SGR;
   BLACKSTONE è proprietaria anche dell'Outlet di Franciacorta, contro cui si era riservata di agire l'Inps di Brescia e possiede in Italia anche gli outlet di Palmanova, Mantova, Molfetta, Valdichiana, oltre a numerosi centri commerciali. IDEA FIMIT SGR a sua volta controlla fondi proprietari di molti centri commerciali –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e degli elementi riportati in premessa;
   quali iniziative di competenza intendano assumere per porre rimedio al danno cagionato dal sopradescritto «sistema outlet» non solo alle aziende private ed ai lavoratori, ma soprattutto alle casse previdenziali. (5-11712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11712

  L'onorevole interrogante richiama nuovamente l'attenzione sulla nota prassi, invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali, di dare in locazione le proprie unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire – alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) – il locale senza alcun dipendente e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.
  Con particolare riferimento all’outlet di Fidenza, la società Saldarini Srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del predetto outlet di proprietà della società VR Milan Srl.
  Com’è noto, il 10 gennaio 2014, VR Milan Srl comunicava la cessazione – a decorrere dal successivo 21 giugno – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini Srl negandone il rinnovo.
  Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini Srl citava in giudizio VR Milan Srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.
  L'INPS, rilevato che dal giudizio promosso poteva subire delle conseguenze indirette, il 17 gennaio 2014, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, che consente per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie.
  Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini Srl e VR Milan come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini Srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale.
  Ne conseguiva l'illegittimità dei licenziamenti intimati da Salderini Srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.
  Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.
  In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Salderini Srl hanno avviato – ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile – un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro ancora in essere alla luce della predetta sentenza.
  Al riguardo il predetto ufficio ha reso noto che tali procedure si sono concluse in alcuni casi con il verbale di mancato accordo in altri con un verbale di mancata comparizione per assenza delle parti.
  Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, Salderini Srl ha proposto ricorso alla Corte di appello di Bologna. In tale giudizio, l'INPS ha tuttavia ritenuto di non intervenire per carenza di interesse dal momento che lo stesso verte principalmente sui rapporti tra le parti in causa ed essendo stata definita la questione che aveva giustificato l'intervento dell'Istituto nel giudizio di primo grado (ovverosia la corretta qualificazione del contratto posto in essere dalle due società).
  Inoltre, l'INPS ha reso che sono pervenute alla sede di Parma solo tre domande di prestazioni a sostegno del reddito da parte degli otto lavoratori della Saldarini. Tuttavia, in mancanza della comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro, l'Istituto non ha rogato alcuna prestazione.
  Da ultimo, faccio presente che dagli accertamenti compiuti dal predetto Ispettorato territoriale è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini Srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

centro commerciale

licenziamento abusivo

direttiva comunitaria