ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11672

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 821 del 27/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: AUCI ERNESTO
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 27/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 27/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2017
Stato iter:
28/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/06/2017
Resoconto AUCI ERNESTO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/06/2017
Resoconto AUCI ERNESTO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/06/2017

SVOLTO IL 28/06/2017

CONCLUSO IL 28/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11672
presentato da
AUCI Ernesto
testo di
Martedì 27 giugno 2017, seduta n. 821

   AUCI e SOTTANELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'11 luglio 2016, presso il Ministero interrogato, si è svolto un incontro per l'esame congiunto propedeutico alla sottoscrizione di accordo di Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;
   all'interno del verbale, è precisato che il trattamento per la Cassa integrazione guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori ed ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
   il suddetto incontro, che ha definito l'accordo in sede governativa, ha stabilito che entro il mese di marzo del 2017, l'Inps avrebbe provveduto al monitoraggio e quantificazione della previsione di spesa necessaria per i pagamenti di competenza per il 2016;
   la direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito ha comunicato alle sedi regionali dell'Inps con messaggio del 26 novembre 2016 che: «a fronte dell'allegazione da parte del richiedente la prestazione, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria dell'imbarcazione, l'Istituto, qualora intendesse disconoscere tale rapporto, avrà l'onere di dimostrare la mancanza del vincolo di subordinazione»;
   l'Ente ha specificato che «il lavoratore, inquadrato come autonomo alla stregua degli artigiani e commercianti, non ha diritto a percepire la prestazione in quanto finalizzata solo ai lavoratori dipendenti»;
   la sede Inps di Teramo non ha provveduto alla liquidazione delle pratiche di Cassa integrazione guadagni in deroga a diversi dipendenti della categoria, adducendo la loro qualifica di «armatori» esclusivamente in ragione dei codici 73 o 63 indicati nell'Uniemens (circolare n. 527 R.C.V. del 1980 ex legge 29 febbraio 1980 e decreto-legge n. 663 del 1979) incompatibili con la qualifica di lavoratore dipendente;
   con tali motivazioni, contrastanti con la norma e con il verbale di accordo in sede governativa nonché con la successiva precisazione della direzione centrale sopra citata, l'Inps di Teramo ha dunque rigettato analoghe istanze;
   il 25 maggio 2017 con una nota inviata al direttore dell'Inps della regione Abruzzo è stato sollecitato l'Istituto al fine di dirimere in tempi brevi la controversia interpretativa –:
   quali iniziative urgenti il Ministro intenda intraprendere nei confronti dell'Inps, al fine di dirimere la controversia e disporre la liquidazione delle domande di Cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori delle imprese di pesca abruzzesi che ne hanno fatto richiesta. (5-11672)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11672

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Auci concernente la concessione dell'intervento di integrazione salariale in deroga per il settore della pesca a beneficio degli armatori.
  Al riguardo preciso che il trattamento di cassa integrazione guadagni non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbracati sulla nave dai medesimi gestita in quanto non è configurabile, nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la legge n. 413 del 1984 recante «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» all'articolo 7 impone all'armatore di versare i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per il personale impiegato, riferendosi, quindi, ad un rapporto di lavoro subordinato. L'articolo 12, invece, estende la medesima copertura contributiva all'armatore che lavori a bordo della nave da lui stesso gestito. È pertanto lo stesso armatore a versare i contributi per l'attività lavorativa da lui svolta a bordo della nave così come avviene, per esempio, per i commercianti o gli artigiani.
  Tale interpretazione relativa all'annualità 2015 è stata confermata per l'annualità 2016 – come citato dall'onorevole Auci – sia in sede di accordo governativo dell'11 luglio 2016 sia dal relativo decreto interministeriale del 5 agosto 2016.
  Per quanto riguarda lo specifico caso delle imprese di pesca della Provincia di Teramo, l'INPS ha precisato che la locale sede ha applicato le disposizioni normative citate. Pertanto, non ha potuto liquidare il trattamento in parola nei confronti dei soggetti che la stessa azienda ha indicato – nelle denunce UNIEMENS – come armatori utilizzando il codice «tipo contribuzione 73».
  Da ultimo, rappresento, che con il messaggio INPS n. 4731 del 22 novembre 2016 – anch'esso citato nel presente atto – l'INPS si è pronunciato sulla diversa fattispecie del socio proprietario – quindi non armatore/proprietario armatore – che risulti anche dipendente imbarcato presso imbarcazioni di proprietà di una società di persone o di una società a responsabilità limitata. Esclusivamente per questa fattispecie, è stato chiarito che a fronte dell'allegazione da parte del richiedente dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria dell'imbarcazione, l'INPS, qualora intende disconoscere tale rapporto, ha l'onere di dimostrare la mancanza del vincolo della subordinazione. Spetta dunque al richiedente documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre ricade sull'INPS, in via esclusiva, l'onere di disconoscerne, eventualmente, l'esistenza sulla base dell'inquadramento in suo possesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria della pesca

cassa integrazione

impresa di trasporto