ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11548

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 812 del 13/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 12/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI 12/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/06/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11548
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 13 giugno 2017, seduta n. 812

   CATALANO e GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i dipendenti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane ed i loro familiari (mogli e figli infraventicinquenni), come anche i pensionati e relativi familiari, hanno diritto ad usufruire di speciali concessioni di viaggio ferroviarie, che consentono loro di usufruire, senza limiti chilometrici, dei trasporti ferroviari offerti da Trenitalia gratuitamente o, nel caso dei servizi Frecce, pagando un diritto di ingresso fisso di euro 15;
   come emerso sulla stampa (si veda il Fatto Quotidiano del 26 aprile 2017) i beneficiari, ad oggi, ammonterebbero a ben 500.000;
   secondo l'inquadramento dato da Ferrovie dello Stato italiane all'istituto, esso si risolverebbe in una forma di welfare aziendale, frutto di contrattazione sindacale e rispondente al fisiologico pendolarismo dei lavoratori dei servizi di trasporto ferroviario;
   come si legge nella nota inoltrata dal sindacato Cat in risposta al citato articolo, il diritto in questione «venne allargato al coniuge ed ai figli (sino al compimento del venticinquesimo anno di vita) dei dipendenti nonché agli ex dipendenti in quiescenza al tempo del rinnovo contrattuale del 1990 in vece di un aumento salariale di circa 100.000 lire mensili dovuto in virtù di un aumento di produttività richiesto dall'azienda»;
   ad oggi, le concessioni di viaggio spettano di diritto a tutti i pensionati del gruppo, ma se il beneficiario in seguito torna a lavorare per soggetto diverso, e quindi verosimilmente concorrente alle società del gruppo, il diritto decade, con conseguenti possibili effetti anticoncorrenziali;
   per i treni locali, regionali e alcuni intercity, Trenitalia risulta legata alle regioni da contratti con i quali queste ultime acquistano un servizio a catalogo, scegliendo, fra l'altro, il tipo di treno, il numero e l'anzianità delle carrozze;
   sulla base di tali scelte, si determina il valore del corrispettivo dovuto dalla regione al fornitore del servizio, dal quale sono sottratti gli incassi provenienti dai biglietti in relazione al relativo ambito territoriale;
   nel momento in cui Trenitalia consente ad alcuni soggetti di viaggiare gratuitamente su tali convogli, si determina quindi una diminuzione degli incassi provenienti dai biglietti con conseguente, speculare aumento degli importi versati all'operatore ferroviario dalle regioni;
   in tal modo, il mancato introito conseguente a tale benefit aziendale verrebbe scaricato sugli enti pubblici regionali, il che potrebbe costituire, a giudizio degli interroganti, un indebito aiuto di Stato per l'ex monopolista ferroviario –:
   se quanto premesso corrisponda al vero;
   quale sia l'esatto inquadramento giuridico dell'istituto delle convenzioni di viaggio, e come venga computato, specialmente in relazione a soggetti pensionati, a livello di bilancio aziendale;
   quale valore economico equivalente sia riconosciuto, in ragione delle convenzioni di viaggio, per ciascun dipendente e quale sia quindi il relativo onere annuale;
   anche alla luce della natura apparentemente integrativa della retribuzione assunta dall'istituto, a quale genere di trattamento fiscale siano soggetti i lavoratori che ne beneficiano e, in particolare, se trovi applicazione la norma di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il regime Iva relativo ai titoli di viaggio;
   quale sia la motivazione di cessazione del beneficio per i pensionati che vadano a lavorare per altre imprese ferroviarie e se i titoli di viaggio gratuiti costituiscano parte integrante dello stipendio e della pensione, e ciò in particolare per i dipendenti di Rete ferroviaria italiana società che, per definizione, ha un ruolo di terzietà nei confronti di tutte le imprese ferroviarie;
   se sia stato tenuto conto degli eventuali effetti anticoncorrenzionali dei fatti esposti in relazione alla normativa europea sugli aiuti di Stato. (5-11548)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

impresa di trasporto

industria ferroviaria