ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11542

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 812 del 13/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIMBRO ELEONORA
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 09/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/06/2017
Stato iter:
18/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 18/10/2017
Resoconto CIMBRO ELEONORA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2017

DISCUSSIONE IL 18/10/2017

SVOLTO IL 18/10/2017

CONCLUSO IL 18/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11542
presentato da
CIMBRO Eleonora
testo di
Martedì 13 giugno 2017, seduta n. 812

   CIMBRO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio tra i soci, i quali depositano su un libretto aperto presso la cooperativa somme; di denaro entro un limite massimo stabilito dalla legge. Dal 1o gennaio 2016 i nuovi limiti massimi dei prestiti sociali, per il triennio 2016-2018 per i soci delle cooperative edilizie di abitazione risultano pari a euro 73.054,21. Le somme sono «garantite» unicamente dagli immobili posseduti dalla cooperativa e non dalla Banca D'Italia; pertanto, in caso di insolvenza della società cooperativa, i risparmiatori «rischiano» di perdere il capitale investito, ove, il patrimonio immobiliare fosse insufficiente. La cooperativa, in altri termini, non essendo riconosciuta come ente dedito alla raccolta e alla gestione del risparmio, attività riconosciuta ad enti come banche e società di gestione del risparmio, non può aderire al fondo di garanzia. A livello nazionale vi sono 1,2 milioni di soci, per un ammontare di risparmi pari a 12 miliardi di euro;
   purtroppo l'attuale sistema legislativo non contempla, per i soci «prestatori» delle cooperative, forme di garanzia previste, invece, per i depositi bancari. Anche le recenti modifiche introdotte dalla Banca d'Italia l'8 novembre 2016 ad entrate in vigore il 1° gennaio 2017, sebbene cerchino di contemperare le istanze di tutela del risparmio, per le cooperative con un elevato numero di soci, non paiono sufficienti a tutelare i risparmiatori in caso di insolvenza della cooperativa. In particolare, per le società cooperative con più di 50 soci, è previsto che il ricorso al prestito sociale sia soggetto ad un limite quantitativo massimo equivalente a tre volte il patrimonio della società, che si innalza fino a cinque volte il patrimonio nel caso in cui il complesso dei prestiti sociali sia assistito, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati ovvero la società aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso in ambito cooperativo;
   la cooperativa Unacoop, nata dalla fusione di due storiche cooperative, Urbanistica Novate, L'Avvenire di Musocco, con sede a Milano e a Bollate, in data 14 dicembre 2016 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale tipica per le società cooperative), ed è stato nominato il commissario liquidatore che sta ora procedendo alla formazione dello stato passivo. Sono circa 350 i soci risparmiatori, coinvolti, per un ammontare complessivo di risparmi pari a 15 milioni euro –:
   se il Governo non ritenga quanto mai utile e necessario assumere iniziative normative in tempi brevi per una riforma finalizzata a introdurre maggiori tutele per i soci delle cooperative con disposizioni che, in particolare, garantiscano la trasparenza e la vigilanza sulla raccolta del risparmio sociale, nonché a costituire un fondo di garanzia che possa rifondere i risparmi dei soci risparmiatori in caso di insolvenza delle stesse cooperative, prevedendo forme di tutela anche per i soci delle cooperative che oggi si trovano in stato di insolvenza;
   se il Governo non ritenga che sussistano presupposti per aprire un tavolo di confronto volto a individuare soggetti che possano concretamente e seriamente percorrere la strada del risanamento della cooperativa Unacoop con la proposta di un piano industriale da presentare nelle forme previste e consentite nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.
   (5-11542)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11542

  L'interrogazione in parola concerne il «prestito soci» delle cooperative e le criticità legate ad un uso inappropriato ed imprudente dello strumento, verificatosi in taluni casi relativi ad alcune grandi cooperative di consumo e a cooperative edilizie come la Unacoop, citata dall'interrogante, per la quale è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 dicembre 2016.
   Sotto un profilo generale, si è già avuto modo di rappresentare in risposta ad altri atti di sindacato ispettivo che la tematica del prestito sociale si inquadra nella più ampia esigenza di vedere garantita la condivisione e la trasparenza della gestione societaria. Tale esigenza è stata alla base dell'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 settembre 2014, con il quale sono state varate misure atte a rafforzare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa e a garantire una maggiore trasparenza nelle gestioni mutualistiche, tra le quali la raccolta del prestito sociale, attraverso una maggiore informazione agli stessi in ordine alle attività sociali.
  Vorrei sottolineare, infatti, che il prestito sociale, considerato spesso dai soci come una forma di «investimento» costituisce per la cooperativa un sistema di finanziamento endosocietario, non equiparabile all'esercizio dell'attività bancaria, e del quale il socio può non percepire appieno i rischi che si assume con il conferimento di denaro.
  Ciò premesso è di fondamentale importanza che il socio acquisisca la consapevolezza che, da un lato, con l'adesione al prestito sociale finanzia l'attività di impresa della cooperativa di cui fa parte e si assume il relativo rischio e, dall'altro, che l'unica garanzia per le somme conferite è rappresentata dal patrimonio della società.
  Come noto, in seguito all'emergere delle suddette criticità, la Banca d'Italia è intervenuta sulla questione operando la revisione della regolamentazione in essere che si è conclusa con l'emanazione del provvedimento, «Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» dell'8 novembre 2016.
  Scopo della rivista regolamentazione è quello di «rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, specie con riferimento a forme di raccolta che coinvolgono un pubblico numeroso e prevalentemente composto da consumatori.» In particolare in tale ambito, con riferimento alla raccolta del risparmio presso i soci effettuata da società cooperative, l'Istituto, accogliendo anche alcune proposte provenienti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica sullo schema di provvedimento, ha dettato disposizioni in materia di schemi di garanzia dei prestiti sociali (che devono essere promossi dalle associazioni di categoria o direttamente dalle cooperative) allo scopo di aumentarne la credibilità, l'efficacia, la completezza della copertura e la tempestiva attivazione nel caso di bisogno.
  A tal proposito, informo che di recente la Direzione nazionale di Legacoop ha approvato il Regolamento quadro per l'utilizzo del prestito sociale da parte delle cooperative aderenti, nel rispetto dei principi generali dettati dalla normativa in materia di prestito sociale.
  La Banca d'Italia ha segnalato, inoltre, che sempre in sede di consultazione sono emerse ulteriori proposte di riforma che richiederebbero un intervento di rango legislativo, riferendosi in particolare alle richieste concernenti:
   le regole di trasparenza che impongano alle società cooperative un obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni relative alle modalità di raccolta presso i soci e all'eventuale adesione a schemi di garanzia dei prestiti sociali;
   una complessiva revisione della normativa del «prestito sociale» volta, fra l'altro, a ricondurre la disciplina delle grandi cooperative a quella delle altre società, finalizzare la raccolta tra soci all'attività mutualistica, imporre vincoli di durata minima per tale forma di raccolta, separare l'attività finanziaria dall'attività non finanziaria svolte da una cooperativa.

  Per quanto concerne le attività di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico verifica il rispetto delle modalità e dei limiti della raccolta del prestito dai soci, vigila sulla salvaguardia della funzione sociale dell'istituto e quindi per la tutela del risparmio dei soci. I revisori, nello specifico, hanno il compito di controllare e relazionare nel verbale circa il rispetto di alcuni imprescindibili obblighi quali: la previsione statutaria, la raccolta del prestito solo con i soci e che tale raccolta sia finalizzata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'adozione di un Regolamento interno che regoli la raccolta del prestito approvato dall'Assemblea dei soci, la sottoscrizione di un contratto in forma scritta, il rispetto dei limiti massimi del deposito complessivo e da parte di ciascun socio e il limite massimo del tasso di interesse da corrispondere. In presenza di criticità i revisori diffidano l'ente a regolarizzare la posizione e attivano la segnalazione ad altre Amministrazioni, per quanto di loro competenza, anche in considerazione dei risvolti di natura tributaria.
  Per quanto espresso, nonché per quanto concerne la richiesta rappresentata dall'interrogante di istituzione di un fondo risarcitorio analogo a quello previsto con il decreto cosiddetto «salvabanche» che intervenga in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, vorrei segnalare che sono in corso approfondimenti a livello tecnico sulla tematica, con il coinvolgimento delle stesse associazioni nazionali delle cooperative interessate dal ricorso al prestito sociale, al fine della predisposizione di una proposta di rango legislativa tesa alla migliore regolazione di tale istituto a presidio della solidità patrimoniale degli enti cooperativi e a tutela degli interessi dei soci.
  Nello specifico delle vicende della cooperativa edilizia UNACOOP, l'interrogante chiede di sapere se sussistano i presupposti per aprire un tavolo di confronto per individuare soggetti che possano concretamente e seriamente percorrere la strada del risanamento della cooperativa con la proposta di un piano industriale di risanamento da presentare nelle forme previste e consentite nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.
  A tal proposito, evidenzio come la procedura di liquidazione coatta amministrativa sia ad oggi nelle fasi preliminari di svolgimento: la formazione dello stato passivo, in particolare, risulta ancora in corso, in considerazione della complessità e numerosità delle posizioni creditorie da verificare e accertare. Tale adempimento, come noto, costituisce presupposto ineludibile per ogni successiva valutazione sulle più adeguate modalità di liquidazione o eventuale acquisizione o rilancio degli asset sociali.
  Il Commissario liquidatore, tuttavia, ha del tutto prontamente provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione della situazione fattuale e del patrimonio della cooperativa, censendo ad oggi un passivo presunto pari a circa 75 milioni di euro, a fronte di un attivo ancora in corso di stima, costituito da circa 700 unità immobiliari e crediti, per lo più verso inquilini morosi.
   Nel passivo rileva in particolare la posta pari a circa 16 milioni verso i soci finanziatori-prestatori con libretti di risparmio (con circa 700 posizioni di credito, suddividendo i libretti con più intestatari).
  Non essendosi ancora concluse le operazioni di stima del patrimonio, il Commissario liquidatore non ha ancora avviato alcuna attività liquidatoria, potendosi al più configurare un avvio delle eventuali procedure competitive solo ad inizio 2018.
  In tale contesto, il Commissario liquidatore sta comunque dialogando con tutti gli interlocutori interessati e titolati al fine di valutare anche la prefigurabilità di una ipotesi di concordato ai sensi dell'articolo 214 della Legge Fallimentare, nel rispetto dei vincoli e dei tempi imposti dalla medesima normativa di settore.
  Giova infine evidenziare come la situazione all'interno della compagine sociale sia ad oggi improntata ad un clima di disponibilità, come attestato alla Direzione generale competente nella propria qualità di Autorità di vigilanza dal Commissario liquidatore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela dei soci

risparmio

restrizione quantitativa