Legislatura: 17Seduta di annuncio: 811 del 08/06/2017
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/06/2017 MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD 08/06/2017 LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2017 PRATAVIERA EMANUELE MISTO-FARE!-PRI 08/06/2017 AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 08/06/2017 AUCI ERNESTO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 08/06/2017 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 08/06/2017 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 08/06/2017 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 03/08/2017 Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 03/08/2017 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/06/2017
DISCUSSIONE IL 03/08/2017
SVOLTO IL 03/08/2017
CONCLUSO IL 03/08/2017
GNECCHI, POLVERINI, MOTTOLA, LOMBARDI, PRATAVIERA, AIRAUDO, AUCI, RIZZETTO, SIMONETTI, INCERTI, BARUFFI, DI SALVO, PARIS, GIACOBBE, CASELLATO, ALBANELLA, PATRIZIA MAESTRI e BOCCUZZI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», così come modificata dal decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione (isopensione);
il meccanismo consente un anticipo dell'età pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla normativa vigente, a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo, senza dunque che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore e alcun costo per l'Inps;
l'Inps ha ritenuto di escludere dall'accesso all'isopensione/assegni straordinari, coloro che durante il suddetto periodo perfezionerebbero il diritto a pensione con:
opzione sperimentale donne con il sistema contributivo di cui alla legge n. 243 del 2004;
totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 (sia vecchiaia che anzianità);
cumulo ex lege n. 228 del 2012 e legge n. 232 del 2016 (sia vecchiaia che anzianità);
computo ai sensi del decreto ministeriale n. 282 del 1996;
cumulo ai sensi della legge n. 184 del 1997;
tutti i relativi costi e la contribuzione correlata sono interamente a carico delle aziende;
l'interpretazione dell'istituto è, a giudizio degli interroganti, veramente incomprensibile perché neanche 1 euro tra l'uscita dall'azienda e la maturazione del diritto a pensione è pagato dall'Inps, che deve certificare il diritto a pensione entro i 4 anni. L'Inps nega quindi la certificazione del diritto a pensione se il lavoratore ha contributi in diversi fondi, ma se il lavoratore lavorasse, anziché accedere all'isopensione, l'Inps la liquiderebbe;
come è noto, rispetto al passato, sono sempre di più i lavoratori e le lavoratrici che hanno la necessità di valorizzare contributi versati in diversi fondi previdenziali per accedere al trattamento pensionistico ed è quindi evidente che questi soggetti risultano ancor più penalizzati dal comportamento dell'istituto;
resta altresì da chiarire, se la posizione assunta dall'Istituto andrà a penalizzare anche coloro che accedono anticipatamente alla pensione attraverso i fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2015, con oneri interamente a carico delle aziende, così come previsto per l'isopensione –:
se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire per superare la problematica segnalata, che nega l'accesso all'isopensione e ai fondi di solidarietà proprio a quei soggetti che, nella maggior parte dei casi, hanno dovuto cambiare forzatamente attività lavorativa e quindi obbligatoriamente versare i contributi in diverse gestioni previdenziali. (5-11535)
La legge n. 92 del 2012, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha introdotto – all'articolo 4, commi da 1 a 1-ter – alcune disposizioni volte a facilitare l'uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
Nello specifico, tali disposizioni prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare, l'articolo 4 prevede l'erogazione di una prestazione a favore di coloro che, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive della stessa, matureranno i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata – di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 – entro quattro anni dall'accesso alla prestazione di esodo. Il valore di tale prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento dell'accesso alla prestazione medesima (cosiddetta «isopensione»), in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione «figurativa» correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
L'Inps ha precisato che, in ossequio alla lettera della legge n. 92 del 2012 secondo la quale: «I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro» (articolo 4, comma 2), l’«isopensione» non può che essere parametrata all'accesso delle prestazioni pensionistiche di base: vale a dire la pensione di vecchiaia ed il pensionamento anticipato previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto «Salva Italia»). Non è possibile, dunque, calcolare il momento di accesso all’«isopensione» in funzione di altre discipline come quelle relative ad unificazioni di periodi contributivi (totalizzazione, cumulo, ricongiunzione).
L'INPS ha precisato, inoltre, che il lavoratore che ha avuto accesso all’«isopensione» ma che matura in itinere il diritto al pensionamento sulla base di norme diverse, può scegliere se beneficiare fino alla scadenza della «isopensione» o presentare domanda di pensione. Accertato il diritto a quest'ultima, l'INPS sospende l'erogazione della «isopensione» e liquida la prestazione richiesta.
Per quanto riguarda, infine, la cosiddetta «opzione donna», ricordo che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Dunque, secondo l'INPS, esercitando l'opzione donna le lavoratrici conseguono un trattamento pensionistico secondo i requisiti prescritti per la pensione di anzianità che, com’è noto, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2012 in cui si fa riferimento ai requisiti minimi della pensione di vecchiaia o anticipata. Preciso inoltre che i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso all'opzione donna devono essere già stati maturati nel 2015.
Le medesime considerazioni valgono, infine, per la disciplina relativa agli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
contributo sociale
assicurazione per la vecchiaia