ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11500

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 808 del 01/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 01/06/2017
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 01/06/2017
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 01/06/2017
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 01/06/2017
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 01/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/06/2017
Stato iter:
22/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/06/2017
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/06/2017

DISCUSSIONE IL 22/06/2017

SVOLTO IL 22/06/2017

CONCLUSO IL 22/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11500
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 1 giugno 2017, seduta n. 808

   GNECCHI, SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER, ALFREIDER e FABBRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   come è noto, la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali è disposta dall'Inps secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
   Con la circolazione n. 36 del 19 febbraio 1997, veniva disposto l'inquadramento previdenziale presso l'Inps delle aziende speciali, consorzi di servizi e consorzi fra enti locali, costituite dai comuni/province ai sensi degli articoli 22, 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   con successiva circolare n. 114 del 19 maggio 1999, modificando completamente il precedente orientamento, l'istituto, a seguito di un parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha disposto che le aziende speciali e i consorzi costituiti dagli enti locali ai sensi della legge n. 142 del 1990, ad eccezione delle aziende speciali costituite in forma di società per azioni, dovevano invece essere inquadrate presso l'Inpdap, con conseguente riversamento dei contributi ed aggiornamento delle posizioni assicurative dei dipendenti interessati;
   è quanto meno singolare, ad avviso dell'interrogante, come poi nella circolare dell'Inps n. 149 del 2004 (accesso al «Bonus Maroni»), l'istituto su indicazioni del Ministero, nella parte seconda al punto 1.1 così classificava le aziende speciali: «Rientrano, invece, nel settore privato tutti gli enti pubblici economici, ad esempio le aziende speciali (ex municipalizzate), costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni classificate con c.s.c. 2.01.01, se svolgono attività di tipo commerciale, o con c.s.c 2.01.02, se svolgono attività di tipo industriale, le Stazioni sperimentali per l'industria, i consorzi di bonifica, ovvero gli Enti che, per effetto della definizione dei processi di privatizzazione, sono stati successivamente trasformati in società di capitali ad esempio le aziende speciali trasformate in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico, l'Ente EUR S.p.a., Rai S.p.a. (...)»;
   gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (Cass. Sez. unite n. 14101/2006; Consiglio di stato 14 febbraio 2012 n. 712 e TAR Lazio 1o febbraio 2011 n. 931), hanno affermato che tra gli enti pubblici economici devono essere ricompresi le aziende speciali, enti strumentali dei comuni/enti locali, che peraltro applicano contratti di lavoro privatistico e, ciò nonostante, l'Inps dispone d'ufficio l'inquadramento previdenziale alla gestione degli enti pubblici, ovvero l'ex Inpdap;
   con il presente atto di sindacato ispettivo si intende segnalare, in particolare, l'assenza di risposta da parte dell'Inps sul problema dell'inquadramento che ha interessato nel 2013 la SMG – Agenzia Alto Adige Marketing, inquadrata dall'Inps nella gestione ex-Inpdap; il relativo ricorso presentato dalla società avverso l'inquadramento non risulterebbe ad oggi ancora trattato dal Consiglio di amministrazione dell'Inps;
   sempre rispetto all'inquadramento previdenziale anche l'Agenzia per l'energia Alto Adige – CasaClima, è stata inquadrata d'ufficio dall'istituto nel 2014 nella gestione ex-Inpdap, provvedimento impugnato dalla suddetta Agenzia che nel frattempo ha sempre regolarmente versato i contributi all'Inps e a partire dall'aprile 2015, i contributi non vengono più accettati dall'Inps, ma non è stata aperta la posizione Inpdap, costringendo l'Agenzia a produrre ulteriore ricorso al Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 26 aprile 2017;
   nel frattempo, anche l'azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige – azienda speciale strumentale della camera di commercio e della provincia autonoma di Bolzano, è stata iscritta dall'Inps alla gestione previdenziale degli enti pubblici, ovvero ex-Inpdap, provvedimento regolarmente impugnato dall'azienda con ricorso amministrativo al Consiglio di amministrazione dell'Inps in data 6 marzo 2017, a tutt'oggi non ancora trattato;
   si segnala, inoltre, rispetto alla problematica di cui sopra, la difficoltà dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno già maturato i requisiti pensionistici e non riescono ad ottenere risposte rispetto alla loro posizione contributiva –:
   se non ritenga il Ministro interrogato, tenendo presente gli orientamenti giurisprudenziali, di assumere iniziative volte a individuare criteri univoci per definire l'inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali, al fine di evitare il proliferare di contenzioso amministrativo. (5-11500)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11500

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e altri, inerente all'inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali, faccio presente che la tematica sollevata riguarda, in particolare, l'individuazione della competente gestione previdenziale IVS per il personale dipendente di alcuni enti strumentali degli enti locali, riconducibili, in particolare, alle aziende speciali non trasformate in società per azioni, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Innanzitutto, voglio ricordare come l'azienda speciale – che allo stato rappresenta una forma giuridica di diritto pubblico deputata alla gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale – sia il risultato dell'evolversi del modello delle «aziende municipalizzate» disciplinate alla legge n. 103 del 1903 e, successivamente dal regio decreto n. 2758 del 1925.
  Infatti, le predette leggi avevano introdotto, in un contesto economico caratterizzato dalla diffusa presenza di gestori privati operanti in regime di monopolio, la gestione diretta di servizi di primaria necessità da parte degli enti locali mediante aziende speciali, in alternativa alla concessione di questi servizi a imprenditori privati.
  Si trattava di organismi privi di personalità giuridica ancorché dotati di ampia autonomia amministrativa, il cui personale secondo le disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 680 del 1938 trovava tutela previdenziale mediante la «Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali».
  Successivamente, l'azienda speciale ha trovato una collocazione sistematica nell'ambito della riforma delle autonomie locali di cui alla legge n. 142 del 1990, che, al riguardo, l'ha definita «ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale».
  Con tale norma, quindi, il legislatore ha dato rilievo all'autonomia decisionale e gestionale delle aziende speciali riconosciuta loro mediante l'espressa attribuzione della personalità giuridica, in precedenza non posseduta, consentendo di ritenere superate le interpretazioni che negavano alle aziende medesime lo status di vero ente pubblico proprio per carenza del requisito della personalità.
  Al riguardo, l'INPS, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva evidenziato come, trattandosi di enti «strumentali» che svolgono un'attività comunque finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici dell'ente di appartenenza, ciò che rileva ai fini dell'inquadramento previdenziale è la natura pubblica di detti organismi con conseguente assoggettamento all'obbligo contributivo presso la gestione INPDAP.
  Ciò nonostante, avendo la giurisprudenza equiparato le aziende speciali di cui alla legge n. 142 del 1990 agli enti pubblici economici, l'INPS aveva evidenziato come detto inquadramento ai fini IVS dovesse poi coordinarsi con le particolarità che caratterizzano la natura giuridica dell'ente pubblico economico con riguardo alle contribuzioni di finanziamento delle altre assicurazioni (disoccupazione, malattia e maternità, ...) dovute secondo le regole generali e secondo il settore merceologico di appartenenza.
  Del resto, il riconoscimento della natura di ente pubblico economico delle aziende speciali, ha trovato conferma nella copiosa giurisprudenza successiva anche alla emanazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Nel contesto delineato dalla riforma del 2000, l'azienda speciale si caratterizza per essere «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale».
  Come tali detti organismi aziendali integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente o agli enti da cui promanano, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici e, quindi, non rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni.
  La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, evidenziato come l'azienda speciale, costituendo una struttura autonoma distinta da quella pubblicistica del Comune, possa godere di vita propria ancorché collegata, sia per quanto attiene agli indirizzi sia per l'approvazione degli atti fondamentali, agli enti da cui essa promana.
  Così delineato il regime giuridico delle aziende di cui si tratta, l'INPS nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetto «bonus Maroni») ha coerentemente annoverato, tra gli altri, i dipendenti degli enti pubblici economici, riconducendo tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, le aziende speciali costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 ancorché il personale delle medesime sia iscritto alle gestioni pubbliche per espressa previsione normativa. Peraltro, evidenzio come il Ministero che rappresento, nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari del «bonus Maroni» abbia escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Sulla base dei citati chiarimenti ministeriali, le disposizioni che nel tempo hanno introdotto benefici contributivi rivolti ai datori di lavoro privati o ai dipendenti del settore privato, sono state correttamente interpretate ritenendo i medesimi benefici fruibili anche dalle aziende speciali, in quanto enti pubblici economici, posto che gli enti pubblici economici, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ex articolo 2082 del codice civile, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.
  Sulla base di quanto esposto, si ritiene che possano esservi spunti di riflessione in ordine all'opportunità di prevedere ex nunc un riordino sistematico e unitario delle tutele previdenziali previsti per il personale delle aziende speciali mediante l'iscrizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  Infine, con riguardo alle osservazioni sollevate in ordine alla mancata definizione dei ricorsi amministrativi avverso il provvedimento di inquadramento previdenziale adottato dall'INPS, faccio presente che l'INPS ha reso noto che i medesimi ricorsi, in considerazione della particolare complessità della materia, sono allo stato in istruttoria e saranno a breve sottoposti alla deliberazione dell'organo competente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

ente pubblico

ente locale