ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 803 del 24/05/2017
Abbinamenti
Atto 5/11399 abbinato in data 08/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 24/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/05/2017
Stato iter:
08/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 08/06/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/05/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2017

DISCUSSIONE IL 08/06/2017

SVOLTO IL 08/06/2017

CONCLUSO IL 08/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11442
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Mercoledì 24 maggio 2017, seduta n. 803

   SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, equiparando le imprese piemontesi alluvionate del 1994 alle terremotate della Sicilia 1990, riconosceva, di fatto, alle medesime imprese che per i gravi danni subiti non erano riuscite ad effettuare i versamenti gli anni 1995, 1996 e 1997, di tributi, contributi e premi, la possibilità di regolarizzare versando il 10 per cento degli importi dovuti al netto di interessi e sanzioni;
   un successivo intervento normativo – legge n. 17 del 2007 – nello stabilire una riapertura dei termini fissando la data di presentazione delle domande al 31 luglio 2007, riconosceva alle imprese che avevano versato l'importo pieno, la possibilità di presentare richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'Inps negli anni 1995, 1996, 1997;
   fino a luglio 2011, l'Inps ha assicurato il pagamento delle somme previste, ma nei mesi successivi ha bloccato l'erogazione dei rimborsi per le ditte alluvionate, ritenendoli non più dovuti, anche alla luce del messaggio 19 giugno 2007 della direzione centrale delle entrate contributive, col quale si interpretava che la norma di differimento del termine di presentazione delle domande tese ad ottenere la definizione agevolata si riferisse esclusivamente a posizioni tributarie e non fosse quindi applicabile al settore previdenziale;
   il tribunale di Cuneo, in un contenzioso tra aziende e Inps, in data 19 giugno 2012 inoltrava richiesta d'informazioni alla Commissione europea sull'applicazione della comunicazione della Commissione 2009/C 85/01;
   a conclusione del procedimento, in data 14 agosto 2015, veniva pubblicata la decisione della Commissione riguardante le misure SA.33083 (2012/C) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali, con cui si richiedeva all'Italia «di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese, fatti salvi i casi individuali che soddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato interno in virtù delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, oppure i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure ancora quando il beneficio è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato»; si precisava altresì che: «per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non è opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento, in quanto sarebbe assolutamente impossibile calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare»;
   è allarme in questi giorni per la richiesta da parte dell'Inps di restituzione dello sgravio Inps e Inail alle aziende che avevano beneficiato dell'intervento e che hanno sede operativa nell'area colpita, atteso che ciò sarebbe in contrasto con la decisione della Commissione europea –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire piena attuazione alla decisione della Commissione europea nel rispetto delle indicazioni sopra riportate ed, al contempo, assicurare delle linee guida univoche in relazione ai controlli dell'Inps, al fine di tranquillizzare le innumerevoli imprese piemontesi, attesa l'oggettiva difficoltà di ricostruire documentazioni complete ad oltre vent'anni dall'evento calamitoso, nonché evitare un inutile quanto dispendioso contenzioso.
(5-11442)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11442

  Gli atti parlamentari degli onorevoli Taricco e Simonetti vertono entrambi sul medesimo argomento: l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Per essi, pertanto, fornirò una trattazione congiunta sulla base degli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  Preliminarmente è opportuno evidenziare che la vicenda in esame trae origine dalla legge n. 350 del 2003 che, al comma 90 dell'articolo 4, ha esteso alle imprese piemontesi alluvionate del 1994 il regime agevolativo previsto per le imprese terremotate della Sicilia del 1990. Tale regime consisteva, in particolare, nella possibilità di regolarizzare la propria posizione – relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 – versando, entro il 31 luglio 2004, solo il 10 per cento di quanto dovuto, al netto di interessi e sanzioni.
  Successivamente, l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 – convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007 – ha differito al 31 luglio 2007 il termine per proporre domanda di regolarizzazione, nonché la richiesta di restituzione di quanto versato per quelle aziende che avevano già pagato gli importi dovuti.
  In ordine alla natura del termine del 31 luglio 2007, si è sviluppato, nel corso degli anni, un notevole contenzioso. Al riguardo, se, in un primo momento, i giudici avevano negato che il suddetto termine fosse perentorio, successivamente la Cassazione, con diverse sentenze, (da ultimo con sentenza n. 12603/2016) ha attribuito allo stesso la natura di termine di decadenza con la conseguente non accoglibilità delle domande presentate in violazione di esso.
  Pertanto, l'INPS, sentito al riguardo, ha reso noto di essersi attivato – mediante l'invio di diffide – per il recupero delle agevolazioni nei confronti di quelle imprese che avevano presentato domanda oltre il 31 luglio 2007. Analogamente, l'istituto ha proceduto all'invio di diffide nei casi in cui l'autorità giudiziaria non ha riconosciuto al contribuente lo status di soggetto alluvionato per assenza di prova degli asseriti danni subiti.
  L'Istituto ha altresì evidenziato che, prima del nuovo orientamento giurisprudenziale, la Commissione europea, chiamata ad esprimersi sulla natura di aiuti di Stato delle agevolazioni in parola, ha adottato – il 14 agosto 2015 – la decisione C(2015) 5549 final. Con tale decisione, in particolare, la Commissione ha stabilito che gli interventi normativi che istituiscono le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno fatti salvi i casi in cui l'aiuto rientri nei limiti del regolamento cosiddetto de minimis applicabile ovvero quando il beneficio venga concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o ad un regolamento di esenzione. La Commissione ha altresì stabilito che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto dalla data di adozione della decisione, e che – ai sensi della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – gli aiuti già versati prima della decisione stessa avrebbero dovuto essere considerati compatibili con il mercato interno a condizione che gli stessi siano commisurati ai danni subiti dalla singola impresa. La Commissione ha infine esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ad eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.
  In conclusione, nel rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione che l'Amministrazione ha posto nella vicenda in esame, faccio presente che l'istituto si è attivato per il recupero dei benefici indebitamente riconosciuti sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione le quali – tenendo conto della decisione della Commissione europea – hanno sancito l'illegittima fruizione delle agevolazioni da parte di alcune imprese che avevano presentato tardivamente (cioè oltre il termine perentorio del 31 luglio 2007) la relativa domanda.
  Per le imprese che invece avevano presentato domanda di agevolazione nei termini di legge, l'istituto ha fatto presente che il giudice di legittimità ha disposto – sulla base dei princìpi contenuti nella decisione della Commissione – la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di appello per la decisione in merito alla quantificazione del beneficio in parola (sentenza n. 13461 del 2016).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto di Stato

disastro naturale

regime di aiuto