ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11416

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 801 del 22/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO FRANCESCO SAVERIO
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 22/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/05/2017
Stato iter:
23/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/05/2017
Resoconto ROMANO FRANCESCO SAVERIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 23/05/2017
Resoconto ROMANO FRANCESCO SAVERIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/05/2017

SVOLTO IL 23/05/2017

CONCLUSO IL 23/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11416
presentato da
ROMANO Francesco Saverio
testo di
Lunedì 22 maggio 2017, seduta n. 801

   FRANCESCO SAVERIO ROMANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il titolo IV, capo IV, dell'articolo 257, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, prevede che il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda, non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea, nella zona compresa fra il 6o e il 20o meridiano;
   al riguardo, l'interrogante evidenzia come la suesposta disposizione (peraltro introdotta nel periodo antecedente la costituzione della Comunità economica europea – CEE, divenuta Unione europea) risulta anacronistica e soprattutto alimenta conflitti tra i Paesi rivieraschi appartenenti all'Unione, tra i quali ad esempio la Grecia, facente parte dei 28 Stati membri della stessa Unione europea, in considerazione degli effetti limitativi connessi alla libera circolazione delle merci, del trasporto e delle persone;
   a parere dell'interrogante, risulta pertanto necessario, in considerazione di quanto esposto, rivedere l'attuale normativa stabilita dal citato comma 2 dell'articolo 257, abrogando la limitazione riferita alla zona compresa tra il 6o e il 20o meridiano, se si valuta come tale disposizione sia (come in precedenza riportato) fuori tempo ed introdotta in un periodo storico ed internazionale risalente al secolo scorso e che, pertanto, si può ritenere superata per effetto dei più efficaci sistemi introdotti dalla normativa europea di riferimento sul trasporto marittimo, che hanno peraltro migliorato le norme di sicurezza della navigazione marittima –:
   quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, con particolare riguardo alla necessità di pervenire all'abrogazione della limitazione territoriale contenuta nel secondo comma dell'articolo 257 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, che consente al marinaio autorizzato alla pesca mediterranea di assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate nella sola zona compresa tra il 6o e il 20o meridiano. (5-11416)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-11416
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera circolazione delle merci

pesca marittima

trasporto merci