ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11414

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 801 del 22/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: MONCHIERO GIOVANNI
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 22/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI 22/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/05/2017
Stato iter:
23/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/05/2017
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 23/05/2017
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/05/2017

SVOLTO IL 23/05/2017

CONCLUSO IL 23/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11414
presentato da
MONCHIERO Giovanni
testo di
Lunedì 22 maggio 2017, seduta n. 801

   MONCHIERO e DAMBRUOSO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   le direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE e il decreto legislativo n. 206 del 2007 prevedono il riconoscimento dei titoli professionali all'interno dell'Unione europea stabilendo che: «Se in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente (...) dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro» (articolo 13 della direttiva 2005/36/CE) e che «per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla» (articolo 21 del decreto legislativo n. 206 del 2007);
   la Semmelweis University di Budapest organizza presso il campus L.U.de.S. S.A.G.L. di Lugano, un corso specialistico fuori sede di fisioterapia in lingua inglese. Il corso rilascia il titolo di laurea quadriennale in fisioterapia abilitante l'esercizio della relativa professione in Ungheria;
   l'istituto di studi L.U.de.S. è iscritto negli uffici del Canton Ticino ed è accreditato presso la Croce rossa svizzera con la facoltà di rilasciare diploma federale di fisioterapista abilitante in tutta la Confederazione elvetica;
   lo Stato italiano ha riconosciuto l'abilitazione alla professione di fisioterapista ai laureati della Semmelweis University presso il Campus L.U.de.S.;
   6 studenti italiani, che hanno conseguito il titolo di laurea in fisioterapia della Semmelweis University nell'aprile del 2016, hanno fatto domanda al Ministero della salute per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di fisioterapista in Italia e aspettano ancora una risposta;
   6 studenti con titolo di laurea in un'università ungherese, a quanto consta agli interroganti, hanno svolto i propri tirocini presso strutture sanitarie pubbliche italiane e tali tirocini sono stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ungheresi e svizzere –:
   a che punto siano i procedimenti di riconoscimento del titolo in questione avviati nell'aprile 2016 e per quale motivo i tempi si siano prolungati oltre i 30 giorni previsti. (5-11414)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11414

  In relazione alla problematica posta con l'interrogazione in esame, occorre, preliminarmente, chiarire che la normativa indicata dagli Onorevoli interroganti (la Direttiva 2005/36 CE e il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva medesima) è finalizzata al «riconoscimento delle qualifiche professionali» e non attiene, pertanto, al riconoscimento di titoli.
  Questa precisazione si rende doverosa in quanto le norme ora richiamate sono rivolte unicamente alla libera circolazione, all'interno dell'Unione europea, dei soggetti che esercitino già una professione, anche di natura sanitaria, mentre la richiesta di riconoscimento dei titoli afferisce ad altra finalità.
  In tale ambito, invero, il Ministero della salute ha dovuto preliminarmente chiedere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, se i periodi formativi svolti dai sei studenti fossero stati autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che contempla la c.d. procedura di «filiazione».
  Devo ricordare, infatti, che tale norma prevede che le Istituzioni di formazione estere – che abbiano per scopo attività di studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università e che impartiscano gli insegnamenti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università – devono trasmettere al MIUR, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri, prima dell'inizio della loro attività in Italia, la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza delle molteplici condizioni previste dalla norma medesima. A seguito di tali comunicazioni, il Ministero dell'università provvede ad autorizzare, preventivamente, tale «filiazione».
  Ebbene, il MIUR, con nota del 14 ottobre 2016, ha comunicato al Ministero della salute che l'Ateneo ungherese non ha avviato alcuna procedura di c.d. «filiazione» e che tale Istituzione estera non risulta neppure essere accreditata in Italia secondo le modalità stabilite dal «Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato» (Decreto 26 aprile 2004, n. 214).
  Questo Dicastero, dunque, al fine di acquisire una completa informazione sulle modalità di conseguimento dei titoli di fisioterapista rilasciati dall'Università «Semmelweis» di Budapest, ha dovuto richiedere all'Ambasciata Italiana di acquisire informazioni presso l'Autorità ungherese competente in merito ai corsi effettuati dall'Istituto di Studi L.U.de.S. di Lugano per conto di «Semmelweis».
  Alla luce di ciò, il Ministero della salute, anche in ragione di un altro caso analogo verificatosi nella Repubblica Ceca – in occasione del quale era emerso che i tirocini effettuati dalla medesima L.U.de.S. di Lugano non si configuravano come parte del programma di fisioterapia e, pertanto, non risultavano sottoposti alla vigilanza dell'Università ceca – ha chiesto nuovamente, in data 8 febbraio, le valutazioni della competente Autorità ungherese in merito al tirocinio clinico effettuato in Italia presso strutture pubbliche/private.
  Peraltro, con particolare riferimento alla posizione dell'Istituto di studi L.U.de.S. di Lugano, devo precisare che, già con nota del 1o settembre 2014, la Segreteria di Stato della Confederazione elvetica per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI ha affermato che «i corsi offerti da L.U.de.S sono corsi privati e i diplomi rilasciati da questa scuola non permettono di esercitare direttamente la professione regolamentata di fisioterapista in Svizzera» e che, inoltre, «non esiste alcun accordo tra la Confederazione o il Canton Ticino e l'Università ungherese di Semmelweis»; circostanza, questa, confermata, in data 10 novembre 2016, con nota della medesima Segreteria di Stato elvetica.
  L'esposizione dei summenzionati fatti consente, pertanto, di chiarire il perché non si sia reso possibile attivare il c.d. iter «semplificato».
  Devo rammentare, infatti, che tale iter, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, non può essere applicato qualora, come nel caso in esame, emergano documentazione e fatti nuovi rispetto a richieste già decise in Conferenza di servizi.
  Infine, do notizia che solo in data 7 marzo u.s. le Autorità ungheresi hanno fornito riscontro, per il tramite della nostra Ambasciata, alle richieste del Ministero, fornendo tra l'altro la lista delle strutture pubbliche/private italiane che figurano nel registro dell'Ufficio dell'istruzione, dove l'Ateneo ungherese ha dichiarato che i propri studenti effettuano il tirocinio in Italia.
  Solo dopo attenta verifica dei dati forniti dalle Autorità ungheresi e le singole richieste, si è valutato di portare le richieste stesse alla prossima Conferenza di servizi ex articolo 16 d.lgs. n. 206/2007 e s.m., che si terrà il prossimo 26 maggio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

statuto professionale

accesso alla professione

riconoscimento delle qualifiche professionali