ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 801 del 22/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 22/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/05/2017
Stato iter:
22/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 22/06/2017
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/05/2017

DISCUSSIONE IL 22/06/2017

SVOLTO IL 22/06/2017

CONCLUSO IL 22/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11410
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Lunedì 22 maggio 2017, seduta n. 801

   GHIZZONI, COSCIA, MALPEZZI, ROCCHI, SGAMBATO, CAROCCI, BLAZINA, IORI e MANZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha previsto un nuovo concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente;
   i posti messi a bando sono stati 63.712 con la previsione di assegnarli nel corso del triennio 2016/2018;
   il comma 110 della suddetta legge stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;
   successivamente allo svolgimento delle prove scritte, sono pervenute numerose ordinanze cautelari — spesso collettive — del Consiglio di Stato, le quali, riformando le ordinanze del Tar rese in favore dell'amministrazione e appellate dai ricorrenti, hanno ordinato all'amministrazione di indire prove scritte suppletive cui ammettere i ricorrenti;
   conseguentemente, con nota 835 del 9 gennaio 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha attivato le procedure necessarie per lo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti in possesso di ordinanze o sentenze favorevoli;
   alcune di dette ordinanze hanno ammesso alle prove suppletive ricorrenti iscritti a classi di concorso per cui erano stati attivati, negli anni antecedenti l'indizione della procedura concorsuale, percorsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in particolare, le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e due cicli di Tirocinio formativo attivo: i ricorrenti, hanno quindi ottenuto una sentenza favorevole pur non dimostrando un effettivo «impedimento oggettivo» al conseguimento del pre-requisito normativamente richiesto (abilitazione);
   pertanto, l'ammissione di questi ricorrenti parrebbe disattendere la giurisprudenza del giudice amministrativo di prime cure e non sembrerebbe tener conto neppure della disciplina transitoria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
   il Tar del Lazio impone l'inserimento «a pettine» dei ricorrenti che, a sentenza di merito eventualmente positiva, risultassero vincitori: questo orientamento sembrerebbe non tener conto del principio tempus regit actum in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio;
   stante la situazione di incertezza creatasi, parrebbe urgente una pronunzia del Consiglio di Stato a camere congiunte per dare risposte definitive in ordine alle attese dei vincitori delle prove ordinarie e dei ricorrenti  –:
   se, rispetto alla partecipazione di candidati alle prove suppletive non abilitati per classi di concorso per le quali siano stati svolti percorsi abilitanti, l'amministrazione abbia potere di verifica dei requisiti;
   quali iniziative intendano assumere nei confronti dei vincitori delle prove ordinarie (assunti o in attesa di immissione in ruolo) che si trovassero in numero eccedente rispetto ai posti messi a bando a seguito dell'inserimento dei vincitori delle prove suppletive, al fine di non vanificare le attese di tutti coloro i quali si sono sottoposti con esito favorevole a procedure concorsuali. (5-11410)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11410

  L'interrogazione cui si risponde riguarda i candidati ai concorsi per personale docente banditi nel 2016 i quali, esclusi in primo tempo per mancanza del requisito del possesso dell'abilitazione, sono stati ammessi successivamente a partecipare a prove suppletive in seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato.
  In primo luogo, è indispensabile evidenziare che l'ammissione alle prove concorsuali bandite nel 2016 è stata riservata da questa Amministrazione ai titolari di abilitazione all'insegnamento, come previsto dalla stessa legge n. 107, al comma 110 dell'articolo 1.
  La partecipazione di candidati anche se non abilitati alle suddette procedure è avvenuta esclusivamente a seguito di ordinanze cautelari del giudice amministrativo che hanno ammesso, con riserva, alle prove scritte suppletive alcune categorie di docenti.
  È da precisare, in ogni caso, che non è in capo all'Amministrazione il potere di operare un'ulteriore verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, se non all'interno della dinamica processuale, ovvero in sede di trattazione nel merito dinanzi al primo Giudice od al Consiglio di Stato.
  Avverso tali provvedimenti – posto l'obbligo di dover ottemperare – la stessa Amministrazione ha, comunque, proposto impugnativa.
  Pertanto, l'Amministrazione – come già riferito in risposta ad un'interrogazione resa in questa Commissione in data 18 maggio scorso – con un notevole sforzo organizzativo, ha provveduto ad attivare due sessioni di prove suppletive nei mesi di aprile e maggio 2017, cui hanno partecipato i ricorrenti risultati destinatari di pronunce favorevoli e a fornite indicazioni agli Uffici scolastici regionali, richiamando l'attenzione sulla necessità di prestare la dovuta ottemperanza alle pronunce della magistratura amministrativa.
  Quello che, rispetto al contenzioso in argomento, potrebbe essere letto come un comportamento non uniforme dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale è, in realtà, un comportamento dettato dalle pronunce dalla magistratura amministrativa che, in taluni casi, si è espressa in maniera diversificata rispetto alle varie tipologie di ricorrenti.
  Si assicura, comunque, che la verifica delle singole situazioni riferite a ciascun ricorrente verrà effettuata con la massima sollecitudine, attesa l'evidente urgenza di concludere le procedure selettive ancora in corso e provvedere alla pubblicazione delle relative graduatorie in favore dei soli candidati in possesso dei titoli prescritti, con esclusione, degli aspiranti che, ammessi alle prove suppletive, abbiano visto venir meno il titolo giudiziale di ammissione cautelare con riserva per effetto di successive pronunce favorevoli all'Amministrazione.
  Nel frattempo, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59 del 2017, in materia di «Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente» che all'art. 17, comma 2, lettera a), statuisce che il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante prioritario scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette nel 2016, anche in deroga al limite percentuale del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
  In conclusione, si rassicura che questo Ministero sta monitorando costantemente la situazione al fine di individuare e valutare opportune misure che meglio possano venire incontro alle esigenze di coloro che, già dichiarati vincitori dell'ultimo concorso, divengano idonei a seguito dell'eventuale inserimento in graduatoria dei vincitori delle prove suppletive.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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