ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11399

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 799 del 18/05/2017
Abbinamenti
Atto 5/11442 abbinato in data 08/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/05/2017
Stato iter:
08/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 08/06/2017
Resoconto TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2017

DISCUSSIONE IL 08/06/2017

SVOLTO IL 08/06/2017

CONCLUSO IL 08/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11399
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Giovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   TARICCO, GRIBAUDO, D'OTTAVIO, MARCHI, SENALDI, CAPOZZOLO, LAVAGNO, ROMANINI, ROSSOMANDO, LA MARCA, GNECCHI e BARGERO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2003 veniva approvata la legge n. 350, il cui articolo 4, equiparando le imprese piemontesi alluvionate del 1994 alle terremotate della Sicilia 1990, consentiva alle imprese che in conseguenza dei gravi danni subiti non erano riuscite ad effettuare i versamenti per gli anni 1995, 1996 e 1997, di tributi, contributi e premi, di regolarizzare versando il 10 per cento degli importi dovuti al netto di interessi e sanzioni;
   successivamente, la legge n. 17 del 2007 stabiliva una riapertura dei termini, specificando anche che le agevolazioni si riferivano a tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, e fissava il termine per la presentazione delle domande al 31 luglio 2007, dando la possibilità alle imprese che avevano versato l'importo dovuto, di presentare richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'Inps negli anni 1995, 1996, 1997;
   sino a luglio 2011, l'Inps assicurava il pagamento delle somme previste, ma nei mesi seguenti bloccava l'erogazione rimborsi per le ditte alluvionate, ritenendoli non dovuti anche alla luce del messaggio della direzione centrale delle entrate contributive in data 19 giugno 2007 che evidenziava come la norma di differimento del termine di presentazione delle domande tese ad ottenere la definizione agevolata si riferisse esclusivamente a posizioni tributarie e non fosse quindi applicabile al settore previdenziale;
   il tribunale di Cuneo, in un contenzioso tra aziende e Inps, in data 19 giugno 2012 inoltrava richiesta d'informazioni alla Commissione europea sull'applicazione della comunicazione della Commissione 2009/C 85/01;
   la Commissione europea, nella risposta del 20 luglio 2012, comunicava che l'aiuto non sarebbe stato notificato alla Commissione europea e che la stessa avrebbe aperto d'ufficio un procedimento, chiedendo alle autorità italiane, prima di procedere ai successivi passaggi procedurali previsti dal capitolo III del regolamento n. 659/2009, di presentare le proprie osservazioni;
   a conclusione del procedimento, in data 14 agosto 2015, veniva pubblicata la decisione della Commissione riguardante le misure SA.33083 (2012/C) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali, con cui si richiedeva all'Italia «di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese, fatti salvi i casi individuali che soddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato interno in virtù delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, oppure i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure ancora quando il beneficio è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato»; si precisava ancora: «per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non è opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento, in quanto sarebbe assolutamente impossibile calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare»;
   in queste settimane risulta che l'Inps stia chiedendo la restituzione dello sgravio Inps e Inali alle aziende che avevano beneficiato dell'intervento e che hanno sede operativa nell'area colpita, ingenerando grande apprensione perché ciò parrebbe in contrasto con la decisione della Commissione europea ed anche perché è difficile ricostruire documentazioni complete ad oltre 20 anni dai fatti –:
   se siano a conoscenza di quanto illustrato e non ritengano opportuno, per dare certezza all'attuazione della decisione della Commissione nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, assumere iniziative per definire delle linee guida in relazione agli eventuali controlli dell'Inps in modo da ridare serenità alle imprese interessate ed evitare l'avvio di un inutile e dannoso contenzioso. (5-11399)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11399

  Gli atti parlamentari degli onorevoli Taricco e Simonetti vertono entrambi sul medesimo argomento: l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Per essi, pertanto, fornirò una trattazione congiunta sulla base degli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  Preliminarmente è opportuno evidenziare che la vicenda in esame trae origine dalla legge n. 350 del 2003 che, al comma 90 dell'articolo 4, ha esteso alle imprese piemontesi alluvionate del 1994 il regime agevolativo previsto per le imprese terremotate della Sicilia del 1990. Tale regime consisteva, in particolare, nella possibilità di regolarizzare la propria posizione – relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 – versando, entro il 31 luglio 2004, solo il 10 per cento di quanto dovuto, al netto di interessi e sanzioni.
  Successivamente, l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 – convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007 – ha differito al 31 luglio 2007 il termine per proporre domanda di regolarizzazione, nonché la richiesta di restituzione di quanto versato per quelle aziende che avevano già pagato gli importi dovuti.
  In ordine alla natura del termine del 31 luglio 2007, si è sviluppato, nel corso degli anni, un notevole contenzioso. Al riguardo, se, in un primo momento, i giudici avevano negato che il suddetto termine fosse perentorio, successivamente la Cassazione, con diverse sentenze, (da ultimo con sentenza n. 12603/2016) ha attribuito allo stesso la natura di termine di decadenza con la conseguente non accoglibilità delle domande presentate in violazione di esso.
  Pertanto, l'INPS, sentito al riguardo, ha reso noto di essersi attivato – mediante l'invio di diffide – per il recupero delle agevolazioni nei confronti di quelle imprese che avevano presentato domanda oltre il 31 luglio 2007. Analogamente, l'istituto ha proceduto all'invio di diffide nei casi in cui l'autorità giudiziaria non ha riconosciuto al contribuente lo status di soggetto alluvionato per assenza di prova degli asseriti danni subiti.
  L'Istituto ha altresì evidenziato che, prima del nuovo orientamento giurisprudenziale, la Commissione europea, chiamata ad esprimersi sulla natura di aiuti di Stato delle agevolazioni in parola, ha adottato – il 14 agosto 2015 – la decisione C(2015) 5549 final. Con tale decisione, in particolare, la Commissione ha stabilito che gli interventi normativi che istituiscono le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno fatti salvi i casi in cui l'aiuto rientri nei limiti del regolamento cosiddetto de minimis applicabile ovvero quando il beneficio venga concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o ad un regolamento di esenzione. La Commissione ha altresì stabilito che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto dalla data di adozione della decisione, e che – ai sensi della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – gli aiuti già versati prima della decisione stessa avrebbero dovuto essere considerati compatibili con il mercato interno a condizione che gli stessi siano commisurati ai danni subiti dalla singola impresa. La Commissione ha infine esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ad eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.
  In conclusione, nel rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione che l'Amministrazione ha posto nella vicenda in esame, faccio presente che l'istituto si è attivato per il recupero dei benefici indebitamente riconosciuti sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione le quali – tenendo conto della decisione della Commissione europea – hanno sancito l'illegittima fruizione delle agevolazioni da parte di alcune imprese che avevano presentato tardivamente (cioè oltre il termine perentorio del 31 luglio 2007) la relativa domanda.
  Per le imprese che invece avevano presentato domanda di agevolazione nei termini di legge, l'istituto ha fatto presente che il giudice di legittimità ha disposto – sulla base dei princìpi contenuti nella decisione della Commissione – la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di appello per la decisione in merito alla quantificazione del beneficio in parola (sentenza n. 13461 del 2016).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto di Stato

regime di aiuto

premio d'assicurazione