ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11391

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 798 del 17/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/05/2017
Stato iter:
25/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/05/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/05/2017
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/05/2017

DISCUSSIONE IL 25/05/2017

SVOLTO IL 25/05/2017

CONCLUSO IL 25/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11391
presentato da
COMINARDI Claudio
testo di
Mercoledì 17 maggio 2017, seduta n. 798

   COMINARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 20 giugno 2016 il Fatto Quotidiano in un articolo dal titolo «Commessi outlet licenziati per contratto ? Per il Giudice l'escamotage è illecito», pubblica la notizia di due sentenze che metterebbero in discussione il sistema su cui si basano molti degli outlet italiani: poli commerciali che attirano clienti con capi griffati a prezzi scontati, ma dove spesso lavorano commessi il cui posto, a giudizio degli interroganti, è tutt'altro che garantito. Anzi, secondo quanto riportato, molti devono essere licenziati per contratto ogni volta che il locale passa di mano da un marchio ad un altro. Licenziamenti illegittimi, ha stabilito il tribunale di Parma, entrando nel merito dell'accordo siglato da VR Milan, proprietaria del Fidenza Village, e Saldarini 1882, azienda attiva nel settore abbigliamento ed accessori. Gli outlet impongono ai gestori dei negozi un contratto d'affitto di ramo d'azienda, privo delle garanzie del tacito rinnovo e dell'indennità per la perdita dell'avviamento, proprie del contratto di locazione commerciale. I contratti stipulati prevedono che il ramo d'azienda dovrà essere consegnato all’outletsenza personale, dipendenti, né consulenti, obbligando il gestore del negozio a licenziare tutti i lavoratori. Saldarini anziché restituire il ramo d'azienda privo di dipendenti, ha messo sotto accusa il sistema, iniziando una causa contro il Fidenza Village, sostenendo che la tipologia contrattuale corretta per i negozi degli outlet è la locazione commerciale. Successivamente ha inviato una lettera di licenziamento ad alcuni suoi dipendenti, suggerendogli di intraprendere una causa di lavoro contro lui stesso, per far esprimere un giudice sulla vicenda. Il tribunale di Parma ha sentenziato l'illegittimità dei licenziamenti: l'articolo 2112 del codice civile, infatti, prevede che nel caso di trasferimento d'azienda i rapporti di lavoro devono continuare e i lavoratori conservano tutti i loro diritti. «Locatore e locatario, si legge nella sentenza del 24 marzo 2016, non possono in alcun modo escludere l'operatività piena della norma in questione, dettata in attuazione della normativa europea in materia (...) pertanto nessun licenziamento motivato dalla retrocessione dell'azienda affittata poteva essere intimato»;
   nella vicenda notevole importanza assume la posizione dell'Inps, dal momento che i lavoratori licenziati hanno un costo per le casse pubbliche, tra indennità di disoccupazione e riduzioni contributive alle aziende che scelgono il personale dalle liste di mobilità. L'Inps di Parma che inizialmente si era costituita nel contenzioso tra Saldarini e l’outlet, tuttavia, in seguito ha comunicato che l'interesse nella causa era venuto meno. Il caso di Fidenza non è isolato, clausole analoghe vengono utilizzate anche in numerosi altri outlet, almeno sette secondo quanto denunciato da Francesco Saldarini, presidente dell'associazione Assoulet, come il Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saiano (Brescia), anche qui al termine del contratto, la questione del licenziamento è finita nel maggio 2014 davanti al giudice o nel caso del Tiare Shoppin di Villesse (GO), dove il P.M. dottoressa Bossi, investita della problematica a seguito di un esposto, ha evidenziato che «il contratto è stato volutamente qualificato come contratto d'affitto di ramo d'azienda, ma tuttavia si tratta in realtà di un contratto di locazione non finanziaria di un fabbricato a uso commerciale» –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e degli elementi riportati in premessa;
   quali iniziative intendano intraprendere, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto sopra evidenziato e tutelare il diritto dei lavoratori coinvolti, anche tramite l'ausilio dell'ispettorato del lavoro;
   se i Ministri interrogati intendano fornire dati ed elementi sul danno sociale causato dall'illegittimo utilizzo delle forme contrattuali sopra descritte. (5-11391)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11391

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede quali iniziative si intendano intraprendere al fine di tutelare i lavoratori e di impedire l'uso illegittimo di forme contrattuali da parte di alcuni outlet. Infatti, sarebbe invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali la prassi di dare in locazione le unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire il locale senza alcun dipendente alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.
  Nel caso in esame, in particolare, la società Saldarini srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del Fidenza Village Outlet-Parma, di proprietà della società VR Milan srl.
  Il 10 gennaio 2014, VR Milan srl comunicava la cessazione – a decorrere dal 21 gennaio – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini srl, negandone il rinnovo.
  Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini srl citava in giudizio VR Milan srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.
  In considerazione delle conseguenze di natura previdenziale derivanti dalla corretta qualificazione del contratto, il 17 gennaio 2014, l'INPS si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile che consente per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie allorquando la sua posizione possa subire conseguenze indirette dalla sentenza.
  Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini srl e VR Milano come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale. Ne conseguiva la illegittimità dei licenziamenti nel frattempo intimati da Saldarini srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.
  Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.
  In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Saldarini srl hanno avviato, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro, ancora in essere alla luce della predetta sentenza. La relativa procedura risulta essere tuttora in corso.
  Inoltre, dagli accertamenti compiuti dal predetto Ufficio è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.
  La problematica rappresentata con il presente atto parlamentare è pertanto di particolare complessità investendo la stessa anche aspetti che esulano dalla competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro avente ad oggetto, com’è noto, la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
  Da ultimo, con specifico riferimento ai profili, di interesse dell'interrogante, riguardanti la tutela delle posizioni lavorative del personale già dipendente della Saldarini Srl, in relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto del ramo di azienda, si ritiene opportuno rinviare a quanto sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in merito alla fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
  In particolare:
   l'applicazione della disciplina dell'articolo 2112 del codice civile in tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda: l'articolo 2112 del codice civile, infatti, nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sia nel caso dell'affitto iniziale (cessione) sia in caso di restituzione dell'azienda, al termine dell'affitto, da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto (retrocessione);
   la conseguente continuità nei rapporti di lavoro tra cedente e cessionario: secondo la Corte di cassazione la sorte dei contratti di lavoro instaurati durante l'affitto del ramo d'azienda deve essere salvaguardata ai sensi dell'articolo 2112, comma 1, del codice civile, in ragione del quale «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano», con riferimento, evidentemente, ai soli rapporti in corso al momento della cessione;
   la illegittimità del licenziamento irrogato in conseguenza della cessione/retrocessione del ramo d'azienda: il trasferimento d'azienda, comportando un mutamento nella titolarità dell'azienda non costituisce, di per sé, autonomo e legittimo motivo di licenziamento, né per il cedente, né per il cessionario, in quanto lo stesso comporta l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'azienda cessionaria la quale, per altro, risponde in solido con la cedente per tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro stesso. Pertanto, in caso di licenziamento (illegittimo) intimato dal cedente e basato unicamente sul fatto del trasferimento, deve riconoscersi la nullità del recesso per violazione della norma imperativa contenuta nell'articolo 2112, quarto comma, del codice civile. Tale nullità comporta la prosecuzione, ope legis, del rapporto di lavoro con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che aveva verso il cedente;
   la responsabilità solidale tra cedente e cessionario rispetto ai crediti che il lavoratore aveva già maturato al momento del trasferimento, in ragione del rapporto di lavoro con l'impresa cedente. Al riguardo, è d'obbligo precisare che il regime legale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario non costituisce una norma inderogabile, in quanto lo stesso comma 2 dell'articolo 2112 del codice civile ne prevede la derogabilità attraverso le procedure di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con le quali il lavoratore interessato può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

prezzo ridotto

applicazione del diritto comunitario