ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11388

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 798 del 17/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/05/2017
Stato iter:
18/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/05/2017
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 18/05/2017
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2017

SVOLTO IL 18/05/2017

CONCLUSO IL 18/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11388
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Mercoledì 17 maggio 2017, seduta n. 798

   MARCO DI MAIO e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo unico sulle accise – TUA –, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclude all'applicazione dell'accisa, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali, l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
   il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, (cosiddetto «decreto Bersani»), all'articolo 2, comma 2, qualifica come autoproduttori i soggetti che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio, nonché per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ricomprendendo così, in tali fattispecie, anche i consorzi tra le imprese per l'autoconsumo dell'energia prodotta con impianti collettivi;
   in tale contesto, l'Agenzia delle dogane, attraverso le direzioni territoriali, ha più volte riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di accisa anche ai consorzi e alle società consortili con riguardo all'energia trasferita ai propri consorziati;
   nel 2013, tuttavia, la stessa Agenzia delle dogane, con nota n. 130439, ha inteso chiarire che il riconoscimento della citata agevolazione compete se la produzione di energia elettrica è strettamente correlata al suo utilizzo per il soddisfacimento del fabbisogno del produttore;
   in definitiva, ai fini fiscali, non dovrebbe aversi riguardo alla definizione di autoproduttore posta dal citato articolo 2 del cosiddetto «decreto Bersani», ma dovrebbe farsi riferimento ad una diversa e più restrittiva definizione di autoproduttore, contenuta nel TUA, per la quale autoproduttore è solo chi consuma in proprio l'energia elettrica che produce, escludendo così le associazioni tra imprese che producono, con impianti centralizzati, l'energia che consumano;
   in sostanza, se le imprese realizzano, ciascuna, un proprio impianto di produzione di energia e la consumano direttamente, la relativa energia e esente da accisa; se, invece, le medesime imprese, associandosi in consorzio, realizzano un solo impianto, l'energia elettrica che consumano è sottoposta ad accisa, con ciò disapplicando la definizione di autoproduttore prevista dal «decreto Bersani» –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di porre fine al contenzioso dovuto al cambio di orientamento interpretativo di una normativa che ha come fine ultimo quello di favorire la tutela ambientale, che rischia di generare irragionevoli discriminazioni tra imprese, a discapito di quei soggetti che, disponendo di mezzi finanziari limitati, adottano soluzioni collettive per avvalersi di forme di autoproduzione. (5-11388)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11388

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento tributario riservato all'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile e utilizzata per uso proprio con particolare riferimento alle ipotesi in cui un consorzio di imprese produca l'energia che consuma per mezzo di un impianto centralizzato.
  Gli Onorevoli lamentano che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli avrebbe adottato una nuova e più restrittiva interpretazione della definizione di auto-produttore rispetto a quella contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), e ha sostenuto nella nota 130439 del 2013, indirizzata alle proprie articolazioni periferiche, l'assoggettamento ad accisa dell'energia elettrica prodotta dall'unico impianto di cui si avvalgono le imprese associate in consorzio.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento, in cui si inscrive la questione interpretativa prospettata dagli Onorevoli interroganti.
  In relazione all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, l'articolo 52, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), prevede l'esenzione dal pagamento dell'accisa.
  Ai fini dell'applicazione del beneficio, la nozione di autoproduttore è contenuta nel successivo articolo 53 del citato Testo unico accise, che annovera tra i soggetti obbligati «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» distinguendoli dai «soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali».
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle disposizioni di prassi ha posto in rilievo che il soggetto auto-produttore è tale rispetto al consumo per uso proprio dell'energia elettrica da lui stesso prodotta per soddisfare le proprie necessità, mentre per l'energia prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e per tale effetto ceduta a terzi, non può essere considerato autoproduttore né tanto meno l'energia elettrica può ritenersi «auto consumata».
  Pertanto, ai fini dell'esenzione di che trattasi, risulta inconferente la definizione di auto-produttore contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), il cui campo di applicazione, comunque, è estraneo alla materia tributaria rispondendo a finalità di regolazione del mercato interno dell'energia elettrica.
  L'accesso a tale definizione farebbe venir meno la stretta interdipendenza tra l'attività di produzione dell'energia elettrica e l'utilizzo della stessa per i fabbisogni della propria attività che è connaturata al riconoscimento dell'agevolazione in questione.
  In conseguenza, si determinerebbe una dilatazione della platea dei soggetti fruitori del trattamento agevolato, in quanto verrebbero inclusi anche consumatori finali che acquistano l'energia elettrica in qualità di soci di consorzi o società consortili appositamente costituiti.
  Ciò, oltre a non essere coerente con l'impianto del testo unico delle accise in materia di energia elettrica, che distingue nettamente gli operatori del mercato elettrico in relazione all'attività di vendita, di produzione o di autoproduzione di energia elettrica, rispetto ai consumatori finali, determinerebbe rilevanti oneri per l'Erario, in quanto si ridurrebbe l'ambito di applicazione dell'accisa relativa ai consumi di elettricità in luoghi diversi dall'abitazione, il cui gettito è pari a circa 1 miliardo e 700 milioni su base annua (dati 2015).
  Per completezza, si fa presente che, comunque, l'esenzione di cui al richiamato articolo 52, comma 3, lettera b), è stata estesa, con il comma 911 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), anche all'energia elettrica consumata, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica individuate dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ovverosia le cosiddette Cooperative storiche con rete propria, costituite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, nell'ambito di comunità montane dell'arco alpino, al fine di utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche, per le peculiarità proprie di queste realtà rigidamente circoscritte a determinati ambiti territoriali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia rinnovabile

produzione d'energia

industria elettrica