ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11382

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 798 del 17/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/05/2017
Stato iter:
18/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2017
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2017
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 18/05/2017
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2017

SVOLTO IL 18/05/2017

CONCLUSO IL 18/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11382
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Mercoledì 17 maggio 2017, seduta n. 798

   CRIPPA, VALLASCAS, DA VILLA, FANTINATI, DELLA VALLE e CANCELLERI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con la delibera 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha dato avvio a un procedimento per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione (debranding);
   l'obbligo di separare i marchi utilizzati dal distributore e dal venditore in un gruppo verticalmente integrato, sancito dalle direttive europee 72 e 73 e dagli articoli 23, comma 3, e 38, comma 2 del decreto legislativo n. 93 del 2011, ha come obiettivo quello di evitare che sia alterata la concorrenza all'interno del mercato a causa della confusione generata nei clienti finali che, da un lato, sono obbligati ad avere rapporti con i distributori e, dall'altro, possono scegliere un qualsiasi venditore nel mercato «libero»;
   l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha il potere di vigilare sul rispetto delle disposizioni, ma non l'obbligo di prevedere espressamente un ristoro economico per l'assolvimento di tali obblighi, oggetto anche di un ricorso amministrativo da parte di uno dei soggetti obbligati;
   nonostante ciò, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di coprire i costi per la separazione del marchio, a condizione che a detti maggiori costi sia garantita un'adeguata evidenza contabile;
   ciò sembrerebbe un'interpretazione estensiva dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481 del 1995 che attribuisce all'Autorità la possibilità di stabilire e aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, inclusi i mutamenti del quadro normativo;
   a notizia dell'interrogante, le imprese distributrici, nelle attività di comunicazione e sui siti internet rimarcavano comunque l'appartenenza al gruppo di riferimento e che nulla fosse realmente cambiato nei rapporti con i consumatori;
   tale interpretazione sembrerebbe poi rafforzata dalla recente istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti delle tre principali operatori integrati nella distribuzione e vendita di energia elettrica in Italia –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per favorire una reale concorrenza nei mercati dell'energia evitando che, al contrario, vi siano maggiori costi a carico degli utenti finali per iniziative poco efficaci. (5-11382)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11382

  Rispondo all'interrogazione presentata dagli Onorevoli interroganti, dove viene evidenziato che, con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 è stato avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del marchio tra distributore e venditore della stessa società energetica (debranding).
  Come noto, il tema è già da tempo all'attenzione del legislatore che, nell'ambito del processo di liberalizzazione dei mercati energetici, con il decreto legislativo n. 93/2011 (articolo 41, comma 1), ha attribuito all'Autorità di regolazione il compito di disciplinare la materia della separazione funzionale, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela.
  L'Autorità ha quindi adottato la delibera 296/2015/R/com (TIUF-Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale individuando alcuni obblighi di separazione funzionale (unbundling) e stabilendo che, a partire dall'1 gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa di cui all'articolo 17 del TIUF.
  Tale manovra, infatti, è volta a proteggere i consumatori finali, attraverso un provvedimento orientato a tutelare la libera concorrenza e la circolazione di informazioni chiare per i cittadini.
  Le anzidette disposizioni, adottate dall'Autorità nel TIUF, hanno avuto efficacia immediata, anche se è stata a suo tempo prevista, nel medesimo provvedimento, la possibilità di procrastinare alcuni obblighi in tema di debranding al 30 giugno 2017.
  In pendenza di tale termine ed in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l'Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio, a condizione che, ai maggiori costi, sia garantita un'adeguata evidenza contabile, che detti costi siano strettamente inerenti l'attività regolata nonché sia dimostrato che trattarsi di costi incrementali.
  Con il recente documento di consultazione 13 aprile 2017, 237/2017/R/COM, è stato confermato questo intendimento e dettagliati tali criteri, prevedendo anche la possibilità di verifiche.
  Va inoltre considerato che, il legislatore, con il DDL concorrenza, attualmente in terza lettura alla Camera dei deputati, ha inserito il completamento del quadro normativo e regolatorio sul brand unbundling, tra le azioni che devono essere implementate per il superamento del regime di maggior tutela.
  In tal modo si intende assicurare che non si crei confusione tra i rami di azienda dell'impresa distributrice-venditrice integrata e che non possa essere tratto vantaggio competitivo nei confronti di altri soggetti tramite l'uso privilegiato delle informazioni.
  Infine, anche gli esiti dell'istruttoria avviata di recente dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nei confronti dei tre principali operatori integrati nella distribuzione e vendita di energia elettrica in Italia, saranno valutati per ogni utile iniziativa al riguardo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

distribuzione d'energia

concorrenza