ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11362

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 797 del 16/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 16/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/05/2017
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/05/2017
Stato iter:
17/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 17/05/2017
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/05/2017
Resoconto MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 17/05/2017
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/05/2017

SVOLTO IL 17/05/2017

CONCLUSO IL 17/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11362
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo di
Martedì 16 maggio 2017, seduta n. 797

   CHIARELLI, SCHULLIAN e GEBHARD. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati;
   con la convenzione di negoziazione per le separazioni di cui all'articolo 6, le parti spesso dispongono anche di diritti su beni immobili, con la conseguenza che l'atto è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, oltre a prodursi gli effetti giuridici di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
   in fase di applicazione della norma, però, sembra emergere una lacuna normativa sulla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato per poter procedere alla trascrizione, al pari di quanto è stato disposto, in via generale, all'articolo 5, comma 3;
   alcuni conservatori dei registri immobiliari, infatti, hanno iscritto l'avvenuto trasferimento solo con riserva per la mancata autenticazione di un pubblico ufficiale dell'accordo raggiunto, espressamente richiesta invece dall'articolo 5, comma 3;
   recenti pronunce giurisprudenziali hanno, però, riconosciuto che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e di divorzio produce gli effetti giuridici dei provvedimenti giudiziali che definiscono uno dei procedimenti di cui sopra e quindi, analogamente al lodo arbitrale, non necessita di ulteriori autenticazioni, come previsto all'articolo 6, comma 3;
   un'ulteriore autenticazione da parte di un pubblico ufficiale delle sottoscrizioni delle convenzioni di negoziazione assistita di separazione o divorzio di cui all'articolo 6 è anche un'altra spesa che le parti devono sostenere e rappresenta sicuramente un disincentivo all'utilizzo di questo strumento, nato per semplificare la procedura –:
   se la convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio produca già gli effetti dei provvedimenti giudiziali anche ai fini della trascrizione e dell'intavolazione, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, in assenza di autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
   (5-11362)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-11362

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti, segnalano diversi orientamenti interpretativi emersi nell'applicazione della disposizione di, cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, che prevede la necessità di trascrivere nei registri immobiliari le convenzioni di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio con cui le parti abbiano disposto anche di diritti su beni immobili.
  Rilevano, in particolare, che alcuni Conservatori dei registri immobiliari avrebbero iscritto l'avvenuto trasferimento solo con riserva per la mancata autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale, sebbene recenti pronunce giurisprudenziali abbiano, invece, riconosciuto che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, nel produrre gii effetti giuridici, dei provvedimenti giudiziali che definiscono i relativi procedimenti, non necessita di ulteriori autenticazioni.
  Su tali premesse, ed anche in considerazione della circostanza che tale incombente, non espressamente previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, rappresenti un'ulteriore spesa che le parti devono sostenere, disincentivando dunque all'utilizzo di tale strumento deflattivo, chiedono di sapere se la convenzione di negoziazione assistita in parola «produca già gli effetti dei provvedimenti giudiziali anche ai fini della trascrizione e dell'intavolazione ... in assenza di autentica, della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
  Va preliminarmente rilevato che, rispetto all'interpretazione della disposizione in esame resa dalle Conservatorie dei registri immobiliari, che dipendono dall'Agenzia delle Entrate, esula dalle prerogative del Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di indirizzo, anche in via interpretativa della legislazione vigente, nei confronti di amministrazioni diverse.
  In ordine, invece, alle pronunzie dell'autorità giudiziaria – che già si è espressa sul tema peraltro non in modo uniforme, nei giudizi di reclamo avverso i dinieghi delle Conservatorie alle trascrizioni delle convenzioni prive di autentica notarile – giova rilevare che la corretta interpretazione della disposizione in esame è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione insindacabile dell'autorità giudiziaria, in piena autonomia e indipendenza.
  Per completezza espositiva, preme comunque rappresentare che, in considerazione della particolare delicatezza della materia, la competente Direzione Generale della giustizia civile ha provveduto ad avviare un'interlocuzione con la Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, già destinataria di analogo quesito.
  In ogni caso, laddove permanesse il rilevato contrasto, si valuterà l'opportunità di un intervento normativo, di natura interpretativa, che renda coerente l'applicazione della disposizione citata con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche nella materia della separazione e del divorzio, nei casi in cui involgano l'assetto di interessi patrimoniali immobiliari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

divorzio

divorziato