ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11278

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 788 del 03/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: SANGA GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2017
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2017
Stato iter:
04/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/05/2017
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 04/05/2017
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/05/2017

SVOLTO IL 04/05/2017

CONCLUSO IL 04/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11278
presentato da
SANGA Giovanni
testo di
Mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 788

   SANGA, RUBINATO e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i granuli PET sono suddivisi in due categorie in base all'indice di viscosità: superiore a 78 ml/g identifica i granuli usati per la produzione di bottiglie, inferiore a 78 ml/g identifica i granuli usati per la produzione di pellicole;
   per quanto riguarda l'importazione dall'India, i granuli usati per la produzione di pellicole sono classificati con due diverse nomenclature della tariffa doganale d'uso integrata (TARIC), aventi due imposte diverse: la nomenclatura 3907690040, esente da imposta, individua i granuli PET con densità compresa tra 1,23 e 1,27 e contenenti, in peso, non più del 10 per cento di altri agenti modificanti o additivi e la nomenclatura 3907690090, che individua altri granuli di poliesteri primari con imposta del 3 per cento;
   la discriminante tra l'esenzione o il pagamento dell'imposta è la densità e la possibilità di contenere additivi sino a un massimo del 10 per cento;
   tuttavia, le schede tecniche dei granuli non indicano la densità, perché è un valore impreciso e privo di interesse per identificare le qualità di un granulo; inoltre, la densità reale dei granuli di PET è intorno a 1,32-1,33;
   un'azienda italiana leader nel settore ha avviato nel 2015 un innovativo processo, su cui ha depositato un brevetto, per la produzione di pellicole di PET spalmate con resine siliconiche con applicazioni nel mercato delle etichette e dei condensatori ceramici, nell'elettronica, nel medicale, per la cui produzione usa resine siliconiche di produzione EU e granuli di PET importati da JBF, una multinazionale indiana;
   suddetta azienda importa con nomenclatura Taric 3907608040, esente da imposta, alla luce dell'imprecisione dei test di densità e del fatto che il fornitore JBF è in grado di emettere una certificazione di densità tra 1,23-1,27;
   nel 2016, a quanto consta agli interroganti la Dogana di Venezia ha contestato alla sopracitata azienda l'uso della nomenclatura 3907608040, perché la densità misurata in modo accurato sarebbe di 1,31-1,33 e non 1,23-1,27 e, pertanto, l'azienda si è vista costretta ad adottare la tariffa con imposta pari al 3 per cento –:
   se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri Paesi europei per importare granulo di PET il codice TARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017 cambiato in 3907690040), se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici e se sia possibile conoscere tali test, cosicché anche l'Agenzia delle dogane possa adottarlo. (5-11278)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11278

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito alla corretta tassazione o meno in sede di importazione dei granuli PET usati per la produzione di pellicole.
  Gli Onorevoli evidenziano che la discriminante tra l'esenzione ed il pagamento dell'imposta con aliquota del 3 per cento è la densità dei granuli connessa alla possibilità di contenere additivi sino ad un massimo del 10 per cento, a tal riguardo detti granuli sono pertanto classificati con due diverse nomenclature dalla Tariffa doganale integrata (TARIC).
  In particolare, gli Onorevoli fanno riferimento alla vicenda di una società produttrice di pellicole PET, a cui l'Ufficio delle Dogane di Venezia nel 2016 ha contestato l'utilizzo di un codice della nomenclatura combinata per l'importazione dall'India di granuli di polietilene tereftalato, e pertanto, gli interroganti chiedono di sapere «se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri paesi europei per importare granuli di PET il codice TARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017 cambiato in 3907690040), se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici e se sia possibile conoscere tali test cosicché anche l'Agenzia delle Dogane Italiana possa adottarlo».
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane riferisce quanto segue.
  La nomenclatura combinata classifica i granuli di polietilene tereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g con il codice NC 3907 6100 00 (dal 1o gennaio 2017).
  I granuli di poli etilene tereftalato con un indice di viscosità inferiore a 78 ml/g rientrano nel codice NC 3907 6900 (dal 1o gennaio 2017), a sua volta suddiviso in specifiche sotto-voci, tra le quali:
   1) codice NC 3907 6900 40: --- Pellets o granuli di polietilene tereftalato con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1.27 a 23o C e contenenti, in peso, non più di 10 per cento di altri agenti modificanti o additivi (dal 1o luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 40);
   2) altro (dal 1o luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 90).

  All'attuale codice NC 3907 6900 40 viene applicata, per l'anno 2017, una sospensione tariffaria autonoma generalizzata: (Regolamento UE 2390/16).
  Per quanto concerne gli anni 2015-2016, il codice precedente dell'attuale NC 3907 6900 40 era il codice NC 3907 6080 40, a cui veniva applicata la medesima sospensione tariffaria (Regolamento UE 2449/15 per l'anno 2016 e Regolamento UE 1387/13 per l'anno 2015).
  Alla misura di cui trattasi è, altresì, associata la nota TM861 che recita: «la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013».
  Ciò posto, si segnala che, dalla consultazione della Banca dati relativa alle Informazioni Tariffarie Vincolanti, non risultano informazioni tariffarie vincolanti in corso di validità rilasciate dall'Italia per i due codici di nomenclatura suddetti – codice NC 3907 6900 40 e codice NC 3907 6900 90.
  L'Agenzia non dispone, invece, di notizie circa l'eventuale utilizzo in altri Paesi europei, nel periodo 2014-2016, del codice TARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017 cambiato in 3907690040) per importare granuli di PET.
  Per quanto concerne, inoltre, la richiesta degli Onorevoli interroganti se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici, si evidenzia che, a livello nazionale, la densità dei granuli di PET viene determinata applicando il metodo ASTM D792, specificando che tale metodo di prova descrive le procedure per la verifica delle densità di plastica solide in varie forme.
  Infine, l'Agenzia precisa di non essere in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati Membri per l'analisi dei granuli di PET.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

industria elettronica

importazione