ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 784 del 26/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 26/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/04/2017
Stato iter:
27/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/04/2017
Resoconto ZARATTI FILIBERTO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2017
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 27/04/2017
Resoconto ZARATTI FILIBERTO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/04/2017

SVOLTO IL 27/04/2017

CONCLUSO IL 27/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11219
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Mercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'aeroporto di Roma-Fiumicino, è il più grande aeroporto internazionale italiano per numero di passeggeri;
   il 31 ottobre 1997 è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente, che assegna ad Enac il potere di istituire per ogni scalo aereo una commissione aeroportuale;
   tra i compiti assegnati a detta commissione vi è quello di definire nell'intorno aeroportuale i confini delle tre aree di rispetto A, B, C, all'interno delle quali vengono identificati limiti acustici;
   il decreto ministeriale 2 dicembre 1999 prevede che le zone di rispetto negli aeroporti debbano essere stabilite mediante la predisposizione preliminare di una «impronta acustica» rappresentativa dei livelli di valutazione del rumore (LVA) generati dall'aeroporto sul territorio circostante, sulla base del calcolo di curve isolivello di rumore elaborate con l'ausilio di modelli matematici, validati dall'Ispra;
   nell'ambito di alcune commissioni aeroportuali, come quella per l'aeroporto di Fiumicino, si è provveduto a definire la zonizzazione acustica attraverso un'interpretazione «semplificata» della norma, che ha portato a determinare i confini delle zone A, B e C utilizzando direttamente l'impronta acustica, in cui le curve di isolivello acustico di indice LVA vengono identificate esattamente con i confini delle suddette zone; tale interpretazione, non analizzando il territorio compreso nell'impronta acustica, può comportare una significativa presenza di edifici residenziali in zona B, in contraddizione con la definizione data dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997, per la quale nella zona B non devono essere presenti edifici abitati;
   tale metodo risulta in contrasto con quanto affermato dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997 e dal successivo decreto ministeriale del dicembre 1999, ove si prevede che i confini delle aree di rispetto debbano essere definiti tenendo conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate;
   tale criterio «pianificatorio» della zonizzazione, consentirebbe l'adozione delle procedure antirumore previste, e la predisposizione, da parte delle società di gestione aeroportuali, dei piani di risanamento previsti dalla vigente normativa –:
   se non si intenda disporre, per quanto di competenza, una verifica sulla validità dell'attuale zonizzazione acustica aeroportuale dello scalo di Roma-Fiumicino ed eventualmente investire la commissione aeroportuale affinché venga adottata una nuova zonizzazione acustica dell'aeroporto, redatta mediante l'applicazione del criterio «pianificatorio», in modo da poter definire le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e dove emergono le criticità acustiche vigenti e dalla quale scaturiscono gli eventuali piani di risanamento da porre in essere. (5-11219)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-11219

  Si fa presente, in via preliminare, che, il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 1997, all'articolo 6, stabiliva i criteri di determinazione delle aree di rispetto aeroportuale, prevedendo che le Commissioni aeroportuali, nel compito di individuazione delle aree di rispetto, dovessero tenere in considerazione il piano regolatore aeroportuale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e le procedure antirumore adottate dalla stessa Commissione. Inoltre, il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente del 3 dicembre del 1999, all'articolo 5, stabilisce che in caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle Commissioni aeroportuali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ovvero le Regioni o le Province autonome interessate, debbano convocare un'apposita Conferenza di Servizi.
  Si evidenzia, altresì, che i predetti decreti sanciscono che all'interno delle tre zone di rispetto non debbano essere superati i limiti di rumorosità stabiliti dal citato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e definiti in termini di valori dell'indice Lva (Livello di valutazione del rumore aeroportuale). Il decreto ministeriale del 3 dicembre 1999 stabilisce, invece, le procedure di realizzazione delle cosiddette «curve isofoniche», ossia dell'impronta dell'effettiva rumorosità prodotta dalle operazioni di decollo e atterraggio degli aeroporti, curve queste da confrontare con la classificazione acustica aeroportuale, al fine di determinare le zone critiche di superamento dei limiti e, se del caso, attuare i piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000.
  Sulla base del descritto quadro normativo si evince, con riferimento al caso in esame, che è compito precipuo della Commissione aeroportuale stabilire le aree di rispetto per l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. A tal proposito, sono state chieste alla Direzione aeroportuale del predetto aeroporto e all'ENAC, tra l'altro anche informazioni relative allo stato di attuazione dei lavori della Commissione aeroportuale, allo scopo di pianificare una strategia unitaria di azioni per il risanamento acustico del sedime aeroportuale.
  Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sollecitato l'ENAC a fornire lo stato aggiornato delle zonizzazioni acustiche concluse e di quelle ancora da definire.
  Secondo quanto riferito dall'ENAC, si rappresenta che la zonizzazione acustica dell'aeroporto di Fiumicino è stata condivisa in sede di Commissione e approvata all'unanimità come previsto e richiesto dal decreto ministeriale 31 ottobre del 1997, e che quest'ultimo non prevede che la zonizzazione non possa coincidere con i confini dell'impronta acustica. Si evidenzia, altresì, che eventuali superamenti dei limiti acustici devono essere gestiti in accordo con il cosiddetto approccio equilibrato.
  Per completezza d'informazione, tenuto conto che l'Organo Collegiale ha il compito, tra l'altro, di definire ed approvare all'unanimità la zonizzazione acustica aeroportuale, si fa presente che, qualora si volesse precedere a una revisione della zonizzazione acustica, tale esigenza dovrà essere condivisa da tutti gli enti facenti parte della stessa Commissione.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato e a svolgere le proprie attività con il massimo livello di attenzione, rendendosi comunque disponibile a fornire un ulteriore supporto tecnico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aeroporto

assetto territoriale

utente dei trasporti