ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11174

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: MISTO-UDC
Data firma: 19/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTIGLIONE ROCCO MISTO-UDC 19/04/2017
CERA ANGELO MISTO-UDC 19/04/2017
DE MITA GIUSEPPE MISTO-UDC 19/04/2017
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 19/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/04/2017
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/04/2017
Resoconto BINETTI PAOLA MISTO-UDC
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 20/04/2017
Resoconto BINETTI PAOLA MISTO-UDC
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2017

SVOLTO IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11174
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   BINETTI, BUTTIGLIONE, CERA, DE MITA e FUCCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   per la seconda volta in pochi giorni si è verificato un caso di eutanasia. Singolari le coincidenze tra i due fatti, ne sono fautori ed animatori sempre le stesse persone, presumibilmente coordinate da Marco Cappato;
   in Italia, l'eutanasia è proibita dal codice penale che vieta espressamente il suicidio assistito e l'omicidio del consenziente;
   durante i lavori in commissione affari sociali sulle «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento» è stato ribadito dal presidente, dalla relatrice e da altri membri della commissione, che l'attuale disegno di legge in materia non ha nulla a che vedere con l'eutanasia, anche se ad altri autorevoli membri della commissioni appare che i confini tra quanto previsto dal disegno di legge e l'eutanasia passiva siano davvero molto labili;
   oggi la presidente Gallo dalla Fondazione Coscioni ha parlato di fallimento della politica, sostenendo che poiché Davide era italiano e pagava regolarmente le tasse in Italia, allora avrebbe avuto il diritto di morire di eutanasia in Italia. L'argomentazione è, secondo gli interroganti, priva di logica, tenendo conto che in Italia chi la pratica e la propaganda dovrebbe essere perseguito per via legale;
   quello che gli interroganti vogliono evidenziare è che Davide, affetto da sclerosi multipla da circa 30 anni, ha vissuto una vita quasi normale, nonostante una serie di disabilità. La sua condizione si era aggravata con il trascorrere degli anni; recentemente passava le sue giornate a letto o in sedia a rotelle, senza potersi nutrire normalmente;
   mentre la sua morte attrae l'attenzione, si deve constatare che non fa notizia la vita di tanti pazienti affetti da sclerosi multipla: circa 110.000 italiani, che attendono dal Servizio sanitario nazionale risposte concrete alle loro esigenze sul piano strettamente farmacologico, su quello assistenziale e anche sul piano sociale;
   molti studi scientifici confermano che, nei pazienti affetti da sclerosi multipla, il sintomo più comune è proprio la depressione, per cui è facile immaginare che anche la richiesta di eutanasia si sia innestata in un vissuto depressivo che rende oggettivamente molto difficile desiderare di vivere, ma rende anche inaccettabile la richiesta di morte, proprio per il forte condizionamento interiore che limita l'autodeterminazione. Diventa così molto più facile essere soggetti a manipolazioni esterne –:
   di quali elementi disponga circa le condizioni cliniche di Davide, la sua storia, attraverso la cartella clinica, per capire in quale condizione psicopatologica si trovasse nel momento del trasferimento in Svizzera, e quali iniziative di competenza intenda assumere per sostenere le persone che presentino gravi patologie come quella di cui in premessa per evitare che possano determinarsi all'eutanasia. (5-11174)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11174

  Il tema posto dagli Onorevoli interroganti si colloca lungo un confine estremamente labile e delicato che richiama tutti i soggetti chiamati a pubbliche responsabilità a mantenere un profilo rispettoso delle diverse sensibilità, che possono legittimamente manifestarsi in merito ad un argomento che ci investe, innanzitutto, come singoli esseri umani.
  Al di fuori di possibili modifiche al quadro legislativo vigente, per l'inquadramento della vicenda in parola occorre tuttora riferirsi al Codice Penale e alle fattispecie, ivi previste, dell'omicidio del consenziente e dell'istigazione al suicidio: sono queste, infatti, le norme che vietano che nel nostro paese siano effettuate pratiche eutanasiche in forma attiva da parte di un medico, o anche come aiuto indiretto a chi ne dovesse fare richiesta.
  Allo stesso tempo, devo ricordare che la legge n. 38/2010, che regola le cure palliative e la terapia del dolore, assicura a tutti i cittadini italiani l'accesso a percorsi terapeutici che, pur non riuscendo a guarire da patologie anche mortali, consentono, tuttavia, di controllare quei sintomi di dolore e sofferenza fisica e psichica, anche acuti, che spesso le accompagnano.
  Il Ministero della salute ha appreso dagli organi di stampa della morte mediante suicidio assistito del signor Davide Trentini, malato di Sclerosi Multipla, avvenuta in una clinica Svizzera dove tale pratica è consentita dalla normativa di quel paese.
  Sempre dagli organi di stampa è emerso che coloro che si sono autodenunciati per aver reso possibile tale percorso sono attualmente indagati dalla procura di Massa per il reato di istigazione di aiuto al suicidio.
  Tali informazioni sono, dunque, pervenute al Ministero della salute solo a seguito della risonanza della notizia presso l'opinione pubblica; né sarebbe potuto avvenire diversamente, non sussistendo ragionevoli motivazioni per imporre agli enti del SSN di comunicare agli uffici centrali di questo Dicastero i contenuti specifici di singoli percorsi di cura – i quali, peraltro, come noto, sono caratterizzati da un rigorosissimo regime di privacy.
  In conclusione, si ritiene che competa ai titolari dell'inchiesta in corso verificare, se del caso, la validità del consenso informato rilasciato dal sig. Trentini: un consenso, peraltro, rilasciato in uno stato estero, con modalità stabilite dalle norme di quello stato, per una procedura consentita solo in quello stato e vietata dal nostro. Allo stato attuale della normativa italiana, che come è noto non regola il consenso informato, non è, infatti, possibile al nostro Ministero indagare direttamente nel merito delle procedure sanitarie liberamente scelte da un nostro connazionale che si è recato all'estero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

malattia del sistema nervoso

autodeterminazione