ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 779 del 12/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAROCCI MARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 12/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11142
presentato da
CAROCCI Mara
testo di
Mercoledì 12 aprile 2017, seduta n. 779

   CAROCCI e TULLO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15 della legge n. 166 del 2016 ha modificato e integrato la precedente disciplina legislativa in materia di raccolta e donazione di medicinali non utilizzati dettata dall'articolo 157 del decreto-legge n. 219 del 2006;
   le innovazioni legislative introdotte escludono che la donazione dei medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste possa riguardare anche i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
   il citato articolo 15 nulla dice in merito a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ove all'articolo 2 era prevista la possibilità di donare a Residenze sanitarie assistenziali, a onlus o a alle Asl le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate (commi 350, 351, 352);
   la raccolta e il riutilizzo conformemente a quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 di medicinali contenenti sostanze stupefacenti psicotrope ha avuto un positivo ed ampio sviluppo soprattutto da parte delle organizzazioni che provvedono a fornire ai pazienti cure palliative nell'ambito della terapia di dolore;
   il combinato disposto dell'articolo 15 della legge n. 166 del 2016 e i commi di cui sopra dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, determina dubbi interpretativi e rilevanti conseguenze in ordine alla loro applicazione, sia con riguardo alla possibilità da parte delle Onlus interessate a ricevere donazioni, sia per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i medicinali contenenti sostanze stupefacenti attualmente nella loro disponibilità per averli acquisiti conformemente a quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007;
   tutti gli oppioidi con effetti stupefacenti utilizzati per la terapia del dolore sono regolamentati dalla legge 15 marzo 2010 n. 38 e dal decreto ministeriale attuativo 31 marzo 2010 e non più soggetti ad obbligo di registrazione su apposito registro e quindi equiparati a tutti gli altri farmaci –:
   se il Ministro interrogato possa chiarire l'interpretazione dei commi dal 350 al 352 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 alla luce della sopravvenuta disciplina dettata all'articolo 15 della legge n. 166 del 2016;
   se con riguardo al comma 350 possa chiarire se la norma si riferisce anche ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, tenuto conto che tale fattispecie presenta caratteristiche peculiari perché si prevede l'ulteriore utilizzo, da parte delle Asl o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale debitamente autorizzate, di medicinali che tali soggetti già legittimamente utilizzavano per un paziente, e che i parenti, in caso di suo decesso, non intendono trattenere;
   se, alla luce della normativa sopra richiamata, le organizzazioni non lucrative che legittimamente detengano medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope possano utilizzare tali medicinali per l'assistenza ai pazienti, e, in caso negativo, quali iniziative, anche normative, si intendano assumere, per consentire alla organizzazioni non lucrative, debitamente autorizzate a svolgere assistenza a pazienti bisognosi di cure palliative, l'utilizzo di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope ancora del tutto validi quando tali medicinali non siano reclamati dal paziente all'atto della dimissione da una residenza sanitaria assistenziale o dai famigliari in caso di decesso del paziente nell'ipotesi di assistenza domiciliare o in hospice. (5-11142)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

organizzazione senza fini lucrativi

medicinale