Legislatura: 17Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIARO ROBERTA CIVICI E INNOVATORI 11/04/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/04/2017 Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 12/04/2017 Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
DISCUSSIONE IL 12/04/2017
SVOLTO IL 12/04/2017
CONCLUSO IL 12/04/2017
CATALANO e OLIARO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
con lettera del 29 marzo 2017, l'Autorità di garanzia per la concorrenza e il mercato ha inoltrato a Governo e Parlamento una segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
con tale atto l'Agcm ha manifestato la propria preoccupazione per il contenuto dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, laddove modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
a tale modifica consegue che, nel caso di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di linea su strada su tratte interregionali di competenza statale rilasciate a raggruppamenti di imprese, ove si tratti di raggruppamenti verticali, il mandatario debba essere un operatore economico la cui attività principale è «il trasporto di passeggeri su strada»;
a causa di tale nuovo requisito, aziende già pienamente operanti nel settore si sono trovate dal 28 febbraio 2017, data di pubblicazione della legge di conversione, a difettare dei criteri richiesti per svolgere servizi di trasporto su strada interregionali, e dovranno quindi interrompere l'attività, salvo che riescano ad adeguarsi alle nuove disposizioni, ma in un termine che appare estremamente esiguo;
in ogni caso, la previsione di un tale requisito al settore in questione appare di dubbia proporzionalità e, secondo l'Autorità, in grado di determinare effetti fortemente anticoncorrenziali, con danni diretti e tangibili per i consumatori;
l'Agcm ha quindi chiesto che venga abrogata in toto, la disposizione sopra richiamata;
ha chiesto, inoltre, che si provveda in breve tempo a una revisione organica della disciplina dei trasporti di passeggeri su strada, uniformandola a criteri di trasparenza, certezza del diritto, tutela della concorrenza e libertà di mercato, coerentemente con i princìpi ispiratori del regolamento (CE) n. 1071/2009 –:
quali eventuali iniziative intenda il Governo adottare per conformarsi alle specifiche richieste avanzate dall'Autorità di garanzia per la concorrenza e il mercato nella segnalazione richiamata in premessa. (5-11118)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto viaggiatori
utente dei trasporti
trasporto stradale