ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11111

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIVATI GIUSEPPE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/04/2017
Stato iter:
12/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/04/2017
Resoconto PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/04/2017
Resoconto PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2017

SVOLTO IL 12/04/2017

CONCLUSO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11111
presentato da
CIVATI Giuseppe
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   CIVATI, PELLEGRINO, MARCON, AIRAUDO, FRATOIANNI, FASSINA, GIANCARLO GIORDANO, PANNARALE, ANDREA MAESTRI e PLACIDO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il 3 aprile 2017, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico che stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
   al capo III, l'articolo 15, del decreto recita: «Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma dei lavori originariamente approvato»;
   la lettera a), comma 3, dell'articolo 15 recita «possono essere inoltre autorizzate: a) le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio»;
   in questo modo, si garantisce alle compagnie petrolifere di portare a compimento tutte le attività ma si consente la possibilità di «varianti», attraverso le quali si permette alle compagnie petrolifere la possibilità di installazione di nuove piattaforme «funzionali a garantire l'esercizio dei lavori, nonché consentire il recupero delle riserve accertate»;
   stando al testo, dunque, nuove trivellazioni saranno possibili anche nelle aree ricadenti entro le 12 miglia marine, consentendo così, non solo di portare a termine un progetto, ma persino di modificarlo, eludendo così il divieto di legge;
   la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico smentisce le roboanti e bugiarde dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Renzi che dichiarava il referendum inutile in quanto non ci sarebbero state mai più trivellazioni entro le 12 miglia;
   con la pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, il Governo, a giudizio degli interroganti, con arroganza, intende escludere ed eludere un confronto in Parlamento su tali temi; questo in piena continuità con il Governo pro tempore Renzi; si tratta di un decreto che per gli interroganti rappresenta uno schiaffo nei confronti di 14 milioni di italiani che parteciparono al referendum e delle regioni;
   alcune regioni stanno valutando la possibilità di impugnare il suddetto decreto 7 dicembre 2016 –:
   se non intenda procedere al ritiro del decreto 7 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017. (5-11111)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11111

  Preliminarmente volevo informare che alle 15 odierne in Aula Camera il Ministro dello Sviluppo Economico sarà chiamato a rispondere ad una question time di analogo argomento.
  Pur tuttavia, per rispondere agli On.li interroganti, vorrei dare alcuni chiarimenti in merito al DM del 7 dicembre 2016, sul rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
  Preliminarmente è opportuno precisare che con l'anzidetto decreto, si è voluto esclusivamente apportare degli aggiornamenti alle modalità operative per la ricerca e la produzione di idrocarburi.
   Nello specifico il citato articolo 15 del Decreto esclude la possibilità di nuove attività, quali quelle di sviluppo e coltivazione di eventuali nuovi giacimenti e, in linea con quanto previsto al comma 239 della legge di stabilità 2016 (di modifica dell'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo n. 152 del), ribadisce che «rimane fermo il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 208/2015» non potendo chiaramente un Decreto Ministeriale nulla innovare o ampliare rispetto a quanto stabilito dalla legge.
  Lo stesso articolo specifica che «sono consentite all'interno dei titoli abilitativi già rilasciati, unicamente le attività funzionali a garantire l'esercizio e il recupero delle riserve accertateper la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale».
  Tuttavia, le anzidette attività consentite dal Decreto in argomento, devono comunque essere sottoposte a iter approvativo e autorizzativo e conseguentemente a VIA, per la valutazione della piena attinenza delle stesse al dettato del Codice Ambiente e alla finalità delle operazioni da attuare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

acque territoriali

idrocarburo