ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2017
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2017
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/04/2017
Stato iter:
12/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/04/2017
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/04/2017
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2017

SVOLTO IL 12/04/2017

CONCLUSO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11109
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   RUOCCO, SIBILIA, ALBERTI, PISANO, PESCO, FICO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per gli atti di acquisto delle abitazioni non di lusso, ovvero altro diritto reale relativo sulle stesse, è necessario, unitamente alle altre condizioni previste dalla legge, che l'immobile oggetto del beneficio «sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività... La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto» (Nota II-bis, articolo 1, comma 1, tariffa, parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131);
   secondo il testo della norma, quindi, la dichiarazione nell'atto di acquisto è obbligatoria esclusivamente nell'ipotesi in cui i benefici siano richiesti in prospettiva dello spostamento della residenza nei successivi 18 mesi;
   nella pratica delle compravendite immobiliari, è invalsa la prassi di inserire la promessa di spostamento della residenza in tutte le ipotesi di acquisto agevolato, anche in quelle in cui il contribuente avrebbe potuto farne a meno, essendo, sovente, l'abitazione già situata nel comune ove il medesimo lavora, e quindi destinataria ipso facto del beneficio; tale inconveniente è stato favorito anche dall'assenza di un paritetico obbligo dichiarativo nell'ipotesi de quo che non ne ha stimolato la ricezione nei formulari professionali in uso;
   tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3457 del 2016, ha stabilito l'obbligatorietà di dichiarare nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro: un orientamento che fa certamente chiarezza, parificando le due ipotesi agevolative, ma che non risolve, purtroppo, la situazione di quanti, negli anni precedenti, hanno escluso l'obbligatorietà confidando nel tenore letterale della legge;
   si deve rammentare, infine, che decorsi 18 mesi dall'acquisto, senza il trasferimento della residenza nel comune ove l'immobile è ubicato, l'Agenzia recupera l'imposta ordinaria oltre la sanzione del 30 per cento sull'imposta dovuta –:
   quali iniziative intenda intraprendere affinché gli acquirenti delle abitazioni, che hanno dichiarato l'intenzione di spostare la residenza nei comuni ove esse sono ubicate, conservino il diritto alle agevolazioni fiscali anche nel caso di mancato trasferimento della stessa nei successivi diciotto mesi, purché all'atto dell'acquisto risulti inequivocabilmente dimostrato che ivi svolgevano la propria attività lavorativa, autonoma o dipendente. (5-11109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11109

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso con particolare riferimento al presupposto della residenza dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'atto traslativo o dello svolgimento della propria attività lavorativa nel comune stesso.
  Gli Onorevoli richiamano una recente ordinanza (n. 3457 del 22 febbraio 2016) della Suprema Corte di cassazione con cui si è stabilito l'obbligatorietà della dichiarazione nell'atto di acquisto della volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro al fine di poter usufruire della agevolazione in argomento.
  A parere degli Onorevoli detta pronuncia ha garantito una parificazione delle fattispecie agevolative contenute nella Tariffa Parte prima nota II-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Tanto premesso, gli Onorevoli sollecitano iniziative volte a garantire che gli acquirenti che hanno dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza nei comuni ove sono ubicati gli immobili acquistati, possano comunque conservare il diritto alle agevolazioni fiscali qualora dall'atto di acquisto sia inequivocabilmente dimostrato che in quel medesimo comune gli stessi svolgevano la propria attività lavorativa autonoma o dipendente.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  La Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo Unico imposta di registro) stabilisce l'obbligo di dichiarazione in atto solo con riferimento all'impegno di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato.
  L'obbligo di dichiarazione non è, invece, esplicitamente previsto per i soggetti che acquistano l'immobile nel comune in cui svolgono la propria attività lavorativa.
  In proposito, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, a prescindere dal dato letterale ricavabile dalla norma, la circostanza di svolgere la propria attività nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato deve essere comunque evidenziata in atto dal soggetto che intende fruire delle agevolazioni, al fine di consentire al notaio rogante che procede alla autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto, di applicare le agevolazioni «prima casa», nonché all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di verificare la correttezza della liquidazione dell'imposta operata dal notaio.
  Per quanto più in particolare riguarda la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, se l'acquirente dichiara in atto di impegnarsi a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro i 18 mesi dall'atto di acquisto, e non provvede, entro tale termine, al trasferimento della stessa, si realizza la decadenza dall'agevolazione «prima casa» fruita, in virtù dell'espressa previsione del comma 4 della citata Nota II-bis, in quanto la dichiarazione resa dall'acquirente risulta mendace.
  Tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa che, qualora in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza il contribuente si trovi nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto di trasferire la residenza, può rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato.
  Tale indicazione, che deve essere resa dal contribuente interessato con apposito atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'originario atto di acquisto e registrato, impedirà il verificarsi della decadenza qualora risulti verificato che, il contribuente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

luogo di lavoro

residenza