ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11105

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/04/2017
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/04/2017
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 20/04/2017
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/04/2017

DISCUSSIONE IL 20/04/2017

SVOLTO IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11105
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   GIACOMONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio 2017 ha introdotto due nuove forme di agevolazioni fiscali dirette a incentivare gli investimenti a lungo termine, specialmente nel capitale delle piccole e medie imprese italiane ed europee;
   in particolare, si prevede, a favore di casse previdenziali e fondi pensione, la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, nel limite del 5 per cento del loro patrimonio;
   inoltre, si prevede, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di imprese commerciali, un'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati in piani individuali di risparmio a lungo termine (cosiddetti PIR); per beneficiare delle esenzioni tali strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le piccole e medie imprese, nei limiti di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro;
   in ciascun anno solare di durata dei PIR, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori nel piano di risparmio devono essere investiti per almeno il 70 per cento in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia; la restante quota del 30 per cento può essere investita in qualsiasi strumento finanziario; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti;
   nelle ultime settimane, molte società di gestione hanno lanciato strumenti PIR e il mercato sembra aver reagito positivamente, veicolando abbastanza celermente discreti patrimoni su questi strumenti;
   al contrario, le agevolazioni per investimenti a lungo termine da parte di enti previdenziali e fondi pensioni non sembrano ancora utilizzabili, mentre sarebbe quanto mai opportuno consentire a tali soggetti di investire una parte della loro raccolta nei PIR, come strumento di investimento diretto –:
   attraverso quali iniziative il Ministro interrogato intenda consentire l'investimento nei PIR anche agli investitori istituzionali, come enti previdenziali e fondi pensioni, e se intenda includere tra gli investimenti agevolabili a favore di enti previdenziali e fondi pensioni quelli in private equity, nel venture capital e in titoli di debito delle imprese. (5-11105)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11105

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle nuove agevolazioni fiscali dirette a incentivare l'investimento in imprese previste dall'articolo 1, commi da 88 a 114, della legge 21 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
  Nello specifico, si tratta di investimenti nell'economia reale effettuati da casse di previdenza private e fondi pensione a cui è concessa un'esenzione da tassazione dei rendimenti di tali investimenti nonché di investimenti in cosiddetti «piani di risparmio» a lungo termine (di seguito PIR) da parte di persone fisiche.
  I PIR devono riguardare prevalentemente strumenti finanziari che investono direttamente o indirettamente piccole e medie imprese; i redditi di capitale ed i redditi diversi che ne derivano sono esenti da imposizione.
  Al riguardo, l'Onorevole evidenzia che, alla luce delle informazioni diffuse dagli organi di stampa, i PIR lanciati sul mercato sembrano aver avuto una buona accoglienza da parte degli investitori.
  Pertanto, l'Onorevole chiede di adottare iniziative per consentire l'investimento nei PIR anche ad enti previdenziali e fondi pensione e propone di aggiungere fra gli investimenti detassati di casse di previdenza e fondi pensione anche i titoli di private equity, venture capital, e titoli di debito delle imprese.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nel corso degli ultimi anni si è avvertita in maniera sempre più stringente la necessità di convogliare una maggiore quota del risparmio previdenziale attraverso investimenti nell'economia reale italiana di medio e lungo termine.
  Un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo è stato raggiunto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), che all'articolo 1, commi da 91 a 94, ha riconosciuto un credito d'imposta per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (cc.dd. Casse di previdenza) e per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (cc.dd. Fondi pensione) per gli investimenti effettuati in attività finanziarie di medio e lungo termine.
  In particolare, l'articolo 1 della legge di Stabilità 2015:
   al comma 91, ha istituito a favore delle Casse di previdenza un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i medesimi proventi (assoggettati «effettivamente» alle ritenute e imposte sostitutive) siano investiti nelle attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015;
   al comma 92, ha istituito a favore dei Fondi pensione, un credito d'imposta nella misura del 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato «effettivamente» all'imposta sostitutiva del 20 per cento in ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione;
   al comma 93, ha rinviato al decreto ministeriale del 19 giugno 2015 di cui sopra, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione per la fruizione del credito e del relativo monitoraggio;
   al comma 94, ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'attuazione dei predetti commi.

  Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 Aprile 2016, l'istituzione dei crediti in esame ha risposto all'esigenza di attenuare gli effetti negativi sugli investimenti operati dai predetti soggetti a seguito dell'aumento della misura di tassazione, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dall'articolo 1, comma 621, della legge di Stabilità 2015 applicata, ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse e al risultato maturato di gestione dei Fondi pensione.
  La disciplina del credito d'imposta è stata delineata in modo da attrarre investimenti nel settore delle infrastrutture e nelle società non quotate.
  L'investimento può avvenire in maniera diretta attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o di obbligazioni di società che operano nel settore delle infrastrutture ovvero indirettamente attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di quote di OICR che investono nel predetto settore o in società non quotate.
  I commi da 91 a 94 dell'articolo 1 della legge di Stabilità n. 190 del 2014 sono stati abrogati dalla menzionata legge n. 232 del 2016, che ha sostituito la suddetta agevolazione con le nuove disposizioni di cui ai commi da 88 a 99, che, parimenti, hanno come obiettivo quello di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l'economia reale nel lungo periodo.
  Ai sensi dell'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 232 del 2016 è stato previsto un regime di esenzione per i redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti (definiti «qualificati») effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione.
  Sembrerebbe che il riconoscimento dell'attuale beneficio fiscale sia più limitativo rispetto al precedente, in quanto esclude l'investimento, sia in società non quotate, sia in titoli di debito delle imprese, private equity e venture capital.
  In realtà il beneficio riconosciuto dalla legge amplia nei fatti il perimetro delle scelte riconosciuto agli Istituti previdenziali, in quanto estende la detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati direttamente in azioni o quote di tutte le imprese italiane o residenti in Stati UE e SEE con stabile organizzazione in Italia, o indirettamente nelle predette azioni o quote per il tramite di OICR anch'essi italiani o residenti in Stati UE e SEE con stabile organizzazione in Italia, e non solo con riguardo alle imprese operanti nel settore delle infrastrutture.
  Considerata la molteplicità dei settori imprenditoriali esistenti in Italia, UE e SEE, oltre al settore delle infrastrutture, e pur escludendo dal beneficio investimenti alternativi, quali quelli in private debt, le nuove disposizioni estendono l'ambito di applicazione della normativa in termini di settori produttivi di riferimento degli investimenti medesimi.
  In un'ottica prudenziale, inoltre, sulla base della politica d'investimento adottata dai Fondi previdenziali, è risaputo che la gran parte delle risorse risulta indirizzata verso titoli di debito a scadenza predeterminata, sia privati che pubblici, con larga prevalenza per questi ultimi. Molto contenuta è, invece, l'esposizione azionaria, anche tramite OICR. Ne consegue che la necessità di convogliare una maggiore quota del risparmio previdenziale quale investimento nell'economia reale italiana, deve necessariamente essere soddisfatta nel rispetto dei criteri di prudenza e sana gestione, e mediante una adeguata diversificazione, in modo da contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.
  I commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016 prevedono, invece, a favore delle persone fisiche residenti in Italia – che detengono gli investimenti al di fuori dello svolgimento di un'attività di impresa – un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti in piani individuali di risparmio a lungo termine (cosiddetti PIR), nonché dall'esenzione dall'imposta di successione, in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel suddetto piano.
  Detta agevolazione fiscale, è, dunque, priorità esclusiva degli investitori retail; come evidenziato dalla relazione di accompagnamento della legge di bilancio 2017, l'obiettivo dei commi da 100 a 114 è quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.
  Per veicolare il suddetto risparmio verso investimenti produttivi in modo professionale è previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione come soggetti deputati alla gestione della fiscalità degli investimenti stessi.
  Ciò permette una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello che risulta adeguato alle esigenze del cliente retail; pertanto, a differenza degli investitori istituzionali, il particolare profilo di investimento del cliente retail non consente una eccessiva esposizione al rischio insito in investimenti meno liquidi.
  Da questa complessa opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore, trae origine questo nuovo «contenitore» fiscale, il richiamato PIR, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail, purché, come detto, l'insieme di tali strumenti sia posseduto, per le finalità di cui sopra, dalla persona fisica non esercente attività imprenditoriale, che decida di destinare, per un determinato periodo di tempo, un capitale non superiore a 30.000 euro all'anno agli investimenti qualificati anzidetti.
  Le predette disposizioni, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, hanno riscosso un immediato interesse da parte delle persone fisiche le cui scelte di investimento sono relativamente rapide ed agili.
  Vista la buona accoglienza ricevuta dai PIR e la necessità di finanziare lo sviluppo delle PMI attraverso strumenti agili, flessibili e che convoglino in tempi brevi verso tale settore mezzi finanziari disponibili, il Governo ritiene utile prevedere la possibilità di introdurre nuove norme che stabiliscano nuovi strumenti finanziari per Casse di previdenza private e Fondi pensione, secondo il meccanismo dei predetti PIR, che potrebbero altresì essere ridenominati come Piani istituzionali di risparmio.
  In tale contesto rileva come l'interrogazione abbia opportunamente segnalato l'opportunità di intervenire su una tematica molto importante per lo sviluppo del Paese, in considerazione del fatto che le imprese italiane necessitano di maggiori risorse finanziarie, e che potrebbe essere utilizzata a tal fine, in particolare in favore delle PMI, l'ingente massa di risparmio privato disponibile.
  Considera quindi utile precisare come un'eventuale estensione della gamma degli strumenti finanziari dai rendimenti esenti da imposizione per Casse di previdenza private e Fondi pensione non sia suscettibile di generare nuovi e maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nel Bilancio statale, tenuto conto che nella Relazione Tecnica alla legge di Bilancio per il 2017 si è prudenzialmente considerato che tutto l'ammontare consentito (il 5 per cento del patrimonio) venga investito in strumenti finanziari rappresentativi dell'economia reale.
  Ciò presuppone però che il cennato limite massimo di patrimonio coinvolto nell'investimento fiscalmente agevolato resti immodificato anche con l'ampliamento delle fattispecie di investimento.
  Viceversa, qualora si ritenesse di aumentare il suddetto limite del 5 per cento, in funzione delle ulteriori fattispecie di investimenti agevolati, si registrerebbe una maggiore perdita di gettito rispetto agli effetti già stimati e scontati nei saldi di finanza pubblica e sarebbe quindi necessario individuare gli idonei mezzi di copertura finanziaria, attraverso uno specifico intervento normativo.
  Dichiara quindi l'attenzione del Governo rispetto alla possibilità di rafforzare e ampliare lo strumento dei PIR.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa europea

pensione complementare

accordo commerciale