ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10990

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 769 del 29/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 29/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 29/03/2017
Stato iter:
30/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/03/2017
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2017
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 30/03/2017
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2017

SVOLTO IL 30/03/2017

CONCLUSO IL 30/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10990
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 29 marzo 2017, seduta n. 769

   CARRESCIA e BORGHI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) il 30 luglio 2016 ha emanato linee guida recanti «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica» ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 221 del 2015;
   il contenuto è ultroneo rispetto alla citata disposizione di legge poiché sono definite le modalità di trattamento dei rifiuti smaltiti in discarica, introducendo, a giudizio degli interroganti, arbitrariamente, per tutte le tipologie di rifiuto organico, parametri, come l'Indice di respirazione dinamico potenziale (Irdp), non previsti dal decreto ministeriale 27 settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
   le linee guida potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla gestione delle discariche, con criticità tecnico-operative e rilevanti aggravi di costi che si ripercuotono per i rifiuti urbani, sulla Tari, e per i rifiuti speciali, sulle imprese produttrici, come già sta avvenendo per gli scarti di lavorazione del cuoio delle aziende calzaturiere delle Marche;
   una delle principali difficoltà rilevate nell'applicazione delle linee guida è connessa all'individuazione del solo Irdp quale parametro per misurare la stabilità biologica di un rifiuto, in antitesi con quanto in precedenza stabilito da altri provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   l'Irdp è un parametro per la cui ricerca non esistono metodiche consolidate;
   le linee guida prevedono che il valore-limite sia calcolato sulla media dei conferimenti degli ultimi tre mesi il che implica, per i rifiuti spiaggiati come quelli riversati in via eccezionale sul litorale adriatico, nel tratto prossimo alla foce del fiume Misa, stimati in circa 10.000 tonnellate, la pratica impossibilità di smaltimento;
   i criteri dell'Ispra integrano gli estremi di un atto non direttamente riferibile alle tradizionali fonti del diritto ma al cosiddetto «diritto attenuato» o « soft law» che assume efficacia sulla base e nei limiti della delega del legislatore o dell'Esecutivo che mantengono comunque una funzione di indirizzo e controllo;
   le linee guida non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;
   i destinatari non beneficiano di un periodo transitorio per ottemperare alla nuova disciplina, ma devono adeguarsi entro termini perentori – sui quali pur gravano forti perplessità –; questa situazione, di fatto, sta paralizzando il ciclo di gestione dei rifiuti per migliaia di imprese e comuni –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative per sospendere l'efficacia e l'esecuzione delle linee guida per lo smaltimento dei rifiuti in discarica al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico-giuridico con le norme vigenti e la concreta applicabilità alle fattispecie concrete. (5-10990)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-10990

  Con riferimento alle questioni poste si segnala in via preliminare che, come noto, a seguito della modifica normativa apportata al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dall'articolo 48 del cosiddetto collegato ambientale, l'ISPRA ha adottato, in data 7 dicembre 2016, il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'articolo 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
  A seguito dell'adozione di tale atto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato, in data 26 gennaio 2017, una riunione tecnica con ISPRA, al fine di discutere l'impatto dei «Criteri tecnici» sopra richiamati nell'attuale contesto normativo ed operativo, anche al fine di esaminare le possibili criticità derivanti dall'adozione di quest'ultimi.
  A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero in collaborazione con ISPRA risultano non sussistenti i principali profili problematici segnalati dall'interrogante. Ciò in quanto, tali Criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Conseguentemente, anche qualora i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del decreto ministeriale del 27 settembre 2010 che riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare, non può comunque ravvisarsi contrasto con quest'ultimo. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.
  Inoltre, il comma 5 del predetto decreto legislativo, tutt'ora vigente, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coinvolgimento di altre amministrazioni, definisca con proprio decreto i «criteri di ammissione in discarica» dei rifiuti.
  Sulla base di quanto riportato, si fa presente che la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003. Pertanto, i predetti «Criteri tecnici», per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante l'apposito decreto ministeriale.
  Sarà, dunque, cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quell'occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari. Nella fase di preparazione del decreto il Ministero intende, altresì, coinvolgere tutti i soggetti interessati, al fine di condividere osservazioni e suggerimenti in merito alle questioni in oggetto.
  Ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore, manifestato anche dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare esplicativa, al fine di chiarire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA e i loro rapporti con il decreto ministeriale ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

gestione dei rifiuti

eliminazione dei rifiuti