ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10983

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 769 del 29/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 29/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOLINO VINCENZO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 29/03/2017
MOGNATO MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 29/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 29/03/2017
Stato iter:
30/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/03/2017
Resoconto BORDO FRANCO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2017
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 30/03/2017
Resoconto BORDO FRANCO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2017

SVOLTO IL 30/03/2017

CONCLUSO IL 30/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10983
presentato da
BORDO Franco
testo di
Mercoledì 29 marzo 2017, seduta n. 769

   FRANCO BORDO, FOLINO e MOGNATO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   di recente il consiglio dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha stabilito che il criterio di fatturazione e di rinnovo delle offerte telefoniche deve essere il mese e non i 28 giorni come è attualmente, perché – si legge nella delibera – «l'utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l'uso dei servizi»;
   alla luce dell'evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile, come spiega in una nota l'Agcom, «l'Autorità ha ravvisato la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa». Nella sua delibera, l'Agcom ha anche precisato che, in caso di offerte convergenti che coinvolgano la telefonia fissa, prevale la cadenza prevista per quest'ultima e cioè su base mensile;
   sul mobile gli operatori, infatti, hanno adottato, già da molto, la fatturazione a 28 giorni, mentre sulla linea fissa, finora, l'hanno introdotta Vodafone e Wind e ad aprile avrebbero cominciato Fastweb e Tim;
   Asstel, l'Associazione confindustriale che riunisce le società di telecomunicazioni, ha definito la delibera «priva di basi giuridiche». Mentre il Codacons, ha parlato di «tutela a metà» dei consumatori poiché «non si capisce perché per la telefonia fissa i canoni debbano essere mensili, mentre per quella mobile la fatturazione può essere a 28 giorni –:
   quali iniziative urgenti di competenza, anche a carattere normativo, s'intendano adottare per garantire il rispetto delle recenti delibere Agcom, concernenti l'introduzione di un criterio unico di fatturazione e rinnovo delle offerte telefoniche, sia per le linee fisse che mobili, a carattere mensile e non a 28 giorni, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni.
(5-10983)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-10983

  In merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, evidenzio preliminarmente che, sulla questione, come noto, è intervenuta l'Agcom la quale ha adottato, in data 15 marzo 2017, la delibera n. 121/17/CONS (Modifiche alla delibera n. 252/16/CONS recante «Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica»).
  L'Autorità ha stabilito (Articolo 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS) che «Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile... per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima». Al fine di dare esecuzione alla anzidetta delibera, la stessa Autorità ha previsto che gli operatori potranno adeguarsi alle nuove regole (di cui al suddetto articolo), sul periodo di fatturazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della stessa, «adottando tutte le misure tecniche e giuridiche per conformarsi alle disposizioni ivi contenute».
  Per quanto disposto nella delibera in argomento, si presume che non sia possibile introdurre un criterio unico di fatturazione, sia per le linee fisse che mobili a carattere mensile e non a 28 giorni, riferisce infatti l'Agcom «Tenuto conto delle differenze in termini di trasparenza e controllo della spesa da parte dell'utenza tra il settore della telefonia mobile (in cui la maggior parte del traffico è prepagato) e quello della telefonia fissa (contratti in abbonamento e costi post-pagati)».
  L'Autorità ha dunque individuato nel mese il periodo temporale minimo per consentire all'utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati e un tempo di invarianza nel rinnovo del prezzo offerto dagli operatori.
  Considerate, peraltro, le caratteristiche specifiche del mercato di telefonia fissa, in cui anche per i servizi all'ingrosso vale la regola mensile, secondo l'Autorità una imputazione dei costi dei servizi fatturati agli utenti su un periodo diverso da quello mensile riduce le condizioni di trasparenza e corretta informazione per gli utenti, determinando un notevole impatto non solo in fase precontrattuale, ma anche sul controllo della spesa dovuta in fase di esecuzione del contratto.
  Per quanto riguarda invece la telefonia mobile, la stessa Autorità ha previsto che la cadenza non possa essere inferiore ai 28 giorni, ritenendo dunque necessario individuare una frequenza minima di fatturazione al fine di garantire, anche in questo caso, trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell'offerta.
  Il Governo apprezza l'evoluzione della regolazione AGCOM nella materia in esame che, nell'esercitare, in piena autonomia, la propria attività di vigilanza, ha inteso aumentare il livello di trasparenza e comparabilità delle comunicazioni rivolte al pubblico, a tutela dei consumatori.
  Al contempo, il Governo reputa che l'omogeneità delle condizioni contrattuali nel settore della telefonia fissa e mobile, cui si riferisce la presente interrogazione, possa essere oggetto di ulteriore riflessione. Al riguardo, va evidenziato che, in sede legislativa, proprio gli aspetti relativi alla necessità di garantire massima trasparenza contrattuale, in tutti i settori dell'economia, compreso quelle delle telecomunicazioni, rappresenta uno degli elementi di maggiore rilevanza del disegno di legge sulla concorrenza, in corso di approvazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

telecomunicazione

fatturazione

mercato