ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10969

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 768 del 28/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: SANTELLI JOLE
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/03/2017
Stato iter:
12/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/04/2017
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/04/2017
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2017

SVOLTO IL 12/04/2017

CONCLUSO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10969
presentato da
SANTELLI Jole
testo di
Martedì 28 marzo 2017, seduta n. 768

   SANTELLI e POLVERINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 4 novembre 2015 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 257 il decreto 20 ottobre 2015 Ministero della giustizia per l'indizione della procedura di selezione di 1.502 tirocinanti;
   il 18 novembre 2016 veniva pubblicato il decreto-concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 – 4a S.S. n. 92);
   in Italia si hanno 1.115 tirocinanti impiegati da 7 anni negli uffici giudiziari in continua formazione nel cosiddetto l'ufficio del processo, a gestione diretta del Ministero della giustizia con nessun progetto di stabilizzazione per il futuro;
   alla luce di tanti anni di formazione-lavoro è arrivato il momento di cercare di arginare questo precariato, con lo scopo di ridurre le carenze di organico inserendo personale già specializzato e formato e dare finalmente dignità ai tirocinanti;
   in tutti i percorsi formativi svolti, il Ministero ha sempre richiesto l'esclusività del «percorso», che non poteva essere affiancato da nessun ulteriore lavoro (neanche part-time) e/o progetto diverso;
   i lavoratori-tirocinanti della giustizia, chiamati «precari della giustizia», sono lavoratori cassintegrati, in mobilità, (fuori dagli ammortizzatori sociali dall'ottobre 2013), disoccupati, che provengono da vicende di espulsione dal mondo del lavoro, vittime di crisi economiche aziendali, altri invece sono laureati, avvocati, specializzati (anche dottorati di ricerca) con diversi titoli di altissimo profilo. Tra i predetti si hanno anche persone inserite nelle categorie protette; la retribuzione prevista per ciascuno di loro è 400 euro lordi al mese e le uniche prospettive sono: un ulteriore percorso di 12 mesi sempre nell'ufficio del processo e un «concorsone» con 308 mila domande per soli 800 posti messi a concorso;
   al quadro sopra esposto consegue che i tirocinanti da dicembre 2017 si ritrovano nuovamente senza occupazione sperando in un'ennesima proroga; nell'ipotesi in cui i predetti non risulteranno idonei al concorso resterà vanificato l'articolato percorso formativo già compiuto con ingenti ricadute anche in termini di spesa pubblica –:
   quali siano le iniziative di competenza che il Ministro interrogato intende assumere in relazione alla vicenda descritta in premessa. (5-10969)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-10969

  Con l'interrogazione in discussione viene riproposto un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.
  Confermando la costante attenzione e la disponibilità del Ministero della giustizia a valutare ogni opportuno e possibile intervento che vada incontro alle aspettative degli interroganti, pare opportuno ricostruire, anche in questa sede, l'ambito di disciplina della materia, a completamento di quanto rappresentato nella risposta resa al precedente question time del Deputato Farina davanti a questa Commissione.
  Come è noto, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, la legge di stabilità 2017 ha previsto una proroga dei tirocini in corso di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
  Con tale disposizione normativa non si è inteso operare una mera proroga dei tirocini in atto, ma assicurare il perfezionamento di percorsi formativi idonei a garantire migliori e concrete prospettive occupazionali di lavoratori che erano già in mobilità o in stato di disoccupazione rispetto a lavori svolti in precedenza presso altri settori. Condizione sociale sicuramente meritevole di estrema attenzione, che ha indotto il Ministero della giustizia a prevedere, con senso di responsabilità, un vero e proprio percorso professionalizzante, idoneo a costituire titolo preferenziale nelle procedure selettive, la cui rilevanza si appalesa evidente se osservata sotto il profilo dell'auspicabile futuro sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego.
  In presenza della necessaria copertura finanziaria, il Governo potrà valutare analoghe disposizioni per l'anno 2018, nella prospettiva di non disperdere le professionalità acquisite dai tirocinanti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117 del 2016, nonché delle ulteriori procedure che saranno bandite sulla base della normativa vigente.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232 del 2016, il Ministero della giustizia è stato, difatti, autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2017/2019, mediante procedure concorsuali pubbliche e, eventualmente, mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto, ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione, valorizzandone il percorso professionale.
  Del resto, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 800 posti nel profilo professionale di Assistente giudiziario, II Area funzionale, fascia retributiva F2 l'esercizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari è stato già opportunamente valorizzato.
  Il bando è stato predisposto tenendo conto anche delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di concorsi e di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nonché di quelle espressamente previste dal decreto interministeriale 20 ottobre 2016, emesso in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2017.
  L'articolo 6 del detto decreto interministeriale prevede la valorizzazione dell'esperienza formativa di quanti abbiano svolto» con esito positivo, tirocini e percorsi professionali presso gli uffici giudiziari.
  Al comma c) dell'articolo 6 del bando è prevista l'assegnazione ai tirocinanti della giustizia di punteggi aggiuntivi, sulla base del possesso dei titoli e criteri indicati ed in misura di 6 punti per quanti abbiano svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, e di 1 punto per coloro che abbiano completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito e successivamente modificato.
  Il bando ha, dunque, previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.
  Nel quadro descritto, il bando ha conseguentemente previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.
  L'articolo 6, lettera c) ha anche differenziato i punteggi, parametrandoli sulla diversa valenza assegnata dallo stesso legislatore alle relative esperienze professionali.
  Sul punto, merita di essere precisato come, in via generale, la normativa preveda che, nei concorsi pubblici, a parità di merito, costituisce generico titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 lo svolgimento di tutte le indicate tipologie di tirocinio. Ma è solo per i tirocini di perfezionamento nell'Ufficio per il processo ed ai fini delle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia che è, invece, prevista espressamente l'introduzione di meccanismi utili a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo.
  E di tali disposizioni il bando ha tenuto conto, nel rispetto dei limiti che disciplinano l'accesso al pubblico impiego.
  Come ribadito anche dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, 26 settembre 2016, n. 18854, al pubblico impiego si accede, secondo l'ordinamento vigente, tramite pubblico concorso e le deroghe al predetto criterio generale possono essere previste, attraverso specifiche disposizioni normative, solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.
  Sia pur nel doveroso rispetto dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

lavoro a tempo parziale

espulsione