ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 764 del 22/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/03/2017
Stato iter:
06/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/07/2017
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/03/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/05/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/07/2017

DISCUSSIONE IL 06/07/2017

SVOLTO IL 06/07/2017

CONCLUSO IL 06/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10909
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo presentato
Mercoledì 22 marzo 2017
modificato
Giovedì 6 luglio 2017, seduta n. 828

   FANUCCI, PATRIZIA MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 86, della legge di bilancio 2017 ha esteso l'operatività del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allargando la platea dei beneficiari della copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità alla seguenti figure: imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di «lieve entità» in materia di stupefacenti;
   i soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità possono essere: Stato, regioni, provincie, comuni, aziende sanitarie, enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
   sui soggetti promotori incombe l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità e su di essi gravano gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa di tali persone;
   accogliere un soggetto Lpu (lavori di pubblica utilità) o Map (messa alla prova) prevede aprire una posizione Inail. Questo significa avere, a tutti gli effetti, un lavoratore all'interno della pubblica assistenza e ciò comporta diversi obblighi da parte del legale rappresentante del soggetto promotore dei progetti di pubblica utilità. Di seguito una sintesi degli obblighi a cui far fronte:
    a) valutazione dei rischi;
    b) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    c) sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente;
    d) fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale;
   in una pubblica assistenza con dipendenti il legale rappresentante del soggetto promotore dei progetti di pubblica utilità si troverebbe a dover assolvere ulteriori obblighi in materia di sicurezza, quali:
    a) riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
    b) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro;
    c) prova di evacuazione annuale. Nelle aziende con più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a redigere il Piano d'emergenza e l'attuazione delle prove di evacuazione annuali;
   al contrario di quanto detto sopra, una pubblica assistenza che ha esclusivamente volontari, non ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e relativa redazione del documento, poiché ai volontari si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi dall'articolo 21 T.U. 81/08. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, ricorre l'obbligo di fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
   accogliere un soggetto Lpu o Map per quest'ultime tipologie di associazioni (senza dipendenti) comporta lo scatto automatico degli obblighi descritti sinteticamente in premessa a cui prima non erano tenute;
   il dover ottemperare agli obblighi richiesti in caso di una posizione Inail ha spinto numerose realtà a non dare la propria disponibilità ad accogliere le figure coinvolte in lavori di pubblica utilità –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire per superare le problematiche descritte in premessa al fine di facilitare il coinvolgimento dei soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità all'interno di percorsi rieducativi promossi da organizzazioni che operano solo tramite volontari e che non sono in grado di ottemperare agli obblighi richiesti in caso di una apertura di una posizione Inail. (5-10909)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10909

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fanucci, inerente alle misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali faccio presente preliminarmente, che è opportuno ricordare che l'articolo 12, comma 1, della legge di stabilità per il 2015 ha istituito, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali.
  La predetta misura è stata confermata, in via sperimentale, anche per il biennio 2016-2017, dalla legge di stabilità per il 2016 che ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari della misura ricomprendendo anche i detenuti e gli internati impegnati all'esterno in attività volontarie e gratuite, nonché i richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
  Infine, la legge di bilancio 2017 ha previsto un ulteriore estensione delle tipologie dei soggetti beneficiari della misura in parola, includendovi gli imputati ammessi alla prova nel processo penale, i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, i tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti.
  Tanto premesso, occorre precisare che le predette disposizioni normative incidono solo sugli aspetti strettamente assicurativi, non intervenendo in alcun modo sugli obblighi prescritti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui campo di applicazione rimane quello disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante, faccio presente che i lavoratori di pubblica utilità (LPU) o messa alla prova (MAP) non rientrano nelle previsioni «speciali» di cui al comma 12-bis dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che riguardano solamente determinate categorie di volontari per i quali si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Pertanto, ai lavoratori di pubblica utilità (LPU) o messa alla prova (MAP) si applicano le prescrizioni generali del decreto legislativo n. 81 del 2008 e non quelle, per così dire, «semplificate» previste dal combinato disposto dei citati articoli 3, comma 12-bis e 21. 
  Il predetto quadro normativo non consente, dunque, di esimere i soggetti promotori di progetti di pubblica utilità che accolgano LPU o MAP dall'applicazione di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prescritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  In ogni caso, tenuto conto della problematica segnalata dall'interrogante, posso assicurare che il Ministero che rappresento – in collaborazione con l'INAIL – valuterà la possibilità di intraprendere iniziative finalizzate alla semplificazione dei predetti obblighi relativamente a fattispecie concernenti tipologie omogenee di lavoratori o di attività svolte.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

controllo sanitario

sanita' del lavoro