ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10831

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FALCONE GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2017

SOLLECITO IL 29/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10831
presentato da
FALCONE Giovanni
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   FALCONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016;
   in particolare, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora;
   il citato articolo 6, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento, prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017; di un'apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi ente manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata a seguito della quale, entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione deve comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, riconoscendo loro la possibilità di un pagamento integrale, ovvero dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018;
   il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale;
   la fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all'intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall'altra, dispone che resti sospesa l'attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l'Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l'Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione;
   l'Inps, con messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017 ha intrepretato la citata normativa nel senso che, laddove sia richiesto il documento di regolarità contributiva (DURC), non è sufficiente la sola presentazione dell'istanza ai fini del rilascio del documento ma è necessario provvedere almeno al pagamento della prima rata, ciò in quanto soltanto con il pagamento delle somme dovute il contribuente può ritenere definitivamente concluso ogni adempimento nei confronti degli enti impositori;
   pertanto, non si può ottenere il DURC positivo nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata dell'ammontare delle somme dovute dal contribuente;
   le aziende che hanno debiti previdenziali, anche di modesta entità, potrebbero decidere di non aderire alla definizione agevolata, in quanto il mancato rilascio del DURC da parte dell'Inps e dell'Inail renderebbe impossibile partecipare agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi; di conseguenza chi avrà urgenza di chiudere contratti con la pubblica amministrazione troverà la rateazione più conveniente in termini di tempo, nonostante questa soluzione si presenti come la più onerosa;
   il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, nel disciplinare i requisiti per la verifica della regolarità contributiva, consente l'attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative»;
   tenuto conto che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli agenti della riscossione, l'Inps ha ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell'alveo di quanto disposto con il predetto decreto ministeriale –:
   se non ritengano utile, ministri interrogati, per quanto di propria competenza, assumere iniziative per stabilire, in via interpretativa, che l'accettazione dell'istanza di definizione agevolata da parte dell'agente della riscossione produca gli effetti del pagamento della prima rata per ritenere definitivamente concluso ogni adempimento nei confronti degli enti impositori al fine del rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC).
   (5-10831)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

beni e servizi

debito

pagamento