ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 751 del 01/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: SANNA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017
PINNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017
SCANU GIAN PIERO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017
MELONI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/03/2017
Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/04/2017
Resoconto SANNA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/03/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/04/2017

DISCUSSIONE IL 06/04/2017

SVOLTO IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10729
presentato da
SANNA Francesco
testo presentato
Mercoledì 1 marzo 2017
modificato
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   FRANCESCO SANNA, PES, PINNA, GIOVANNA SANNA, SCANU, MARCO MELONI, MARCO MELONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la Fondazione Stefania Randazzo e la integrata associazione AIAS Sardegna con 43 sedi e oltre 1200 dipendenti opera in Sardegna offrendo i meritevoli servizi – in convenzione con il sistema pubblico – di residenza sanitaria assistita, riabilitazione di malati post acuti, assistenza alle disabilità e ai malati psichici;
   negli ultimi tempi, AIAS e Fondazione pagano la retribuzione dei dipendenti con gravissimo ritardo, che ha creato un arretrato di otto mensilità non corrisposte;
   tale ritardo non appare determinato se non in minima parte da ritardi di analoga entità delle amministrazioni pubbliche committenti i servizi;
   a fronte di tale grave situazione le relazioni dei lavoratori dipendenti con Fondazione e AIAS hanno preso la forma di uno scontro continuo, via via acuitosi anche a causa di episodi che vedono i rappresentanti sindacali oggetto di provvedimenti disciplinari basati su presupposti dubbi, sino al licenziamento;
   i dipendenti di AIAS e Fondazione – atteso che i pagamenti delle amministrazioni committenti sembrano non influire sul pagamento degli arretrati e sulla regolarità delle retribuzioni – intraprendono azioni sostitutorie nei confronti degli enti convenzionati. I lavoratori sono infatti, ai sensi dell'articolo 1676 del Codice Civile, «alle dipendenze dell'appaltatore», e possono rivolgersi direttamente alle ASL e ai comuni committenti «per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore»;
   l'amministrazione di Fondazione e AIAS considerano inopinatamente illegittima l'azione prevista dall'articolo 1676 del codice civile, posto che all'esercizio di essa assume provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore, consistenti nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
   lo scontro in atto crea un contesto avvelenato in cui le delicate attività a favore dei pazienti – per la prostrazione degli operatori senza retribuzione e bersaglio di sanzioni disciplinari inusitate – potrebbero essere compromesse nella loro qualità minima e nell'adeguatezza agli standard richiesti;
   ai sensi di legge (articolo 25 del codice civile), «l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge» –:
   se i Ministri interrogati non ritengano di esercitare attività ispettive per accertare – ferma la competenza giurisdizionale e della regione – la specifica violazione di norme statali lavoristiche nel caso di punizione, con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, dell'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 1676 del codice civile;
   se non ritengano – valutata anche la forte compenetrazione di finalità, attività e parziale identità degli amministratori della Fondazione Stefania Randazzo e AIAS Sardegna, che ne fanno un tutto indissolubile di esercitare i poteri di indirizzo alla rappresentanza territoriale del Governo, per verificare se esistano i presupposti di una o più delle azioni previste dall'articolo 25 del codice civile;
   se in particolare non ritengano opportuno – anche al fine di salvaguardare gli scopi meritori di Fondazione Stefania Randazzo e AIAS Sardegna – l'annullamento delle delibere in cui si ravvisino comportamenti antisindacali e violazioni di norme imperative o di ordine pubblico (attesa l'importanza del servizio svolto a favore dei pazienti) ovvero, se si ravvisassero i presupposti, lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina di un commissario straordinario, che nell'interesse dei medesimi enti e in collaborazione con le istituzioni locali ripristini in tempi rapidi le normali condizioni di loro operatività. (5-10729)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10729

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Sanna e altri – inerente alla vicenda dei lavoratori della fondazione Stefania Randazzo e dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) della regione Sardegna – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che l'AIAS, costituita nel 1954 a Roma, si è sviluppata nel tempo sull'intero territorio nazionale attraverso l'istituzione di strutture organizzative periferiche chiamate sezioni che godono di piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Attualmente si contano, oltre alla sede nazionale, 110 sezioni molte delle quali hanno ottenuto il riconoscimento giuridico.
  L'AIAS Sardegna, in particolare, fondata nel 1967, assiste – in oltre 40 centri sparsi su tutta la regione – circa 3.500 persone avvalendosi di circa 1.300 dipendenti. Collegata all'AIAS è la Fondazione Stefania Randazzo che gestisce diverse residenze sanitarie assistite.
  Tanto premesso, faccio presente che negli ultimi anni le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) della regione Sardegna (oggi Ispettorati territoriali del Lavoro) hanno ricevuto numerose richieste di intervento da parte di lavoratori dipendenti dell'AIAS Sardegna e della Fondazione Stefania Randazzo. Tali richieste in particolare erano finalizzate ad ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte che in alcuni casi ammontavano a otto mensilità.
  Il personale ispettivo delle predette Direzioni, condotti gli accertamenti di competenza, ha riscontrato il mancato pagamento ai lavoratori delle retribuzioni per diverse mensilità e ha conseguentemente adottato – ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004 – i provvedimenti di diffida accertativa per i crediti patrimoniali.
  A seguito della notifica delle predette diffide, i legali rappresentanti dell'AIAS e della Fondazione hanno presentato richiesta di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro.
  Le procedure di conciliazione avviate dai competenti uffici hanno tuttavia avuto esiti diversi. In alcuni casi, si sono concluse prima della convocazione delle parti o della data fissata per lo svolgimento della conciliazione in quanto il datore di lavoro ha provveduto al pagamento delle retribuzioni; in altri casi invece le procedure si sono concluse con la sottoscrizione un verbale di mancato accordo tra le Parti con la conseguente adozione da parte della competente DTL del decreto direttoriale di convalida della diffida accertativa; in altri casi ancora le procedure si sono concluse con verbale di accordo che tuttavia non è stato ottemperato dal datore di lavoro; molte altre procedure sono ancora in corso.
  Nel corso delle verifiche ispettive inoltre i funzionari delle Direzioni territoriali del lavoro hanno accertato che le Aziende sanitarie locali, facendo seguito alle richieste di diversi lavoratori, hanno effettuato in loro favore, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile il pagamento di somme a parziale copertura delle retribuzioni sino ad allora maturate e non corrisposte né dall'AIAS né dalla Fondazione. Avverso alcuni provvedimenti con cui le Aziende Sanitarie Locali hanno effettuato i predetti pagamenti, l'AIAS ha presentato ricorso giurisdizionale. Su tale ricorso si è pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato che – con sentenza n. 1251 del 2016 – ha respinto le eccezioni dell'AIAS, confermando in tal modo la sentenza del Tar Sardegna che ha considerato legittima l'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile, allorquando il datore di lavoro non è puntuale nel pagamento degli stipendi.
  Con riferimento al primo quesito formulato con il presente atto parlamentare, rappresento che le Direzioni territoriali del lavoro non possono irrogare alcuna sanzione nei confronti dei datori di lavoro che hanno adottato provvedimenti disciplinari.
  I lavoratori che lamentino l'applicazione di un provvedimento disciplinare ritenuto illegittimo devono attivare gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente nelle competenti sedi (ricorso giurisdizionale, procedure di conciliazione e arbitrato, ecc.).
  In ogni caso, mi preme evidenziare l'impegno profuso, sia in termini di tempo che di risorse, dalle Direzioni territoriali del lavoro operanti nella regione Sardegna negli adempimenti di loro competenza.
  Per quanto concerne gli ultimi due quesiti, faccio presente che l'attività di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni – che l'articolo 25 del codice civile demandava all'autorità governativa nel suo complesso – è ora esercitato dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Tale attività, pertanto, non rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Da ultimo, il Ministero dell'interno – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha reso noto che la vicenda, attentamente seguita dalla Prefettura di Cagliari, è caratterizzata da notevole complessità in ragione del susseguirsi di soggetti giuridici che hanno gestito e regolamentato i rapporti. Il Ministero ha inoltre precisato che analoga attenzione verrà prestata nei prossimi mesi, nella prospettiva di una soluzione della controversia nel rispetto e garanzia dei diritti di ciascuno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

procedura disciplinare

fondazione