ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10719

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 751 del 01/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: ROMANINI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 01/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10719
presentato da
ROMANINI Giuseppe
testo di
Mercoledì 1 marzo 2017, seduta n. 751

   ROMANINI, PRINA, PATRIZIA MAESTRI e PAOLO ROSSI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 così come modificato dall'articolo 27, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 48 ha dato attuazione alla delega conferita al Governi ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per la razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
   il sopraccitato articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997 ha quindi assegnato al Comitato interministeriale per la programmazione economica del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali la definizione della nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
   con delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, nell'ambito della riclassificazione delle zone svantaggiate, sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle zone agricole svantaggiate, fissato il livello delle agevolazioni e preso atto dell'elenco di comuni svantaggiati proposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali ferma restando la facoltà delle regioni di delimitare una ulteriore quota di aree svantaggiate. La medesima delibera ha previsto che la revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate venisse effettuata con cadenza quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2000;
   con delibera CIPE n. 13 del 1 febbraio 2001 è stato approvato l'elenco definitivo dei comuni svantaggiati;
   l'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2008, n. 81, ha rideterminato le agevolazioni contributive per l'agricoltura nella misura del 75 per cento nei territori montani particolarmente svantaggiati e del 68 per cento nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1. Tali agevolazioni, inizialmente disposte per il solo triennio 2006-2008, sono state stabilizzate a decorrere dal 1o agosto 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 45 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
   l'agevolazione contributiva rappresenta un valido strumento di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità agricola di quelle aziende che operano in zone svantaggiate. Ciononostante la mancata revisione quinquennale dell'elenco di tali zone ha determinato situazioni di evidente incoerenza con aziende insediate in territori limitrofi che, anche a distanza di poche decine di metri l'una dall'altra, si vedono applicato un regime contributivo differente –:
   se i Ministri interrogati non intendano adottare iniziative volte a una revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate che, ai sensi della delibera CIPE n. 42/2000, avrebbe dovuto essere effettuata con cadenza quinquennale e che invece, ad oggi, non risulterebbe mai effettuata, anche al fine di superare le evidenti disparità di trattamento tra aziende agricole che operano in territori viciniori ma che si vedono applicati ingiustificatamente regimi contributivi differenti. (5-10719)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona agricola svantaggiata

sostegno agricolo

esazione delle imposte