ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10711

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 751 del 01/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/03/2017
Stato iter:
02/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/03/2017
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 02/03/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 02/03/2017
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/03/2017

SVOLTO IL 02/03/2017

CONCLUSO IL 02/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10711
presentato da
PETRINI Paolo
testo di
Mercoledì 1 marzo 2017, seduta n. 751

   PETRINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il gioco on-line autorizzato dall'Agenzia delle dogane ha totalizzato – nel 2016 – un incremento di giocato del 19 per cento rispetto al 2015, e a ciò si aggiunge che, secondo autorevoli prese di posizione della Guardia di finanza, il gioco on-line non autorizzato (e quindi illegale) è diventato il principale business della criminalità organizzata;
   scorrendo le pagine web di molti quotidiani e siti di informazione di frequente e facile accesso anche da parte di studenti, i banner promozionali del gioco e delle scommesse on-line occupano oramai stabile spazio, sfruttando anche l'effetto traino di eventi quali lo sport e i relativi testimonial;
   dalle due ultime ricerche Young Millennials tutorial di Nomisma troviamo conferma del fatto che la fascia di popolazione italiana tra i 14 e i 19 anni è già attiva nel gioco, specie on-line, oramai pienamente accessibile proprio grazie ai dispositivi smartphone dai quali si consolida una dipendenza di allarmante impatto;
   l'interazione tra il dispositivo e il gioco amplifica quindi la «potenziale» portata patologica dell'azzardo, innestandosi su una già radicata dipendenza generata dal gioco medesimo;
   la proposta di riordino del gioco pubblico presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di Conferenza unificata si limita a prendere in considerazione solo le conseguenze prodotte dagli apparecchi da gioco collocati sul territorio, tutt'altro che privilegiati dai giovani (come emerge dalle ricerche Nomisma), trascurando il gioco on-line, che, ogni anno, incrementa i propri volumi con percentuali a doppia cifra: ciò rende evidente lo scenario futuro a cui l'industria del settore finirà per adeguarsi, ovvero il trasferimento sul web del gioco presente sul territorio (le slot) –:
   attraverso quali iniziative il Governo intenda potenziare le attività di contrasto e repressione del gioco on-line illegale, disciplinare la pubblicità sul web del gioco on-line in ottica preventiva rispetto al gioco d'azzardo patologico, arginare ed eventualmente inibire l'apertura di più conti-gioco diversi, presso le oltre 200 piattaforme autorizzate, da parte dello stesso utente. (5-10711)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10711

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante evidenzia che il gioco on line non autorizzato è diventato il principale business della criminalità organizzata.
  Inoltre, l'onorevole rileva che, alla luce delle ultime ricerche Young Millennials Tutorial di Nomisma, la fascia di popolazione giovanile compresa tra i 14 ed i 19 anni è già attiva nel gioco on line, attesa la facile accessibilità alle piattaforme di gioco attraverso gli smartphone.
  Detta circostanza appare secondo l'onorevole interrogante idonea a consolidare l'allarmante fenomeno della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo anche nell'ambito della popolazione giovanile.
  Pertanto, l'onorevole chiede di conoscere quali misure intenda adottare al fine di potenziare l'attività di contrasto al gioco on line illegale e disciplinare la pubblicità sul web del gioco on line in modo da prevenire la crescente diffusione dei fenomeni di ludopatia, anche inibendo la possibilità per l'utente di aprire più conti-gioco presso le oltre 200 piattaforme di gioco on line autorizzate.
  Giova premettere che l'intervento che si sta operando riguardo la regolazione del settore dei giochi che prevede la definizione delle caratteristiche e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché la riduzione di almeno il 30 per cento delle AWP, è quanto previsto dalla legge di stabilità 2016; intervento che dovrà essere siglato con l'accordo in sede di Conferenza Unificata.
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli rappresenta quanto segue.
  In merito alle rilevazioni statistiche richiamate dall'onorevole interrogante deve preliminarmente osservarsi che, con riferimento al comparto dei giochi, l'indicatore usato in via quasi esclusiva sia a livello interno che a livello internazionale, non è la raccolta («giocato»), ma la spesa del giocatore, ossia il risultato della raccolta (il totale delle somme messe in gioco dai giocatori) meno le vincite.
  L'utilizzo di tale indicatore appare ancora più opportuno con riferimento al settore dei giochi on line. In effetti, i giochi on line, soprattutto quelli non fruibili nella corrispondente modalità «fisica» (si tratta di poker cash, giochi da casinò e betting exchange), presentano un payout altissimo, che arriva fino al 97 per cento.
  Per quanto attiene al «contrasto e repressione del gioco on line illegale», deve precisarsi che l'Agenzia delle dogane provvede preliminarmente alla verifica del possesso di adeguati e stringenti requisiti per coloro che assumono la veste di concessionari.
  In particolare, l'Agenzia, in ogni sua attività che si sostanzia nel rilascio di concessioni, applica le disposizioni legislative relative alla documentazione antimafia, costituita, a seconda delle fattispecie, dal certificato antimafia e dalle informazioni antimafia (cosiddetta «informativa prefettizia»).
  A seguito delle modifiche attuate con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (le cui norme sono state ore recepite dall'articolo 85 del «codice antimafia» decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) per le società concessionarie di giochi pubblici, la documentazione antimafia deve riferirsi (oltre che, come per tutte le altre imprese, al legale rappresentante, ai componenti l'organo di amministrazione, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco unico), ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Inoltre, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (in pratica, la informazione deve risalire lungo tutta la catena societaria). La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato nonché ai familiari conviventi.
  L'articolo 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 prevede poi il divieto di ottenere o mantenere concessioni in materia di giochi nel caso in cui il rappresentante legale, il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sia (anche solo) imputato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati di frode fiscale, di corruzione o concussione, associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso, di riciclaggio, e per altri reati gravi. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche (soci) che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti e anche nel caso in cui sia imputato o condannato il coniuge non separato di uno dei citati soggetti.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inoltre, effettua una periodica attività di controllo dei siti on line che offrono gioco in Italia in mancanza di concessione e procede al loro «oscuramento», dopo una specifica procedura amministrativa.
  Fino ad oggi, l'Agenzia comunica che sono stati oscurati oltre 6.200 siti illegali.
  Per quanto attiene la pubblicità sul web del gioco on line, deve evidenziarsi in primis che per il gioco on line illegale la pubblicità è totalmente vietata.
  Infatti, l'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stabilisce che chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità all'esercizio di giochi in mancanza delle prescritte autorizzazioni è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
  Per quanto attiene alla pubblicità dei prodotti di gioco legali, con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1 commi 937 a 940 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), sono state ulteriormente inasprite le disposizioni normative riguardanti la pubblicità dei giochi con vincita in denaro.
  Già con l'articolo 7, commi da 4 a 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, (cosiddetto decreto «Balduzzi»), il legislatore italiano ha introdotto disposizioni specifiche di disciplina delle comunicazioni commerciali riguardanti le attività di gioco, sia fisico sia a distanza che hanno di fatto anticipato alcune disposizioni della raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014 sui «principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line» (2014/478/UE).
  Confermando le disposizioni del decreto Balduzzi, la legge di stabilità per il 2016 ha aggiunto restrizioni relativamente agli orari, vietando la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Restano esclusi dal divieto i media specializzati, definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2016, e le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  Riguardo alla richiamata raccomandazione europea, la legge di stabilità ne dispone la prossima piena attuazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  L'orientamento più restrittivo del legislatore è testimoniato in particolare dal comma 938 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità, che elenca dodici divieti cui la pubblicità del gioco dovrà attenersi.
  In particolare, «è vietata la pubblicità (che):
   1. incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
   2. neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
   3. ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
   4. presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
   5. induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
   6. si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
   7. utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
   8. induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
   9. rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;
   10. induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
   11. contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
   12. faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.»

  Deve ricordarsi che una violazione delle regole in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può anche portare all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da centomila a cinquecentomila euro, irrogate al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa, per ciascuna di esse, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Riguardo all'entità del fenomeno del gioco on line e alla segnalata apertura «di più conti di gioco diversi, presso le oltre 200 piattaforme autorizzate, da parte dello stesso utente», l'Agenzia precisa che i conti (legali) di gioco attivi, a luglio 2016, data dell'ultima rilevazione, erano 6.800.000, attribuibili a 3.280.000 giocatori, con una media, dunque, di 2,07 conti per giocatore.
  Tali giocatori possono essere «giocanti» o «silenti» a seconda che abbiano movimentato il proprio conto di gioco nel mese di riferimento o negli ultimi 5 mesi oppure «dormienti», qualora non movimentino i propri conti di gioco da ameno 6 mesi.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che fino a luglio 2016 i giocatori attivi, ossia giocanti o silenti, risultavano essere 1.499.000, sul totale di 3.280.00 in precedenza menzionato.
  Da anni l'Amministrazione dei monopoli e ora l'Agenzia collaborano con l'Osservatorio Gioco digitale del Politecnico di Milano. Il Politecnico cura studi approfonditi sul profilo del giocatore tipo, sulla dinamica della spesa e degli introiti per l'Erario.
  Ogni anno i risultati della ricerca, con una presentazione a firma di un rappresentante dell'Agenzia, vengono trasfusi in un opuscolo divulgativo presentato presso la sede del Politecnico in una conferenza a porte aperte, che quest'anno si terrà il prossimo 4 aprile.
  Con riferimento agli interventi di polizia giudiziaria in materia di gioco on line deve sottolinearsi che la guardia di finanza, in sinergia con le altre forze di polizia e con la collaborazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è impegnata a reprimere le condotte fraudolente più gravi e complesse, sia mediante numerosi controlli di natura amministrativa, svolti in forma autonoma ovvero in maniera congiunta nel più ampio quadro dei «Piani coordinati di intervento» eseguiti a livello nazionale.
  Le menzionate attività di polizia giudiziaria hanno consentito di confermare l'interesse preminente della criminalità nei settori delle scommesse sportive, utilizzando imprese fittiziamente intestate a terzi, siti internet non autorizzati ovvero ricorrendo ad allibratori e società estere ed anche del gioco on line, con il supporto di figure dotate di particolari competenze tecniche per la costituzione di siti di gioco e scommesse illegali, con modalità tali da rendere particolarmente complessa l'individuazione degli effettivi gestori e delle somme movimentate nel corso dell'attività illecita di raccolta.
  Deve precisarsi che nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria effettuate nell'ultimo biennio in un solo caso si registra il coinvolgimento di concessionari dello Stato.
  Si tratta dell'Operazione «gambling» condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, costituita da soggetti affiliati alla ’ndrangheta, che, avvalendosi di società estere di diritto maltese, ha esercitato abusivamente l'attività del gioco e delle scommesse sull'intero territorio nazionale, attraverso una ramificata rete di Centri di Trasmissione Dati (CTD) collegati a bookmaker esteri privi di concessione ad operare in Italia.
  L'organizzazione ha illecitamente offerto scommesse, sottraendosi al pagamento dell'imposta unica, conseguendo utili d'impresa riconducibili a una stabile organizzazione occulta e riciclando un'enorme massa di denaro «sporco» attraverso l'utilizzo di conti di gioco intestati a persone compiacenti o inconsapevoli.
  Nell'ambito di questa operazione sono state eseguite 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 13 di arresti domiciliari, nonché sequestrate 45 imprese, unitamente a 1.500 punti commerciali e 82 siti internet nazionali e internazionali.
  L'Agenzia delle dogane rileva che nell'operazione in argomento risultavano coinvolti soggetti nei confronti dei quali era comunque già stata applicata la sanzione della decadenza ovvero erano stati esclusi dalle gare per l'attribuzione della concessione, per carenza dei requisiti previsti. In particolare, la società fulcro del sistema illecito era stata esclusa dalla gara «Monti» del 2012 e a tale soggetto, successivamente, era stata negata dall'Agenzia l'autorizzazione al subentro in una concessione on line.
  Infine, la Guardia di Finanza riferisce che il ricorso agli incisivi strumenti previsti dalla legislazione antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali ha permesso, nel biennio 2015-2016, di sequestrare 56 complessi aziendali operanti nel settore dei giochi, per un valore di oltre un miliardo di euro.
  Nello specifico settore il Corpo ha altresì eseguito, nel triennio 2014-2016,21.477 interventi, che hanno permesso di riscontrare 6.980 violazioni, verbalizzare 23.492 soggetti e sequestrare 2.371 apparecchi da gioco e 5.055 punti clandestini di raccolta scommesse. Sono state altresì concluse 1.664 deleghe d'indagine pervenute dalla autorità giudiziaria.
  All'esito delle suddette attività ispettive sono stati inoltre constatati circa 136 milioni di euro di maggiori basi imponibili ai fini del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e dell'imposta unica sulle scommesse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gioco

gioco d'azzardo

ricerca industriale