ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10680

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/02/2017
Stato iter:
23/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/03/2017
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/02/2017

DISCUSSIONE IL 23/03/2017

SVOLTO IL 23/03/2017

CONCLUSO IL 23/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10680
presentato da
COMINARDI Claudio
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   COMINARDI, TRIPIEDI e CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il 25 novembre 2015 è entrata in vigore la legge n. 161 del 2014, che all'articolo 14, comma 1, abroga due precedenti norme italiane, derogatorie della direttiva comunitaria in tema di orari e riposi del personale sanitario dipendente, medici e non medici. Da quella data si applicano a pieno titolo, anche alla dirigenza sanitaria e ai sanitari, tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 e, in particolare, la previsione dell'articolo 7, comma 1, del decreto, secondo la quale «il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo, ogni 24 ore». Peraltro, l'articolo 14, comma 3, della legge n. 161 del 2014 dispone che le norme contrattuali (ad esempio l'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2008, area IV) che avevano dato attuazione alle norme ora abrogate cessino di aver applicazione alla stessa data del 25 novembre 2015, dalla quale va pienamente applicata la direttiva europea 88/2003 sull'orario di riposo e di lavoro dei medici (e sanitari) dipendenti;
   gli interroganti evidenziano come per il solo personale «pubblico» del servizio sanitario nazionale da giugno 2008 era stato possibile continuare a derogare dalle regole europee, sia per quanto riguardava la durata massima dell'orario settimanale di lavoro (48 ore, secondo l'Unione europea; deroga italiana ex articolo 41) che per quanto riguarda il riposo giornaliero (11 ore, ogni 24 ore lavorate, secondo l'Unione europea, deroga italiana ex articolo 17). Al fine di evitare la procedura di infrazione europea, il Parlamento italiano ha ripristinato, anche per la sanità pubblica, le regole del diritto comunitario già in vigore per tutti gli altri lavoratori. La legge n. 161 del 2014 fornisce precise indicazioni su come si possa assicurare ai lavoratori il pieno rispetto dei diritti in questione, precisando che «le Regioni devono garantire i servizi attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente» e prevedendo «appositi processi di riorganizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari». A giudizio degli interroganti, se questi sono i principi, la realtà cozza con la politica finanziaria (manovre di bilancio) che ha portato non solo al blocco pluriennale degli organici, ma anche al blocco pluriennale degli organici, ma anche al blocco pressoché totale del turnover, con sostituzione, mediamente di un medico ogni cinque colleghi andati in pensione;
   in data 8 febbraio 2017 il sito www.nurse24.it pubblica un articolo dal titolo «La vita impossibile tra turni e riposi sempre più ridotti» che evidenzia che se prima si potevano accumulare i turni pomeriggio-mattino-notte in modo da avere una sorta di doppio riposo, adesso con l'entrata in vigore delle nuove normative non è più possibile. «Il risultato è che si lavora sempre le stesse ore, ma si lavora sempre, con buona pace della vita privata», come dice anche l'Air in un editoriale affidato a Dario Laquintana che scrive «Un turnista che fa un riposo ogni cinque giorni fa sei riposi in un mese, contro gli otto di un collega che lavora dal lunedì al venerdì. I riposi sono stati ricollocati all'interno dei giorni lavorativi, ma non si può sostenere che riposare di giorno con la prospettiva di andare a lavorare di notte sia uguale ad avere due giorni consecutivi di riposo». Conclude Laquintana «quello dell'articolazione degli orari di lavoro resta il problema di una professione che ha la sua natura nell'erogazione dell'assistenza che sarà sempre sulle 24 ore, 365 giorni l'anno» –:
   se il Governo sia a conoscenza dei dati e degli elementi riportati in premessa;
   se il Governo non ritenga di assumere iniziative volte a rivedere la legge n. 161 del 2014 in modo da garantire pienamente il diritto al riposo per il personale medico e sanitario, in particolare con riferimento al regime di reperibilità passiva, in quanto l'effetto della chiamata, che sospende e non interrompe il riposo, attenuerebbe concretamente l'originaria finalità di tutela dalla norma. (5-10680)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10680

  «Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Cominardi e altri – inerente alla disciplina in materia di orario di lavoro del personale medico e sanitario – passo ad illustrare quanto segue.
  Come è noto, la carenza del personale sanitario, registratasi negli ultimi anni per effetto dei vincoli assunzionali, ha comportato per le aziende sanitarie notevoli difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni.
  Tale problematica ha assunto connotati più rilevanti a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'orario di lavoro applicabile al personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in virtù delle modifiche introdotte dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis). Tale disposizione normativa, in particolare, ha disposto l'abrogazione – a decorrere dal 25 novembre 2015 – delle norme che stabilivano la disapplicazione, nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero.
  In siffatto contesto, con la legge di stabilità per il 2016, sono state introdotte specifiche misure volte a favorire un processo straordinario di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane, la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e dei livelli essenziali di assistenza, anche nel rispetto delle disposizioni europee in materia di articolazione dell'orario di lavoro.
  In particolare, l'articolo 1, commi 541 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 ha disposto che le regioni definiscono i propri fabbisogni di personale tenendo conto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni vigenti in materia di costo del personale, facendo riferimento a tutte le professionalità sanitarie per le quali abbiano rilevato effettive esigenze assunzionali. Qualora, sulla base del piano del fabbisogno del personale, emergano criticità, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire – entro il 31 dicembre 2017, e concludere entro il 31 dicembre 2018 – procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico in servizio al 1o gennaio 2016, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
  Nello specifico, la valutazione dei fabbisogni di personale definiti dalle regioni è stata demandata dal legislatore al Tavolo di verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015.
  Occorre inoltre evidenziare che la Commissione europea ha richiesto al nostro Paese nuovi elementi informativi al fine di conoscere l'attuazione sul territorio italiano delle norme europee sull'orario di lavoro del personale sanitario. Al riguardo, dalle informazioni acquisite dal Ministero della salute, è emerso che le regioni hanno provveduto ad adottare atti di indirizzo finalizzati ad assicurare l'uniforme attuazione sul territorio di riferimento delle prescrizioni previste dalla normativa europea e da quella nazionale di recepimento.
  Con riferimento all'ultimo quesito formulato dagli interroganti, faccio presente che il Ministero che rappresento – con interpello n. 31 del 2007 – ha precisato che, in caso di interruzione del riposo giornaliero o settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di riposo decorre «nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo delle ore già eventualmente fruite».
  Occorre inoltre evidenziare che l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003 – nella sua nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008 – ha previsto, tra l'altro, che il principio della consecutività delle undici ore di riposo giornaliero possa essere derogato dai contratti collettivi nazionali di lavoro mentre, per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possano essere stabilite mediante contratti collettivi territoriali o aziendali. L'unica condizione – posta dal comma 4 del predetto articolo 17 – è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere «periodi equivalenti di riposo compensativo» o, comunque, una protezione appropriata. Tali riposi compensativi – come peraltro evidenziato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 9 settembre 2003 (causa C-151/02) – «devono essere immediatamente successivi all'orario di lavoro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o sovraccarico del lavoratore dovuti all'accumulo di periodi di lavoro consecutivi».
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, e con specifico riferimento al personale del Servizio sanitario nazionale l'articolo 14, comma 3, della legge n. 161 del 2014 ha stabilito che le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità. Tali contratti devono altresì prevedere equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, nei casi in cui ciò non sia oggettivamente possibile, adeguate misure di protezione del personale stesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riposo

professione sanitaria

applicazione del diritto comunitario