Legislatura: 17Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017 FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/02/2017 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 23/02/2017 Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 23/02/2017 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 23/02/2017
SVOLTO IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
PELILLO, LODOLINI e FRAGOMELI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede espressamente limiti di deduzione delle spese relative a taluni mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
tale disciplina, introdotta dall'articolo 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, volta ad evitare l'integrale deducibilità dei costi sostenuti, si basa sulla presunzione assoluta secondo cui tali mezzi sono sempre utilizzati sia nella sfera aziendale sia in quella privata dell'imprenditore;
la citata disposizione stabilisce che gli agenti di commercio possano dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino al massimo di 25.822,84 euro, disponendo espressamente la possibilità di adeguare tale valore alla rivalutazione monetaria con decreto ministeriale;
tale valore, corrispondente esattamente all'importo in lire introdotto dalla disciplina del 1997, non è stato mai oggetto di adeguamento monetario;
l'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio per il 2017, di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementa da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo di deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, tenendo fermo invece il citato limite previsto per il costo di acquisizione di tali mezzi;
la medesima legge di bilancio per il 2017 esclude inoltre tale categoria di professionisti dalla possibilità, prevista fino allo scorso anno dalla legge di stabilità 2016, di usufruire della maggiorazione degli ammortamenti sui beni strumentali, ovvero nel caso di specie le autovetture;
il mancato adeguamento del limite massimo di deducibilità sta penalizzando gli agenti di commercio sottovalutando l'importanza che tali professionisti hanno nel tessuto economico, quali intermediari nelle proposte e nelle conclusioni degli affari nei vari settori dell'economia;
secondo dati forniti dai rappresentanti di categoria, tali operatori intermediano circa il 70 per cento del prodotto interno lordo e sono tra i principali attori della crescita economica del Paese; si tratta di circa 265 mila imprese e di un numero consistente di addetti fondamentali soprattutto nello sviluppo delle piccole e medie imprese –:
quale sia l'orientamento del Governo in merito a una possibile iniziativa normativa volta ad incrementare l'attuale limite massimo di deducibilità del costo di acquisizione dei mezzi di trasporto vigente per gli agenti o rappresentanti di commercio, a tal fine stimando anche l'onere annuale a carico del bilancio dello Stato.
(5-10669)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta diretta
rappresentante di commercio
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