ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10650

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: MENORELLO DOMENICO
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 22/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/03/2017
Stato iter:
16/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/03/2017
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/03/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/02/2017

SOLLECITO IL 28/02/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/03/2017

DISCUSSIONE IL 16/03/2017

SVOLTO IL 16/03/2017

CONCLUSO IL 16/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10650
presentato da
MENORELLO Domenico
testo di
Mercoledì 22 febbraio 2017, seduta n. 746

   MENORELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 380, legge n. 228 del 2012, stabilisce che, al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito Imu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'Imu di spettanza dei comuni, definita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   in applicazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 10 settembre 2015 con il quale sono state definite e ripartite le risorse destinate al fondo per l'anno 2015, distribuendole per l'80 per cento attraverso il criterio delle risorse storiche e per il 20 per cento attraverso quello dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali;
   tale provvedimento, che penalizza fortemente i comuni virtuosi che hanno provveduto ad aggiornare le rendite catastali, è stato impugnato dal comune di Padova con ricorso n. 15696 del 2015, adducendo tra le motivazioni il fatto che, essendo la base imponibile che alimenta il fondo costituita dal valore catastale degli immobili nei singoli comuni e, in assenza di un compiuto procedimento di revisione delle rendite sul territorio comunale, non corrispondendo i valori catastali odierni (non stabiliti con criteri omogenei sul territorio nazionale) ad una diversa capacità fiscale, il decreto penalizzerebbe i soli comuni che, come Padova, hanno proceduto in autonomia all'aggiornamento delle rendite, portandole a valori più vicini di mercato;
   questo effetto distorsivo sarebbe amplificato dalla struttura orizzontale del fondo, in forza del quale i comuni apparentemente «ricchi», solo perché i valori immobiliari riferiti ai fabbricati insistenti sui loro territori sono stati rivalutati, sono tenuti a perequare nei confronti dei comuni apparentemente «poveri», i cui minori gettiti non sarebbero tuttavia effettivamente espressivi di una minore capacità fiscale dei cittadini. Inoltre, il descritto effetto inficerebbe la parte di perequazione che avviene sulla basi delle capacità fiscali, atteso che in tale computo è stato considerato il solo « tax gap» derivante dall'evasione fiscale e non quello risultante dal mancato aggiornamento dei valori catastali;
   il comune ricorrente rappresenta, altresì, come l'articolo 1, comma 380, lettera f), legge n. 228 del 2012, nella parte in cui riserva allo Stato il gettito proveniente dai capannoni, disegnerebbe una compartecipazione statale ai tributi locali, generando così un federalismo fiscale al contrario;
   inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto dei fondi e stato emanato solo il 10 settembre 2015, invece del 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, legge n. 228 del 2012, come pure tardivamente, ossia il 23 giugno 2015, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno per la determinazione degli importi;
   oltre che non rispettare il termine previsto, l'adozione del decreto ad avanzato esercizio di bilancio determina una lesione del principio di autonomia finanziaria dei comuni (articolo 119 Costituzione) che richiede la «certezza delle risorse disponibili»;
   infatti, per elaborare e approvare il bilancio di previsione, gli enti locali devono conoscere le entrate su cui contare per esercitare poi la propria autonomia in materia di spesa ed è per questo che sono previsti, con riferimento alle diverse annualità, termini precisi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e ripartizione del fondo di solidarietà comunale, che per l'anno 2015 era fissato al 31 dicembre 2014;
   il Tar del Lazio, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2017, ha accolto il ricorso del comune di Padova e ha annullato i provvedimenti impugnati, tra cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 –:
   se il Governo nell'elaborare i nuovi provvedimenti, intenda considerare le ragioni esposte nel ricorso, con particolare riferimento alla necessità di porre riparo a clamorose situazioni di ingiustizia nella ripartizione del fondo a danno dei comuni che hanno aggiornato i propri valori catastali, nonché a danno dei proprietari di capannoni. (5-10650)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-10650

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede se il Governo intenda considerare le ragioni esposte nel ricorso n. 15696 del comune di Padova avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 di riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) 2015.
  In particolare, si chiede di «porre riparo a clamorose situazioni di ingiustizia nella ripartizione del fondo a danno dei comuni che hanno aggiornato i propri valori catastali, nonché a danno dei proprietari dei capannoni».
  Nel citato ricorso il predetto comune lamenta che il riparto del FSC 2015 penalizza i comuni virtuosi che, come Padova, hanno provveduto all'aggiornamento delle rendite catastali al fine di allinearle ai valori di mercato.
  Ciò influenzerebbe la stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, produrrebbe un effetto distorsivo sul riparto della quota del fondo (il 20 per cento nel 2015) effettuato in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali.
  Al riguardo si richiamano le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, contenute nel comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
  In particolare, ivi si stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del FSC alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi e con lo stesso sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC, tenendo anche conto, per i singoli comuni di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380.
  È prevista l'applicazione, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di un criterio perequativo secondo il quale il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di FSC è accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
  L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna a titolo di IMU e di TASI, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per l'anno 2015 ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.
  È pregiudiziale all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il raggiungimento dell'accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e che solo nel caso in cui detto accordo non sia stato raggiunto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere comunque relativo al FSC.
  Vale la pena di accennare alla circostanza che quest'ultima disposizione si pone in linea con quanto affermato da ultimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129 del 2016 in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 «nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno».
  A questo proposito, si deve precisare che i criteri di ripartizione del FSC 2015 risultano frutto dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 31 marzo 2015, in cui l'ANCI ha ribadito, ad esempio, l'esigenza di un'applicazione ancor più graduale e prudente della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, anche con l'inserimento di specifica clausola di salvaguardia.
  Tale esigenza è stata poi di fatto attuata con la norma soprarichiamata, che ha inserito un target perequativo pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale proprio al fine di attenuare gli effetti del meccanismo perequativo.
  Nel caso di specie, quindi, le situazioni rappresentate dall'interrogante ben potevano e, per le distribuzioni del FSC per le annualità successive, possono ancora, essere proposte nella sede istituzionale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata proprio al confronto dei diversi interessi in gioco e alla composizione di eventuali contrasti.
  Per cui il Comune avrebbe potuto validamente rappresentare, attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che partecipa alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, le criticità riportate nell'interrogazione, al fine di far emergere l'esigenza di un intervento in sede di ripartizione delle somme nel FSC diretto ad introdurre eventuali correttivi nell'ipotesi questi ultimi fossero stati ritenuti idonei dalla Conferenza stessa a raggiungere gli scopi voluti.
  Nel richiamare le scelte operate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015, che rappresenta il primo provvedimento emanato in ordine alle capacità fiscali, si precisa che il gettito ad aliquota di base dei tributi comunali immobiliari – IMU e TASI – è stato effettuato considerando necessariamente la base imponibile legale prevista dalla normativa in vigore, costituita dalle rendite catastali (vigenti) degli immobili, rivalutate del 5 per cento e moltiplicate per il coefficiente di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Del resto si evidenzia che una diversa valutazione del gettito standard IMU e TASI basata, ad esempio, su valori di mercato degli immobili e non sull'effettiva e vigente base imponibile, potrebbe ritenersi arbitraria poiché il gettito stimato per la capacità fiscale non rappresenterebbe un gettito concretamente ottenibile dal comune.
  Si fa altresì presente che i criteri metodologici seguiti sono stati condivisi in sede tecnica con l'ANCI; condivisione che ha portato all'intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014 nella seduta del 16 dicembre 2014 della Conferenza Stato città e autonomie locali.
  Inoltre, le Commissioni parlamentari competenti in materia, che hanno espresso il parere di competenza in merito al decreto di approvazione della capacità fiscale, non hanno formulato alcuna osservazione al riguardo.
  In attesa dell'esito definitivo del contenzioso promosso dal comune di Padova, non si ravvisano pertanto situazioni di ingiustizia a danno del predetto comune.
  Per quanto riguarda, invece, le paventate situazioni sfavorevoli ai proprietari di capannoni, si rileva che la riserva erariale del gettito IMU dei soli immobili classificati nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, non attiene alla materia del riparto del FSC.
  Ad ogni buon conto, non si ravvisa alcuna ingiustizia a danno dei proprietari di tali immobili, come indicato nell'interrogazione in oggetto, atteso che, anziché versare interamente al comune, gli stessi devono ripartire l'importo IMU dovuto tra Stato (per la sola quota del gettito ad aliquota di base) e comune (per l'eventuale maggiorazione deliberata).
  In ordine alla violazione del termine stabilito per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo si fa presente che, al fine di garantire la necessaria attività programmatoria dei comuni, in coerenza con il principio della certezza delle risorse disponibili, è stato previsto il rinvio dei termini per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015.
  Inoltre il Ministero dell'Interno, nelle more della conclusione dell’iter di adozione del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha reso disponibile sul proprio sito internet i dati relativi al fondo di solidarietà in data 15 aprile 2015, ossia in tempo utile per la predisposizione di bilanci di previsione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ripartizione dell'aiuto

Capo di governo

comune