ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10622

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 743 del 16/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/02/2017
Stato iter:
08/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 08/06/2017
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2017

DISCUSSIONE IL 08/06/2017

SVOLTO IL 08/06/2017

CONCLUSO IL 08/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10622
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Giovedì 16 febbraio 2017, seduta n. 743

   PATRIZIA MAESTRI, ROMANINI, GNECCHI, CARRA, GIACOBBE, ZANIN, TARICCO, CAPOZZOLO e DAMIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2 comma 71, ha disposto, con decorrenza dal 1o gennaio 2017, l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che disciplinavano l'istituto della mobilità per i lavoratori di quelle imprese che, benché ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenessero di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative;
   il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha disciplinato la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), con decorrenza dal 1o maggio 2015, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
   l'articolo 2 del sopraccitato decreto legislativo identifica i destinatari della prestazione nei lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
   per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato continuano, quindi, a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
   la cancellazione dell'istituto della mobilità, con decorrenza 1o gennaio 2017, ha quindi ridotto significativamente gli strumenti di sostegno al reddito per gli operai agricoli a tempo indeterminato ed, in particolare, per quei lavoratori di imprese cooperative e dei loro consorzi che, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura;
   infatti, un operaio agricolo a tempo indeterminato che avesse cessato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2016, stante le attuali normative, non percepirebbe alcuna forma di sostegno al reddito. Qualora invece il rapporto a tempo indeterminato cessasse nel 2017 lo stesso si vedrebbe liquidata, nel corso del 2018, la sola disoccupazione ordinaria agricola, con riferimento alle giornate di lavoro prestate –:
   se i Ministri interrogati non intendano farsi promotori, con la massima sollecitudine, di un intervento normativo di riforma della disciplina degli strumenti di integrazione al reddito specificatamente destinati ai lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo, con particolare riferimento ai lavoratori di imprese cooperative e dei loro consorzi, al fine di far fronte alla cancellazione, dal 1o gennaio 2017, dell'indennità di mobilità, valutando l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori l'istituto della «NASpI».
(5-10622)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10622

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Maestri e altri concernente l'introduzione di strumenti di integrazione del reddito in caso di disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo, faccio presente innanzitutto che sulla questione oggetto del presente atto è già stata avviata da questo Ministero un'attenta riflessione e sono attualmente in corso specifici approfondimenti.
  L'INPS espressamente interpellata, ha riferito che ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato – ivi compresi i lavoratori di imprese cooperative e loro consorzi esercenti attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici – si applica, in caso di disoccupazione involontaria la normativa in materia di trattamenti di disoccupazione agricola.
  In particolare, l'Istituto richiama l'articolo 32, comma 1, lettera a), della legge n. 264 del 1949, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 che ha esteso l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria «ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali. [...] agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, [...]».
  L'Inps poi ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 375 del 1993 che ridefinisce le categorie dei lavoratori agricoli stabilendo, al comma 1, che «Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminati ed operai a tempo determinato».
  Per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, già a partire dalle prestazioni riferite al 1982, l'attestazione del numero di giornate di occupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato non è più fornita dagli elenchi nominativi ma direttamente dall'Inps.
  Per quanto riguarda la misura della prestazione di disoccupazione, agli operai agricoli a tempo indeterminato, secondo l'Inps, spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola essendo esclusi dai trattamenti speciali agricoli di cui all'articolo 25 della n. 457 del 1972, e all'articolo 7 della legge n. 37 del 1977, riferiti esclusivamente agli operai agricoli a tempo determinato.
  L'Inps riferisce che la misura del trattamento di disoccupazione ordinaria agricola prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato è, pertanto, quella stabilita dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 86 del 1988, e corrisponde al 30 per cento della retribuzione di riferimento.
  Il Ministero del lavoro, preso atto di quanto segnalato nel presente atto parlamentare, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Inps e alla luce di quanto previsto dalla legge n. 240 del 1984 (recante norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici) riconosce che la problematica inerente alla specifica categoria dei lavoratori sussiste e per questo motivo, ha intenzione, attraverso gli uffici tecnici di individuare una soluzione in via interpretativa volto a superare le problematiche evidenziate e, laddove non fosse possibile, valutare l'opportunità di promuovere o sostenere iniziative anche normative finalizzate all'introduzione di strumenti di integrazione del reddito in caso di disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricola.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

manodopera agricola

abrogazione

cassa integrazione