ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: SANGA GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA 15/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/02/2017
Stato iter:
02/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/03/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 02/03/2017
Resoconto SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/03/2017

SVOLTO IL 02/03/2017

CONCLUSO IL 02/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10585
presentato da
SANGA Giovanni
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   SANGA e BERNARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto l'introduzione dell'articolo 24-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   il predetto articolo 24-bis del TUIR prevede un regime di favore per i soggetti neoresidenti in Italia, stabilendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero in favore dei soggetti che siano «fiscalmente» fuori Italia da almeno 9 anni e per quelli che non siano mai stati residenti fiscali italiani, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo TUIR;
   tali soggetti possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi esteri pari a 100 mila euro per ciascun periodo di imposta;
   ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, per avere la residenza fiscale in Italia occorre essere iscritti, per la maggior parte del periodo di imposta, nelle anagrafi della popolazione residente, ovvero avere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
   l'opzione può essere esercitata esclusivamente con la presentazione di un interpello, attraverso il quale potrà essere richiesta anche l'inclusione dei propri familiari (assoggettati a un'ulteriore imposta sostitutiva di 25 mila euro ciascuno);
   difficilmente saranno operati trasferimenti di residenza prima della presentazione e dell'esito del ruling di cui al comma 3 del citato articolo 24-bis del TUIR;
   l'articolo 1, comma 155, della legge n. 232 del 2016 prevede che, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR;
   l'articolo 1, comma 156, della medesima legge n. 232, prevede altresì che, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto, della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up novative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani;
   in base all'articolo 1, comma 157, della suddetta legge n. 232 del 2016, le modalità applicative dell'articolo 24-bis del TUIR, tese all'ottenimento, alla modifica o alla revoca dell'opzione in essa prevista in relazione all'accesso e al versamento dell'imposta sostitutiva, saranno adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate –:
   quali iniziative intenda porre in essere il Governo perché i suddetti provvedimenti possano rapidamente essere emanati, consentendo in tal modo di rendere applicabile la norma già con riferimento al periodo d'imposta in corso, come previsto dalla normativa vigente. (5-10585)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10585

  Gli Onorevoli Interroganti chiedono le iniziative che si intendono porre in essere affinché possa essere emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, concernente le modalità applicative dell'articolo 24-bis del TUIR n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che prevede un regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero a favore delle persone fisiche non residenti che trasferiscono la residenza nel territorio italiano, purché non siano state residenti nel territorio dello Stato in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione per tale regime.
  Il medesimo articolo 1, comma 157, della citata legge di bilancio 2017 stabilisce che le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del TUIR sono regolate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma. Pertanto, il termine ultimo per l'adozione del descritto provvedimento attuativo è il 1o aprile 2017.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che il provvedimento sarà presentato nei prossimi giorni e sarà accompagnato da una circolare esplicativa che fornirà i necessari chiarimenti sul funzionamento di questo nuovo regime.
  L'Agenzia evidenzia, altresì, come il comma 3 dell'articolo 24-bis del TUIR prevede che l'opzione per il nuovo regime sia esercitata «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (...) ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta».
  In altri termini, l'opzione per il periodo d'imposta 2017 dovrà essere esercitata entro il 30 settembre 2018.
  Pertanto, l'Agenzia ritiene che sussistano le condizioni affinché il contribuente possa avvalersi del regime già con riferimento all'anno in corso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

applicazione del diritto comunitario

residenza