ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10562

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 741 del 14/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PALLADINO GIOVANNI
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 14/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2017
BOMBASSEI ALBERTO CIVICI E INNOVATORI 22/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/02/2017
Stato iter:
22/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2017
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 22/03/2017
Resoconto BOMBASSEI ALBERTO CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/02/2017

SOLLECITO IL 07/03/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/03/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/03/2017

DISCUSSIONE IL 22/03/2017

SVOLTO IL 22/03/2017

CONCLUSO IL 22/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10562
presentato da
PALLADINO Giovanni
testo presentato
Martedì 14 febbraio 2017
modificato
Mercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764

   PALLADINO, IMPEGNO, BOMBASSEI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   le «società benefit» sono imprese a scopo di lucro che distribuiscono utili ma perseguono uno o più finalità di beneficio comune e hanno un significativo impatto sociale operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, cittadini);
   tali società sono disciplinate dall'articolo 1, commi da 376 a 382 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ne fornisce definizione legale e stabilisce regole precise per la formazione e l'esercizio dell'attività;
   la disciplina in questione prevede misure di carattere organizzativo, sia sul piano giuridico che gestionale, spaziando da talune prescrizioni, da inserire necessariamente nello statuto, alla regolamentazione della governance sino a quelle di trasparenza gestionale. Infine, è prevista una serie di obblighi che, qualora disattesi, comportano responsabilità per gli amministratori, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal codice civile per le società ordinarie;
   l’iter giuridico che ha condotto al riconoscimento in Italia di questo nuovo soggetto giuridico è stato quanto mai rapido, considerato che il primo esempio in assoluto di tal società è stato disciplinato dalla legislazione dello Stato federale del Maryland degli Usa appena nel 2010;
   il nostro Paese, peraltro, è stato il primo in Europa che si sia dotato di un corpo di norme per l'istituzione e la disciplina di tale figura giuridica;
   tale corpo normativo, che ha ampiamente preso spunto dall'esperienza degli Usa dove, dopo lo Stato del Maryland, altri sedici Stati federali hanno legiferato sull'argomento, contribuisce non poco al superamento della divisione tra società con scopo di lucro e le organizzazioni no profit, aprendo di conseguenza a questo ultimo settore interessanti prospettive di sviluppo;
   le attività oggetto di tali società prevedono un miglioramento dell'ambiente naturale e sociale e riguardano: la crescita del benessere di persone e comunità, la conservazione ed il recupero dei beni del patrimonio artistico ed archeologico, la diffusione ed il sostegno alle attività culturali e sociali;
   infine, è particolarmente rilevante come, con la creazione e la diffusione di tali società, si incentiva un nuovo modo di fare impresa (business model) in grado di combinare l'obiettivo del profitto con l'etica gestionale, atteso che le conseguenze di questa attività hanno ricadute non solo sugli azionisti (shareholder) ma anche su tutti gli interessati al processo (stakeholder: clienti, fornitori, cittadini);
   esiste tuttavia un fattore critico al concreto affermarsi di tale istituto, individuabile nella mancanza di agevolazioni che dovrebbero invece essere previste per compensare i maggiori impegni ed obblighi che queste società assumono rispetto agli altri enti commerciali, ossia clausole statutarie particolarmente rigide, doveri e responsabilità aggiuntive in capo agli amministratori, redazione di una relazione annuale sulle attività svolte per il perseguimento del beneficio comune sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   la normativa in essere, infatti, non sembra tener in conto questi maggiori oneri, il che è singolare atteso che, ordinatamente, per soggetti che operano con finalità sociali e/o ambientali esiste da tempo una legislazione di vantaggio sia in campo fiscale che previdenziale –:
   se non ritenga opportuno, vista l'importanza che tale strumento può avere per le prospettive del settore, adottare iniziative volte a prevedere misure incentivanti, con applicazione delle norme agevolative già contemplate nell'ordinamento nazionale per le onlus e per il conferimento e la gestione di immobili di interesse storico e culturale di cui alla legge n. 1089 del 1939, consentendo in tal modo alle società benefit un più ampio e rapido sviluppo. (5-10562)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-10562

  Vorrei informare che, relativamente a quanto richiesto con l'atto in parola, sono allo studio interventi normativi volti a dotare le Società Benefit (da ora anche SB) di una disciplina giuridica funzionale all'obiettivo di promuovere la fase di avviamento e di messa a regime di queste nuove realtà imprenditoriali nella consapevolezza che, così come anche riferito dall'Onorevole Palladino, oggi la produzione di valore economico e quella di valore sociale vanno necessariamente tenute insieme se si vuole generare uno sviluppo sostenibile in termini economici, ambientali e generali.
  Le Società Benefit che perseguono, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, possono, quindi, considerarsi come una terza via del «fare impresa» rispetto a: le imprese tradizionali, che hanno come fine principale quello economico, sebbene integrato e affiancato da politiche di impegno verso la società qualora incorporino strategicamente i principi di responsabilità sociale, gli organismi di terzo settore – non profit (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni di volontariato) dove la prevalenza dell'impatto sociale mette in secondo piano il principio della sostenibilità economica.
  A queste si aggiungano altre tipologie di imprese particolarmente innovative quali le «start up» e le PMI innovative nonché le start up a vocazione sociale (SIaVS), che possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 155 del 2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale (educazione, istruzione e formazione, assistenza socio sanitaria, tutela ambientale ecc.) e per le quali sono previsti strumenti agevolativi ad hoc.
  Da queste realtà «for profit» vanno però tenute distinte quelle del mondo «non profit» laddove, in particolare, l'impresa sociale persegue un fine sociale, che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo, mentre le società benefit devono perseguire – all'interno della loro attività economica – uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. Cioè a dire che non necessariamente la società deve produrre impatti positivi rispetto ai suoi stakeholder, bensì, per essere definita benefit, è sufficiente che essa limiti le esternalità negative che è in grado di generare attraverso la sua attività principale, che rimane quella di natura economica.
  Ciò implica l'impossibilità di estendere i benefici e le agevolazioni previste per il variegato mondo del terzo settore, ONLUS comprese, al mondo profit.
   A tal proposito, si stanno percorrendo strade alternative, volte a conciliare tutte le misure agevolative già previste con le esigenze correlate a questa nuova realtà imprenditoriale, tenendo ben presente, tuttavia, che attualmente, le società benefit sono in numero ancora esiguo (poche decine).
  Il Ministero dell'Economia e Finanze, per quanto di sua competenza, ha informato che considerata la genericità delle richieste di incentivazione, risulta difficile una stima dell'eventuale minor gettito e che comunque vi è la necessità di una copertura finanziaria.
   Il Ministero dei Beni Culturali (MIBACT), fa presente, relativamente alla richiesta concernente l'adozione di misure agevolative per il conferimento e la gestione di immobili di interesse storico e culturale, di cui alla legge n. 1089 del 1939, che la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, è favorita e sostenuta secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004.) . Lo stesso Codice, all'articolo 111, prevede che all'attività di valorizzazione dei beni culturali, che è ad iniziativa pubblica o privata, possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
  Nello specifico, la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre quella ad iniziativa privata è considerata attività socialmente utile in quanto tale è riconosciuta la sua finalità di solidarietà sociale.
  Inoltre la medesima amministrazione, riguardo alle anzidette agevolazioni, segnala ulteriori provvedimenti. In particolare, il Decreto 6 ottobre 2015, sulla concessione in uso a privati di immobili del demanio culturale dello Stato, nonché il Decreto ministeriale 22 dicembre 2015, sulla realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei il quale prevede la concessione a studi di giovani artisti italiani e stranieri, per la realizzazione di produzioni artistiche, per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone simbolico.
  Infine, il MIBACT rammenta la proposta di legge AC 2950, concernente le agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 54, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.
   Per quanto riguarda le start-up culturali, si fa presente che sono previste misure incentivanti, tra cui quella di utilizzare gratuitamente, spazi e locali all'interno delle soprintendenze, con le modalità e le condizioni stabilite in apposito regolamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studio d'impatto

impatto sociale

opera d'arte