ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10480

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 735 del 03/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BECATTINI LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/02/2017
Stato iter:
22/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2017
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 22/03/2017
Resoconto BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2017
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/02/2017

DISCUSSIONE IL 22/03/2017

SVOLTO IL 22/03/2017

CONCLUSO IL 22/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10480
presentato da
BECATTINI Lorenzo
testo di
Venerdì 3 febbraio 2017, seduta n. 735

   BECATTINI e SANI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'energia geotermica è un tipo di energia alternativa e rinnovabile che si basa sullo sfruttamento del calore naturale generato negli strati più profondi della crosta terrestre;
   in determinate zone, in cui tale calore si crea anche in aree più superficiali della terra, questo tipo di energia può essere utilizzato per il riscaldamento degli edifici, attraverso gli impianti di teleriscaldamento geotermici;
   gli impianti di teleriscaldamento geotermico in Italia sono concentrati in Toscana ed interessano soprattutto alcuni piccoli comuni nelle province di Grosseto, Pisa e Siena;
   l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 2014, in applicazione della direttiva europea 2012/27/UE, così come modificato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 244 del 2016, impone l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti di teleriscaldamento entro il 30 giugno 2017, in modo da poter misurare gli esatti consumi e incentivare il contenimento degli stessi;
   tale obbligo sembra non tenere in considerazione il fatto che impianti come quelli di teleriscaldamento geotermico hanno un impatto ambientale minimo e utilizzano energia rinnovabile, rendendo dunque minimi i benefici apportati dal citato obbligo, a fronte piuttosto dei notevoli oneri per utenti e comuni;
   attualmente, la maggior parte delle utenze che utilizzano impianti di teleriscaldamento geotermico paga un importo forfettario, non essendo gli impianti provvisti di sistemi di contabilizzazione. Solo a chi richiede di pagare a consumo viene installato un contatore;
   l'obbligo di installare i contatori si tradurrebbe in un onere eccessivo dal punto di vista economico, non solo per gli utenti, che si vedranno aggiungere in bolletta il prezzo di costosi impianti di cui non necessitano, ma anche per i comuni, che dovranno intervenire per ammodernare gli impianti, operazione, quest'ultima, che richiede più tempo di quello previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014;
   in particolare, desta dubbi l'obbligo previsto all'articolo 9, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 102 del 2014 che non è subordinato ad alcuna valutazione del rapporto fra costi e benefici degli interventi;
   la previsione di tali oneri per sistemi di teleriscaldamento ecologici e ad energia rinnovabile come quelli geotermici appare in contrasto con la finalità del decreto legislativo n. 102 del 2014, ovvero quella di favorire iniziative che riducano i consumi di combustibile fossile –:
   se il Governo sia al corrente della situazione sopra descritta;
   se il Governo intenda assumere iniziative normative per escludere gli impianti di teleriscaldamento geotermico dagli obblighi di contabilizzazione dei consumi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2014. (5-10480)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-10480

  L'interrogazione dell'Onorevole Becattini evidenzia che la disciplina vigente sancisce l'obbligo, entro il 30 giugno 2017, di installare sistemi di contabilizzazione del calore, qualora il riscaldamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati attraverso allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o tramite una fonte di riscaldamento centralizzato.
  L'Onorevole interrogante chiede, pertanto, se il Governo intenda assumere iniziative normative per escludere gli impianti di teleriscaldamento geotermico, in ragione del loro impatto ambientale minimo e dell'utilizzo di energia rinnovabile, dagli obblighi di contabilizzazione dei consumi previsti dal decreto legislativo 102/2014 di recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica.
  Come correttamente evidenziato dall'Interrogante, l'obbligo di introdurre sistemi di contabilizzazione del calore rappresenta una prescrizione di diretta derivazione comunitaria.
  Detta norma che, come noto, originariamente fissava il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2016, non ammette deroghe in ragione della fonte di approvvigionamento del calore. Ogni eventuale esclusione dall'obbligo prevista a livello nazionale, in base alla fonte utilizzata, potrebbe quindi rendere l'Italia soggetta a rischio di procedura di infrazione.
  Inoltre, per quanto attiene l'osservazione dell'Interrogante circa il presunto contrasto tra l'onere in argomento e le finalità del citato decreto legislativo occorre evidenziare che, pur riconoscendo alla fonte geotermica un indubbio valore a livello ambientale, la ratio sottesa alla norma stessa è quella di fare in modo che il cliente finale, sulla base della conoscenza del proprio effettivo consumo, e della suddivisione delle spese in funzione di esso, si attivi al fine di ridurre il fabbisogno della propria utenza, indipendentemente dalla tipologia di energia di cui si serve. In aggiunta al beneficio di una maggiore responsabilizzazione degli utenti sull'uso razionale dell'energia, il costo derivante dall'installazione di sistemi di misurazione viene compensato dai vantaggi per i clienti finali che potranno disporre di una fatturazione dei consumi equa ed accurata, basata sul consumo effettivo e non su stime forfettarie.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia rinnovabile

riscaldamento

energia dolce