ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10458

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 01/02/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/02/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10458
presentato da
TULLO Mario
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   TULLO, FRAGOMELI, TENTORI, MAURI e CARNEVALI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il crollo del Cavalcavia della strada provinciale 49 al chilometro 41+200 della strada statale 36 impone una necessaria riflessione sulla disciplina dei trasporti eccezionali sulle strade italiane: le infrastrutture stradali possono essere sollecitate ben al di sopra dei carichi di progetto e della loro resistenza per effetto del combinato disposto di norme regionali e del nuovo codice della strada;
   il codice della strada all'articolo 10, comma 6, sancisce che: «I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria(...)»;
   al successivo comma 9 si stabilisce: «l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile»; nelle autorizzazioni possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica;
   i trasporti eccezionali sul cavalcavia crollato sono stati autorizzati in base all'articolo 42 della legge n. 6 del 2012 della regione Lombardia, che al comma 2, prevede: «la provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità», ai sensi del codice della strada e delle relative norme di attuazione; inoltre al successivo comma 6 si stabilisce: «la provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo parere degli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso»;
   infine, al comma 7 si prevede: «alle province ed ai comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e del trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada»;
   il silenzio-assenso non garantisce le necessarie verifiche sulla massa massima ammissibile;
   il trasporto sul cavalcavia sembra sia stato autorizzato non da Lecco ma dalla provincia di Bergamo, sede della ditta di trasporto –:
   se non ritenga di promuovere un'infrastruttura telematica per la tracciabilità delle autorizzazione di trasporti eccezionali sulle strade nazionali, prevedendo, nelle more, riduzioni della massa massima consentita per trasporti e veicoli eccezionali. (5-10458)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-10458

  Premetto che in merito a quanto accaduto sui cavalcavia della strada provinciale 49 in provincia sono tuttora in corso delicate indagini sia da parte della magistratura che dell'apposita Commissione di inchiesta nominata dal Ministro Delrio.
  In relazione ai questi posto evidenzio che a norma dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), l'autorizzazione al transito dei trasporti in condizioni di eccezionalità viene rilasciata dall'ente proprietario o suo concessionario per le autostrade e le strade statali, e dalle regioni, con facoltà di delega alle province, per la rimanente rete viaria; ogni provincia può a sua volta rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province; quanto all'autorizzazione in questione risulta sia stata rilasciata dalla Provincia di Bergamo secondo la facoltà prevista dal Regolamento.
  Gli enti suddetti adottano procedure telematiche per la gestione delle domande, possono costituire consorzi e stipulare convenzioni per l'istituzione di sportelli unici, e inoltre possono richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.
  Le autorizzazioni sono gestite autonomamente dai vari enti competenti, non è previsto a norma di legge un archivio nazionale delle autorizzazioni, né un loro monitoraggio a livello centrale; peraltro, una infrastruttura telematica in grado di monitorare e tracciare lo stato delle singole istanze e autorizzazioni alla circolazione, pur tralasciando tempi e risorse necessarie per la sua istituzione, dovrebbe comunque disporre in tempo reale di tutte le informazioni relative allo stato delle strade e soprattutto delle opere d'arte, cosa che ad oggi non è disponibile a livello centrale.
  Per quanto concerne infine la massa massima consentita per i trasporti eccezionali, segnalo che l'originaria formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del Codice della strada, consentiva il trasporto di blocchi di pietre naturali e di manufatti indivisibili con veicoli eccezionali, in numero non superiore a tre unità, a condizione che almeno uno richiedesse l'impiego di veicoli eccezionali, limitando la massa complessiva dei veicoli a 40 t, se isolati, e a 86 t se complessi e consentendo altresì di superare tali limiti solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile.
  Successivamente, l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 360 del 1993, aggiunge ai materiali già elencati anche i prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e i laminati grezzi, mantenendo le originarie limitazioni nel numero delle unità e nella massa complessiva dei veicoli, con la condizione che almeno un pezzo richiedesse l'impiego di un veicolo eccezionale.
  Una ulteriore modifica è stata poi operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 454 del 1997, che ha sostituito integralmente l'articolo 10, comma 2, lettera b), del Codice, eliminando l'aggettivo «indivisibili», la condizione di almeno un pezzo che richiedesse l'impiego di un veicolo eccezionale ed il limite di tre unità, consentendo in aggiunta il trasporto di prefabbricati e prodotti industriali, anche se in uno o più pezzi, e introducendo i nuovi limiti di 38 t per veicoli isolati a 3 assi, 48 t per veicoli isolati a 4 assi, 86 t per complessi a 6 assi e 108 t per complessi a 8 assi.
  Da ultimo, l'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 472 del 1999, ha portato alla attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del Codice, nella quale compaiono unicamente i blocchi di pietra naturale, gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, i prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, trasportabili in numero non superiore a sei unità con veicoli eccezionali sia per masse che per dimensioni, e con completa occupazione del piano di carico con veicoli eccezionali solo per masse, con le medesime limitazioni nella massa complessiva dei veicoli, consentendo il superamento delle 108 t solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile.
  Attualmente, è dunque consentito, per le suddette tipologie di prodotti, trasportare in eccedenza di massa pezzi che singolarmente potrebbero essere trasportati anche con veicoli di massa legale, senza eccedere i limiti dell'articolo 62 del CdS.
  Da ultimo, nel condividere, la richiesta dell'Onorevole Interrogante relativa alla possibilità di riduzione della massa massima consentita, informo che questa è oggetto di approfondita valutazione da parte dei competenti uffici del MIT.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete stradale

codice della strada

infrastruttura dei trasporti