ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10457

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/02/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/02/2017
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10457
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   GRIBAUDO e MISIANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la Federazione italiana panificatori (FIP), costituita nel 1946, è l'Organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa dei panificatori artigiani; sottoscrive con Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil il più diffuso contratto collettivo nazionale di categoria dei panificatori italiani; assieme ai detti sindacati ha costituito gli enti bilaterali Ebipan e Fonsap;
   ogni sigla sindacale nel settore dell'artigianato sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro a cui corrispondono enti bilaterali;
   la legge n. 92 del 2012 e il decreto legislativo n. 148 del 2015 (articoli 26-40) hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale, obbligatori dal 1o gennaio 2016 anche per le imprese sopra i cinque dipendenti che operino in settori cui non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale; la costituzione del fondo avviene su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali presso l'Inps a seguito di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   per i settori e i datori di lavoro sopra i 5 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi costitutivi del fondo di solidarietà bilaterale, è stato istituito presso l'Inps uno specifico «fondo di integrazione salariale» FIS;
   Ebipan non ha adeguato il proprio statuto alle finalità richieste per esercitare le attività di fondo di solidarietà residuale; dunque, i panificatori FIP, che applicano il contratto collettivo di lavoro di Federazione e aderiscono ad Ebipan, hanno diritto a versare i rispettivi contributi al FIS istituito presso l'Inps;
   con la circolare n. 79/2015, l'Inps ha escluso le imprese artigiane dall'ambito di applicazione del FIS (circolare Inps 22/2016); per questo motivo il programma dell'Inps per il versamento dei contributi ha impedito ai panificatori FIP iscritti a Ebipan i versamenti al FIS;
   l'Inps sostiene che il fondo di riferimento per le imprese artigiane sarebbe quello dell'Ente bilaterale nazionale artigianato (EBNA), promosso però da organizzazioni parzialmente rappresentative della categoria, firmatarie di altro contratto collettivo nazionale di lavoro;
   l'Inps ha in questo modo trascurato che la bilateralità è espressione dell'autonomia collettiva privata e la partecipazione ai fondi alternativi non può essere imposta in contrasto con le norme costituzionali in materia di libertà sindacale –:
   quali iniziative di competenza intenda promuovere per creare le condizioni affinché gli operatori, legittimamente non aderenti a quelle associazioni e dunque a quel contratto collettivo nazionale di lavoro e all'Ebna, possano adempiere ai dettami del decreto legislativo n. 148 del 2015 senza essere costretti a modificare la loro libera scelta sindacale ex articolo n. 39 Costituzione. (5-10457)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10457

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gribaudo – inerente all'individuazione del fondo di solidarietà a cui i panificatori devono versare la contribuzione per il finanziamento degli ammortizzatori sociali – faccio presente quanto segue.
  Il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 – ora abrogato – disponeva che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituissero fondi di solidarietà bilaterali previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La finalità della costituzione di tali fondi è quella di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
  Il comma 14 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 prevedeva invece che nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale nei quali erano operanti consolidati sistemi di bilateralità – quale quello dell'artigianato – le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative potessero adeguare gli statuti dei fondi bilaterali esistenti alle nuove disposizioni.
  In via residuale, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non fossero stati istituiti fondi bilaterali specifici di settore, il comma 19 del citato articolo 3, prevedeva l'istituzione del cosiddetto Fondo di solidarietà residuale.
  Il quadro normativo delineato dalla legge n. 92 del 2012 non ha subito sostanziali mutamenti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015 che, agli articoli 26 e seguenti, disciplina i medesimi istituti.
  Per quanto riguarda il caso in esame, relativo al settore dell'artigianato, rappresento che le parti sociali comparativamente più rappresentative hanno convenuto, con tre diversi accordi interconfederali, di costituire il «Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato» (FSBA) e di adeguare, ai sensi del predetto comma 14, l'atto costitutivo alle nuove disposizioni.
  L'obbligo di iscrizione a tale fondo (FSBA) sussiste, dunque, per tutte le imprese, ivi incluse quelle dei panificatori, che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985. Tale obbligo, pertanto, è indipendente dal CCNL applicato dall'impresa artigiana.
  La libertà di scelta sindacale non viene dunque lesa essendo il datore di lavoro libero di applicare il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni datoriali a cui aderisce, rimanendo però obbligato al versamento dei contributi per il finanziamento degli ammortizzatori sociali esclusivamente al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA). Pertanto, è da escludere che le imprese artigiane possano versare i predetti contributi al Fondo di integrazione salariale (FIS) esistendo per esse uno specifico fondo di solidarietà.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

sindacato

impresa artigiana