ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10449

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/02/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/02/2017
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10449
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   dal 1o gennaio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante i nuovi principi di redazione dei bilanci d'esercizio, dei bilanci consolidati e delle relative relazioni;
   l'applicazione delle nuove regole presenta complessità rispetto alle quali anche le imprese più grandi e strutturate stanno incontrando difficoltà ed incertezze;
   il loro compiuto recepimento, infatti, richiede non solo l'adeguamento delle norme contabili, ma anche la revisione degli stessi processi aziendali e di business;
   sarebbe auspicabile una proroga del termine di adeguamento al fine di consentire alla prassi e alla dottrina di affinare meglio gli aspetti applicativi dei nuovi principi, nonché di comprendere i risvolti anche tributari che essi avranno in tema di fiscalità di impresa;
   una proroga del termine di adeguamento iniziale consentirebbe effettivamente alle imprese obbligate alla redazione del bilancio di esercizio un'applicazione più consapevole dei nuovi principi, stante il fatto che l'approvazione dei primi bilanci interessati dalla riforma – quelli relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2016 – avverrebbe con decorrenza dai primi mesi del 2017 –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per prorogare il termine di adeguamento ai nuovi principi contabili internazionali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139.
(5-10449)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10449

  L'onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere iniziative anche normative per prorogare il termine per l'adeguamento ai nuovi principi contabili internazionali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, al fine di consentire un affinamento degli aspetti applicativi che richiedono, tra l'altro, a parere dell'interrogante stesso, una complessa revisione dei processi aziendali.
  Al riguardo si evidenzia che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 ha apportato significative innovazioni alla disciplina del codice civile in materia di bilancio. In conseguenza delle suddette novità, al fine di chiarire la derivazione del reddito imponibile da quello civilistico, sin dai lavori preparatori per la predisposizione del decreto di recepimento emerse l'esigenza di un necessario coordinamento normativo, intervenendo sulle rilevanti disposizioni di carattere fiscale.
  Le criticità, derivanti dalla complessità di tale coordinamento e rilevate dall'onorevole interrogante, sono state anche oggetto di ampie discussioni sulla stampa specializzata nonché tra le imprese ed i professionisti.
  Va, tuttavia, evidenziato che il rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, che prevede l'obbligo di applicazione a partire dagli esercizi finanziari relativi all'anno 2016, si configurerebbe quale mancato recepimento della stessa, circostanza a cui farebbe seguito l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con possibile richiesta alla Corte di giustizia di applicare, immediatamente, un'ingente sanzione pecuniaria all'Italia.
  Sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inoltre, il mondo delle imprese, anche in collaborazione con l'OIC, ha intrapreso la necessaria attività preparatoria agli adempimenti necessari ad effettuare la chiusura del bilancio 2016 e, pertanto, la reviviscenza delle precedenti norme civilistiche penalizzerebbe quelle numerose imprese che virtuosamente si sono preparate ad applicare la disciplina del decreto legislativo n. 139 del 2015 e introdurrebbe a loro carico nuovi costi di natura amministrativa per adeguarsi ad una proroga legislative dell'ultimo momento.
  Dal differimento, infine, conseguirebbe la mancata applicazione delle migliorie introdotte nella legislazione nazionale e nella disciplina di redazione del bilancio per effetto del recepimento della direttiva europea.
  Tutto ciò premesso, si evidenzia che una soluzione tecnico-normativa, finalizzata al necessario raccordo tra la disciplina civilistica, introdotta con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e la disciplina di carattere fiscale, atteso che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dovrà essere perfezionato e approvato nei prossimi mesi, è stata individuata grazie ai lavori di un tavolo tecnico partecipato dal Dipartimento delle Finanze, dall'Agenzia delle entrate e dall'Organismo Italiano Contabilità (QIC).
  In questo quadro, si conta di introdurre tale disciplina nel primo veicolo legislativo utile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bilancio di societa'

relazione

sistema di contabilita'