ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10422

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 733 del 31/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 31/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 31/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10422
presentato da
GUIDESI Guido
testo di
Martedì 31 gennaio 2017, seduta n. 733

   GUIDESI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto «collegato agricoltura», ha modificato il comma 5, dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in tema di sanzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura;
   in particolare, il suddetto comma 5 prevede che gli operatori del settore ittico siano passibili di sanzioni amministrative che si applicano per la violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 10 sempre del suddetto decreto legislativo (come modificato dal «collegato agricoltura») relativamente alla cattura, accidentale o accessoria delle specie ittiche la cui taglia è inferiore alla taglia minima. Le sanzioni vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 75.000 euro, in proporzione al peso del pescato, che raddoppiano nel caso in cui le specie ittiche siano il tonno rosso o il pesce spada;
   quasi sempre gli operatori ittici catturano accidentalmente alcune specie sotto – misura e, quindi, la cattura involontaria non dovrebbe comportare sanzioni così ingenti come quelle esposte sopra, in quanto la misura di dette sanzioni potrebbe compromettere la continuazione dell'esercizio dell'attività;
   il regolamento (CE)1224/1990 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al paragrafo 2 dell'articolo 89 stabilisce che «il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la loro professione. Tali sanzioni sono altresì atte a produrre effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione stessa»;
   altresì, l'articolo 90, sempre del suddetto regolamento europeo, stabilisce che «la gravità di un'infrazione è determinata dall'Autorità competente dello Stato membro, tenendo conto della natura del danno arrecato e del suo valore, della situazione economica del trasgressore e della portata dell'infrazione o della sua reiterazione» –:
   se non ravvisi la necessità ed urgenza di adottare iniziative normative che portino alla revisione completa o quantomeno alla riduzione delle suddette sanzioni amministrative, facendo in modo che, come stabilisce il regolamento (CE) 122/1990, producano effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione e che tengano conto della natura del danno arrecato e del suo valore, così da tutelare maggiormente gli operatori del settore ittico riguardo al fenomeno della cattura accidentale.
  (5-10422)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comune della pesca

politica comunitaria dell'occupazione

controllo comunitario