ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10388

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 730 del 25/01/2017
Abbinamenti
Atto 5/10386 abbinato in data 26/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/01/2017
Stato iter:
26/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/01/2017
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 26/01/2017
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/01/2017
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/01/2017
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/01/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/01/2017

SVOLTO IL 26/01/2017

CONCLUSO IL 26/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10388
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730

   SANDRA SAVINO e BALDELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari favorevoli al contribuente le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata;
   dal 1o giugno 2016, data di entrata in vigore delle disposizioni per le decisioni in favore del contribuente, gli uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza, incluse le eventuali spese di giudizio poste a carico dell'amministrazione soccombente;
   la norma prevede che il giudice possa subordinare a idonee garanzie l'esecutività e, quindi, il pagamento a favore del contribuente delle somme superiori a diecimila euro stabilite in sentenza, escluse le spese di lite;
   tale previsione, in via transitoria, era subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale doveva disciplinare la durata, i termini e le modalità della garanzia, ove richiesta dal giudice;
   il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora emanato il citato decreto;
   gli uffici dell'Agenzia delle entrate non procedono ai rimborsi e ai pagamenti in presenza di sentenze favorevoli al contribuente, anche per importi inferiori a diecimila euro, adducendo come motivazione la mancata emanazione del decreto e una circolare interna interpretativa;
   il citato decreto deve regolare solo i pagamenti superiori a diecimila euro;
   appare agli interroganti assolutamente immotivato e illegittimo da parte dell'amministrazione fiscale non eseguire le sentenze dei giudici tributari –:
   quando verrà adottato il decreto e perché gli uffici dell'Agenzia delle entrate, pur in vigenza di una legge dello Stato, non procedano all'immediato rimborso a favore dei contribuenti delle somme inferiori a diecimila euro stabilite nelle sentenze dei giudici tributari. (5-10388)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10388

  Con i documenti in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.
  L'articolo 69 dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della predetta garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Al riguardo, gli Onorevoli interroganti sollecitano l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
  In proposito, si fa presente che il provvedimento di cui trattasi è in corso di emanazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione fiscale

giudice

rimborso