ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10384

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 730 del 25/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIRACI' NICOLA
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 25/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALTIERI TRIFONE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
DISTASO ANTONIO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
MARTI ROBERTO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
LATRONICO COSIMO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 25/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/01/2017
Stato iter:
01/02/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/01/2017

RITIRATO IL 01/02/2017

CONCLUSO IL 01/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10384
presentato da
CIRACÌ Nicola
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730

   CIRACÌ, ALTIERI, CAPEZZONE, DISTASO, MARTI, CHIARELLI, LATRONICO, PALESE e FUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016;
   con l'adesione alla procedura, al contribuente viene concesso di pagare, in massimo tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018 – fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018 – solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Sono quindi escluse le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
   al fine di usufruire della definizione agevolata, il debitore presenta apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017, con la quale manifesta la volontà di avvalersi della citata procedura;
   l'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che inoltra la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili. Nel dettaglio la procedura viene disciplinata dai commi 4-7 del citato articolo 6 e, a specifiche condizioni, può essere estesa ai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione;
   mentre i contribuenti hanno potuto aderire alla definizione agevolata a decorrere dalla pubblicazione sul sito internet dell'agente della riscossione dell'apposita modulistica (avvenuta il 6 novembre 2016) e potranno avvalersi di tale possibilità fino al 31 marzo 2017, l'agente dalla riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017 per comunicare agli interessati l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, indipendentemente dalla data di presentazione da parte dei singoli contribuenti della dichiarazione stessa;
   durante l'esame parlamentare, il primo firmatario del presente atto e la componente politica dei Conservatori e Riformisti cui è iscritto, hanno tentato, attraverso puntuali proposte emendative, di meglio precisare un termine perentorio di risposta da parte dell'agente della riscossione, parametrandolo sulla data di presentazione di ogni singola dichiarazione, anche al fine di evitare che – paradossalmente – chi fin dal mese di novembre ha manifestato la volontà di saldare i propri debiti con l'erario possa ricevere risposta nella stessa data di chi ha atteso l'ultimo giorno utile;
   come facilmente prevedibile, anche a seguito del profondo processo di riorganizzazione che sta subendo Equitalia per effetto dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 193 del 2016, è giunta notizia agli interroganti che diversi contribuenti sono stati informalmente avvisati dall'agente della riscossione di riferimento che i tempi di risposta non saranno necessariamente brevi –:
   se al Ministro interrogato risultino segnalazioni analoghe e se non ritenga opportuno intervenire – assumendo iniziative nei confronti dell'agente nazionale di riscossione o promuovendo uno specifico strumento normativo – per ridurre al minimo i tempi fra l'invio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge e la risposta di cui al successivo comma 3 e per precisare che le scadenze di cui al comma 3, lettere a) e b), siano da intendersi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1, secondo periodo, come termini massimi, lasciando facoltà all'agente della riscossione e al debitore di accordarsi diversamente, anche al fine di consentire ai contribuenti, in particolare quelli che hanno deciso di ridurre al minimo la rateizzazione, di saldare i propri debiti con il fisco e liberare il più celermente possibile da eventuali procedure i propri beni, mobili o immobili.
   (5-10384)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

debito

contribuente