ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10281

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 724 del 16/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2017
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 16/01/2017
Stato iter:
09/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2017
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 09/03/2017
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/01/2017

DISCUSSIONE IL 09/03/2017

SVOLTO IL 09/03/2017

CONCLUSO IL 09/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10281
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Lunedì 16 gennaio 2017, seduta n. 724

   GHIZZONI, RAMPI e MANZI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, noto come « art bonus», autorizzava la libera riproduzione di qualsiasi bene culturale, con la motivazione che – come riportato nella relazione illustrativa allegata – «L'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero»;
   in sede di conversione del citato decreto-legge, è stata approvata una modifica restrittiva della suddetta norma che esclude dalla libera riproduzione i beni archivistici e bibliografici, stabilendo, di fatto, un ritorno al regime precedente riguardo ai documenti di archivio e ai manoscritti;
   in seguito all'approvazione della suddetta modifica, alcuni studiosi hanno costituito il movimento «Fotografie libere per i beni culturali», con più di 3.000 sottoscrizioni di studiosi da tutto il mondo, al fine di promuovere la riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca;
   il Consiglio superiore «beni culturali e paesaggistici», nella riunione del 16 maggio 2016, accoglie l'esigenza fortemente avvertita dagli studiosi e valuta favorevolmente l'estensione del regime della libera riproduzione dei beni culturali, introdotto dalle norme del citato « art bonus», anche ai beni bibliografici e archivistici per finalità di ricerca;
   il Consiglio – come riportato nel documento approvato – fa appello al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, affinché si giunga operativamente a una riforma del regime delle riproduzioni che possa rispondere nel modo più efficace ai bisogni della ricerca, nel rispetto delle esigenze di conservazione e delle norme a tutela del diritto di autore e della riservatezza che riguardano segnatamente i beni bibliografici e archivistici;
   nell'agosto 2016, in Commissione industria, commercio e turismo del Senato, nel corso dell'esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085), è stato approvato un emendamento (n. 52.0.68) – con parere favorevole del Governo – che ripristina la libera riproduzione dei beni archivistici e bibliografici, facendo quindi emergere chiaramente la volontà politica di intervenire nel merito della questione e di ritornare al testo originario dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 –:
   se, nell'attesa che la proposta di legge di cui in premessa concluda il proprio iter, il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative al fine di consentire la libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti di beni archivistici e bibliografici, così da agevolare la ricerca scientifica condotta ogni giorno da studiosi e ricercatori nel settore del patrimonio culturale, già costretti ad operare in condizioni economiche e professionali assai precarie, il più delle volte armati della sola passione. (5-10281)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-10281

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Ghizzoni, chiede quali iniziative il Ministero intenda porre in essere per consentire la libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti dei beni archivistici e bibliografici in attesa della conclusione dell’iter del disegno di legge cosiddetto «sulla concorrenza» (AS 2085).
   A tale proposito vorrei sottolineare che la tematica è oggetto di attento esame da parte del Ministero, ed in particolare della competente Direzione generale biblioteche e istituti culturali, fin dal 2015.
  Lo stesso Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, massimo organo consultivo centrale del Ministero, nella riunione del 16 maggio 2016, ha apprezzato l'intenzione del Ministero di estendere il regime della libera riproduzione dei beni culturali introdotto dalle norme del decreto-legge Art Bonus anche ai beni bibliografici e archivistici per finalità di ricerca, recependo una esigenza già fortemente avvertita dalla comunità degli studiosi.
  Il Consiglio superiore ha condiviso le finalità di promozione della libera ricerca storica, in piena coerenza con il dettato costituzionale (articolo 9 e articolo 33), e una migliore conoscenza del patrimonio documentario conservato in archivi e biblioteche, che sono da considerarsi, oltre che istituti di conservazione, anche e soprattutto centri di diffusione attiva del sapere a tutti i livelli.
  Al momento attuale, non ci sono ancora particolari novità rispetto a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante.
  Ricordo, però, che, come evidenziato anche nel testo dell'interrogazione dell'On. Ghizzoni, nel disegno di legge «concorrenza» (AS 2085), che proprio in questi giorni è calendarizzato in Aula Senato e si spera di portare ad approvazione definitiva in tempi brevi, è stato inserito, con condivisione da parte del Ministero dei beni culturali, uno specifico emendamento di modifica dell'articolo 108 che precisa – rispetto al testo vigente – che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.
  Al comma successivo si stabilisce che sono in ogni caso libere:
   1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del Titolo II del Codice dei beni culturali, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
   2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite.

  Per quanto riguarda l'invito degli On.li interroganti ad assumere iniziative al fine di consentire la libera riproduzione per motivi di studio e di ricerca, in attesa della conclusione dell'iter del disegno di legge, permettetemi di riferire che abbiamo condiviso, per quanto di competenza, le stesse preoccupazioni degli On.li firmatari, nel timore di non poter risolvere in tempi rapidi tale problematica e non poter quindi agevolare la ricerca scientifica nel settore del patrimonio culturale. Le più recenti notizie sull’iter del provvedimento concorrenza, sopra riferite, ci conducono ad un cauto ottimismo nel senso di avere in tempi brevi l'auspicata nuova normativa in materia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di manifestare

bene culturale

concorrenza