Legislatura: 17Seduta di annuncio: 711 del 06/12/2016
Primo firmatario: MURER DELIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2016
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/11/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/12/2016
MURER e MOGNATO. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
con il termine disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) ci si riferisce ad un gruppo di disturbi che si manifestano con difficoltà nell'acquisizione e uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, aspersione linguistica, lettura, scrittura, ragionamento, matematica;
in tale categoria rientrano la dislessia, la disortografia, la disgrafia, e la discalculia;
per sua stessa natura, avviene di frequente che la dislessia sia non individuata, sia sottovalutata, sia diagnosticata tardi, ritardando quindi anche gli interventi idonei;
la legge 8 ottobre 2010, n. 179, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;
la legge sopra richiamata persegue, per le persone con Dsa, varie finalità tra cui favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto e favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
la legge stessa, all'articolo 3, dice che la diagnosi è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal servizio sanitario nazionale; le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal servizio sanitario nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate;
l'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», dice, all'articolo 1, comma 4, che «nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal SSN non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi i sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati»;
la regione Veneto, con atti successivi, fino alla deliberazione della giunta regionale n. 2315 del 9 dicembre 2014 (recante indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento) ha fissato nuovi criteri di accreditamento;
secondo questi, le diagnosi di Dsa potranno essere rilasciate solo da strutture accreditate per la branca specialistica di neurologia o psichiatria con specializzazione in neuropsichiatria infantile;
gli psicologi – liberi professionisti e non impiegati in struttura pubblica – non possono chiedere l'accreditamento e non possono rilasciare una diagnosi riconosciuta dalle strutture scolastiche come certificazione, pur se legalmente valida;
si unifica il concetto di diagnosi e quello di certificazione; si discrimina la professione di psicologo e si danno poche possibilità alle famiglie e agli utenti, costretti a tempi di attesa lunghi, superiori a quelli fissati dalla legge e dall'accordo Stato-regioni citati;
trenta psicologi hanno sottoscritto un ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto chiedendo l'annullamento degli atti;
una protesta arriva anche dalle famiglie e dall'associazione Di.re-Fa.re, che, con un documento, hanno denunciato i tempi lunghi di attesa delle strutture pubbliche con il rischio che i bambini comincino l'anno scolastico senza diagnosi, senza certificazione e quindi senza i piani didattici personalizzati previsti dalla legge –:
se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e cosa intenda fare, nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto di quelle regionali, per garantire quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dall'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012, con riferimento alla diagnosi precoce e alla necessità di assicurare il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche. (5-10077)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia
istituto di istruzione
acquisizione di conoscenze